Dl 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative - Stralcio - Proroga antincendio per strutture ricettive
Convertito definitivamente con legge 27 dicembre 2004, n. 306.
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Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
(Gu 10 novembre 2004, n. 264)
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
(omissis)
Articolo 14
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.1
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
(omissis)
Note redazionali
Per l'ulteriore proroga del termine si veda l'articolo 3, comma 4, Dl 28 dicembre 2006, n. 300.