Decisione Commissione Ue 2012/498/Ue
Settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Modifiche alle decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue
Ultima versione disponibile al 28/04/2024
Commissione europea
Decisione 17 agosto 2012, n. 2012/498/Ue
(Guue 7 settembre 2012 n. L241)
Decisione che modifica le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 10-bis, paragrafi 1 e 13,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2010/2/Ue della Commissione determina, a norma della direttiva 2003/87/Ce, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(2) La decisione 2011/278/Ue della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce.
(3) Ogni anno è possibile aggiungere all'elenco dei settori e sottosettori un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando è stato dimostrato, in una relazione analitica, che il settore o il sottosettore risponde ai criteri di cui di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/Ce a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività di tale settore o sottosettore.
(4) Alcuni settori che nella decisione 2010/2/Ue non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello Nace-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano caratteristiche particolari aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. Per i sottosettori "Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti" e "Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli" tale valutazione ha concluso che essi possono essere chiaramente distinti da altri settori o sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/Ce. Di conseguenza, i sottosettori "Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti" e "Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli" vanno aggiunti all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(5) Il codice 2614 (a livello Nace-4) "Fabbricazione di fibre di vetro" è costituito da due codici Prodcom a 6 cifre: "261411: Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro" e "261412: Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti". Nella decisione 2010/2/Ue, il sottosettore corrispondente al codice Prodcom a 6 cifre "261411" è stato ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'aggiunta del codice Prodcom 261412 all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio consente di coprire l'intero settore "2614" a livello Nace-4. Quindi, per maggior chiarezza e per evitare ripetizioni, al punto 1.2 dell'elenco è stato aggiunto il codice 2614 a livello Nace-4, mentre invece al punto 2 è stato soppresso il codice Prodcom 261411.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Modifiche alla decisione 2010/2/Ue
L'allegato della decisione 2010/2/Ue è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Modifiche alla decisione 2011/278/Ue
L'allegato I della decisione 2011/278/Ue è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
L'allegato della decisione 2010/2/Ue è così modificato:
1) al punto 1.2, dopo la voce 2613, è inserita la seguente voce:
Codice Nace | |
"2614 | Fabbricazione di fibre di vetro"; |
2) il punto 2 è modificato come segue:
a) è soppressa la seguente voce:
Codice Prodcom | Descrizione |
"261411 | Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro"; |
b) dopo la voce 26821400 è inserita la seguente voce:
Codice Prodcom | Descrizione |
"26821610 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli". |
Allegato II
Nell'allegato I della decisione 2011/278/Ue, la voce corrispondente al parametro di riferimento per "lane minerali" è sostituita come di seguito:
Parametro di riferimento | Definizione dei prodotti inclusi | Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) | Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/Ue per gli anni 2013 e 2014 | Valore del parametro di riferimento (quote/t) |
"Lana minerale | Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie. | Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di elettricità all’interno dei limiti del sistema. | Sì | 0,682". |