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Dl 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. "Milleproroghe") - Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov - Stralcio
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 15/10/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
(Gu 29 dicembre 2011 n. 302)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Articolo 3
Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.
(omissis)
Articolo 5
Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".
Articolo 6
Proroga dei termini in materia di lavoro
(omissis)
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal Dpcm decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
(omissis)
Articolo 9
Programma triennale della pesca
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(omissis)
Articolo 11
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole dalle seguenti "per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".
(omissis)
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi
Articolo 12
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".
Articolo 13
Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal Dpcm 25 febbraio 2011 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012." "30 giugno 2012". A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistri. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1° giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012".
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal Dpcm 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012"; c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012"; d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: "5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi".
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal Dpcm 25 febbraio 2011 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal Dpcm 25 febbraio 2011 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
(omissis)
Articolo 13-bis
Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale
1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
(omissis)
Articolo 15
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(omissis)
7. Il termine stabilito dall'articolo 23 indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 di due anni 1
per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.2
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del regolamenteo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.3
(omissis)
Articolo 18
Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile Enea
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente — Enea, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
(omissis)
Articolo 27
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle Regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Articolo 27-bis
Consorzio laghi prealpini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini".
(omissis)
Articolo 28-bis
Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Articolo 29
Proroghe di termini in materia fiscale
(omissis)
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
(omissis)
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi nove mesi.
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi.
(omissis)
16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai Comuni.
(omissis)
Articolo 29-bis
Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania
1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012".
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'Eipli"; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"".
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011
Note redazionali
Per l'ulteriore proroga del termine, si veda l'articolo 11, Dl 30 dicembre 2013, n. 150.
Si veda il Dm 16 marzo 2012.
Si veda il Dm 16 marzo 2012.