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Dl 23 novembre 2001, n. 411

Tu in materia edilizia - Prevenzione incendi - Differimento di termini - Stralcio

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 (10/01/2002)
  •   Dl 25 ottobre 2002, n. 236 (30/10/2002)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411

(Gu 26 novembre 2011 n. 275)

Proroghe e differimenti di termini

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;

Emana il seguente decreto-legge:

 

(omissis)

 

Articolo 3-bis

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. 1

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

 

(omissis)

Articolo 5

Espropriazione per pubblica utilità

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002.

Articolo 5-bis

Edilizia

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002.

 

(omissis)

 

 

Note redazionali

1.

Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 5, comma 11-sexies, Dl 30 dicembre 2016, n. 244.

In precedenza, il termine era stato prorogato:

- al 31 dicembre 2005 dall'articolo 14 del Dl 9 novembre 2004, n. 266;

 

- al 31 dicembre 2006 dall'articolo 5 del Dl 30 dicembre 2005, n. 273;

 

- al 31 dicembre 2007 dall'articolo 3, comma 4, Dl 28 dicembre 2006, n. 300;

 

- al 30 giugno 2008 dall'articolo 3, comma 1, Dl 31 dicembre 2007, n. 248;

 

- al 30 giugno 2009 dall'articolo 4-bis, comma 10, Dl 3 giugno 2008, n. 97;

 

- al 31 dicembre 2010 dall'articolo 23, comma 9, Dl 1 luglio 2009, n. 78;

 

- al 31 marzo 2011 dall'articolo 1 del Dl 29 dicembre 2010, n. 225;

 

- al 31 dicembre 2011 dal Dpcm 25 marzo 2011;

 

- al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 7, Dl 29 dicembre 2011, n. 216;

 

- al 31 dicembre 2014 dall'articolo 11, comma 1, Dl 30 dicembre 2013, n. 150;

 

- al 31 ottobre 2015 dall'articolo 4, comma 2, Dl 31 dicembre 2014, n. 192;

 

- al 31 dicembre 2016 dall'articolo 4, comma 2-bis, Dl 30 dicembre 2015, n. 210.

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