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Decisione Commissione Ue 2011/631/Ue

Ippc - Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 21 settembre 2011, n. 2011/631/Ue

(Guue 24 settembre 2011 n. L 247)

Decisione che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

[notificata con il numero C(2011) 6502]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2008/1/Ce, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sull'applicazione della direttiva stessa, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione.

(2) La Commissione ha elaborato quattro questionari. Il quarto di essi, istituito dalla decisione 2010/728/Ue della Commissione, si riferiva agli anni 2009, 2010 e 2011.

(3) Poiché il questionario istituito dalla decisione 2010/728/Ue deve essere utilizzato per le relazioni fino al 31 dicembre 2011, occorre istituire un nuovo questionario per il prossimo periodo di riferimento di tre anni, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 2008/1/Ce e con l'uso dei precedenti questionari. Tuttavia, poiché la direttiva 2008/1/Ce sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 per essere sostituita dalla direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), occorre che il nuovo questionario si riferisca a un periodo di soli due anni, ossia il 2012 e il 2013. A fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2010/728/Ue.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee del Consiglio,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

 

1. Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato per le relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce.

2. Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

 

Articolo 2

 

La decisione 2010/728/Ue è abrogata dal 1° gennaio 2013.

 

Articolo 3

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

Allegato

Parte 1

Questionario concernente l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Osservazioni generali

Il presente quinto questionario istituito ai sensi della direttiva 2008/1/Ce concerne gli anni 2012 e 2013. In considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva 2008/1/Ce e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i questionari precedenti, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'applicazione della direttiva. Poiché la direttiva 2008/1/Ce sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 per essere sostituita dalla direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali, il periodo di riferimento è limitato a due anziché a tre anni. Per garantire la continuità e consentire raffronti diretti con le risposte precedenti, il presente questionario mantiene numerosi elementi contenuti nella decisione 2010/728/Ue della Commissione. Nei casi in cui le domande siano simili a quelle dei questionari precedenti e la situazione non sia cambiata, è sufficiente fare riferimento alle risposte precedenti. Se si sono verificati nuovi sviluppi, occorre descriverli in una nuova risposta. Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti od orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo di disposizioni od orientamenti e indicare gli indirizzi internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

1. Descrizione generale

Nell'applicazione della direttiva 2008/1/Ce, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse a limitazioni della disponibilità o della capacità del personale impiegato? In caso affermativo, descrivere tali difficoltà ed eventuali iniziative previste per farvi fronte in vista della transizione verso la direttiva 2010/75/Ue.

2. Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1. Fornire i dettagli, per ciascun tipo di attività, circa il numero di impianti (ai sensi della direttiva 2008/1/Ce) e di autorizzazioni al termine del periodo di riferimento, utilizzando il modello e le note esplicative di cui alla parte 2.

2.2 Identificazione degli impianti Ippc. Se disponibile, inserire un link alle informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e l'attività principale (allegato I) degli impianti Ippc nel proprio Stato membro. Se le suddette informazioni non sono disponibili al pubblico, fornire un elenco di tutti gli impianti operativi al termine del periodo di riferimento (nome, luogo e attività principale degli impianti Ippc). Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione in merito.

3. Domande di autorizzazione (articolo 6)

Descrivere le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste dall'articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

4. Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

4.1. Descrivere le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell'ultima relazione, nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.

4.2. Si riscontrano problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, soprattutto quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivere le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente emanati a tale riguardo.

4.3. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati per garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/Ce? Se disponibili, fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.

5. Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e f), articolo 9, articolo 17, paragrafi 1 e 2]

5.1. Descrivere le disposizioni vincolanti generali o gli orientamenti specifici emanati ad uso delle autorità competenti con riferimento alle questioni seguenti:

1) le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione;

2) i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili;

3) l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4.

5.2. Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/Ce:

1) nell'individuazione delle migliori tecniche disponibili, quanto incidono le informazioni pubblicate dalla Commissione, in generale o in casi specifici, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2?

2) come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione?

5.3. Altre questioni relative alle condizioni di autorizzazione:

a) sono stati presi in considerazione i sistemi di gestione ambientale per stabilire le condizioni di autorizzazione? In caso di risposta affermativa, in che modo?

b) quali condizioni di autorizzazione o altre misure sono state generalmente applicate ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività) e come sono state attuate nella pratica?

c) quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all'efficienza energetica [articolo 3, paragrafo 1, lettera d)]?

d) ci si è avvalsi della facoltà prevista all'articolo 9, paragrafo 3, di non imporre alcun requisito di efficienza energetica? Se sì, in che modo?

