Cambiamenti climatici

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Decisione Commissione Ue 2012/498/Ue

Settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Modifiche alle decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Decisione 17 agosto 2012, n. 2012/498/Ue

(Guue 7 settembre 2012 n. L241)

Decisione che modifica le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 10-bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/2/Ue della Commissione determina, a norma della direttiva 2003/87/Ce, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(2) La decisione 2011/278/Ue della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce.

(3) Ogni anno è possibile aggiungere all'elenco dei settori e sottosettori un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando è stato dimostrato, in una relazione analitica, che il settore o il sottosettore risponde ai criteri di cui di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/Ce a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività di tale settore o sottosettore.

(4) Alcuni settori che nella decisione 2010/2/Ue non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello Nace-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano caratteristiche particolari aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. Per i sottosettori "Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti" e "Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli" tale valutazione ha concluso che essi possono essere chiaramente distinti da altri settori o sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/Ce. Di conseguenza, i sottosettori "Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti" e "Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli" vanno aggiunti all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(5) Il codice 2614 (a livello Nace-4) "Fabbricazione di fibre di vetro" è costituito da due codici Prodcom a 6 cifre: "261411: Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro" e "261412: Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti". Nella decisione 2010/2/Ue, il sottosettore corrispondente al codice Prodcom a 6 cifre "261411" è stato ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'aggiunta del codice Prodcom 261412 all'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio consente di coprire l'intero settore "2614" a livello Nace-4. Quindi, per maggior chiarezza e per evitare ripetizioni, al punto 1.2 dell'elenco è stato aggiunto il codice 2614 a livello Nace-4, mentre invece al punto 2 è stato soppresso il codice Prodcom 261411.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2010/2/Ue

L'allegato della decisione 2010/2/Ue è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche alla decisione 2011/278/Ue

L'allegato I della decisione 2011/278/Ue è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato I

L'allegato della decisione 2010/2/Ue è così modificato:

 

1) al punto 1.2, dopo la voce 2613, è inserita la seguente voce:

 

Codice Nace
"2614 Fabbricazione di fibre di vetro";

 

2) il punto 2 è modificato come segue:

a) è soppressa la seguente voce:

 

Codice Prodcom Descrizione
"261411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro";

 

b) dopo la voce 26821400 è inserita la seguente voce:

 

Codice Prodcom Descrizione
"26821610 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli".

 

Allegato II

Nell'allegato I della decisione 2011/278/Ue, la voce corrispondente al parametro di riferimento per "lane minerali" è sostituita come di seguito:

 

Parametro di riferimento Definizione dei prodotti inclusi Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/Ue per gli anni 2013 e 2014 Valore del parametro di riferimento (quote/t)
"Lana minerale Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie. Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di elettricità all’interno dei limiti del sistema. 0,682".

 

 

 

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