6. Norme di qualità ambientale (articolo 10)

Si sono verificati casi in cui l'articolo 10 è applicabile e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili non è sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7? In caso di risposta affermativa, fornire esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

7. Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

Nella pratica, in che modo le autorità competenti decidono, ai sensi dell'articolo 12, se la "modifica dell'impianto [è tale] che possa produrre conseguenze sull'ambiente" (articolo 2, paragrafo 10) e se detta modifica è una "modifica sostanziale [che può] avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente" (articolo 2, paragrafo 11)? Indicare i riferimenti delle disposizioni legislative, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

8. Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

8.1. La periodicita ̀della verifica e, se del caso, dell'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, oppure è determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso di risposta affermativa, in quali altri modi? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

8.2. Qual è la frequenza rappresentativa per la verifica delle condizioni di autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

8.3. In che cosa consiste la procedura di verifica e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come viene attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

9. Rispetto delle condizioni di autorizzazione (articolo 14)

9.1. Nella pratica, come viene attuato il requisito di cui all'articolo 14, secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

9.2. Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

9.3. A meno che non siano già state trasmesse nelle relazioni elaborate nell'ambito della raccomandazione 2001/331/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2011, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, fornire le seguenti informazioni, se disponibili, in merito agli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/1/Ce:

1) gli elementi principali di un'ispezione ambientale condotta dalle autorità competenti;

2) il numero totale di visite in loco da parte delle autorità competenti durante il periodo di riferimento;

3) il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento;

4) il numero totale di visite in loco durante le quali si è proceduto ad effettuare misurazioni delle emissioni e/o il campionamento dei rifiuti da parte o a nome delle autorità competenti, durante il periodo di riferimento;

5) le misure (sanzioni o altri provvedimenti) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento.

10. Cooperazione transfrontaliera (articolo 18)

Nel corso del periodo di riferimento, vi sono stati casi in cui si è fatto ricorso agli obblighi stabiliti dall'articolo 18 per quanto riguarda l'informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornire esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

11. Osservazioni generali

11.1. Ci sono particolari problemi di applicazione che causano preoccupazione nel proprio Stato membro? Se sì, si prega di specificare.

11.2. Esistono particolari informazioni relative all'attuazione della direttiva 2010/75/Ue nel proprio Stato membro che hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione delle informazioni riportate nel presente questionario? Se sì, si prega di specificare.

Parte 2

Modello di risposta alla domanda 2.1

TIPO DI IMPIANTO A. IMPIANTI B. MODIFICHE SOSTANZIALI C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
Codice Attività principale svolta nell'impianto ai sensi dell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce 1. Numero di impianti 2. Numero di impianti autorizzati e pienamente conformi alla direttiva 2008/1/Ce 3. Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/Ce 4. Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008/1/Ce 5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008/1/Ce
1 Energia
1.1. Combustione
1.2. Raffinazione di petrolio e gas
1.3. Cokerie
1.4. Gassificazione e liquefazione del carbone
2. Metalli
2.1. Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici
2.2. Produzione di ghisa o acciaio
2.3 (a) Laminazione a caldo
2.3 (b) Forgiatura
2.3 (c) Applicazione di strati protettivi di metallo fuso
2.4. Fonderia
2.5 (a) Produzione di metalli grezzi non ferrosi
2.5 (b) Fusione di metalli non ferrosi
2.6. Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
3 Minerali
3.1. Produzione di cemento o calce viva
3.2. Produzione di amianto
3.3. Fabbricazione del vetro
3.4. Fusione di sostanze minerali
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici
4 Sostanze chimiche
4.1. Produzione di prodotti chimici organici
4.2. Produzione di prodotti chimici inorganici
4.3. Produzione di fertilizzanti
4.4. Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi
4.5. Produzione di prodotti farmaceutici
4.6. Produzione di esplosivi
5 Rifiuti
5.1. Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi
5.2. Incenerimento dei rifiuti urbani
5.3. Smaltimento di rifiuti non pericolosi
5.4. Discariche
6 Altro
6.1 (a) Produzione di pasta di cellulosa
6.1 (b) Produzione di carta e cartoni
6.2. Pretrattamento o tintura di fibre o tessili
6.3. Concia delle pelli
6.4 (a) Macelli
6.4 (b) Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari
6.4 (c) Trattamento e trasformazione del latte
6.5. Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali
6.6 (a) Allevamento intensivo di pollame
6.6 (b) Allevamento intensivo di suini da produzione
6.6 (c) Allevamento intensivo di scrofe
6.7. Trattamento di superficie mediante solventi organici
6.8. Produzione di carbonio o grafite artificiale
6.9. Cattura dei flussi di CO2 [Direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio]
Totale

Note esplicative per la compilazione del modello

I dati raccolti in questo modello sono del tipo "numero di impianti" e "numero di modifiche sostanziali", con riferimento alla definizione di "impianto" (articolo 2, paragrafo 3) e di "modifica sostanziale" (articolo 2, paragrafo 11) della direttiva 2008/1/Ce.

Il "tipo di impianto" fa riferimento all'attività principale svolta nell'impianto. Agli impianti deve essere associata una sola attività, anche quando nell'impianto vengono svolte diverse attività Ippc.

Le note che seguono forniscono ulteriori indicazioni circa i dati da inserire nella tabella. Si richiede agli Stati membri di riempire la tabella inserendo il maggior numero di dati possibile.

A. NUMERO DI IMPIANTI alla fine del periodo di riferimento (31 dicembre 2013).

1) Numero di impianti: numero totale di impianti (preesistenti e nuovi) operativi negli Stati membri al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato delle relative autorizzazioni.

2) Numero di impianti autorizzati e pienamente conformi alla direttiva 2008/1/Ce: numero totale di impianti Ippc provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2008/1/Ce (comprese le autorizzazioni pre— Ippc che sono state riesaminate/aggiornate), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.

Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (poiché un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e un'autorizzazione può riferirsi a più impianti).

Regola di corrispondenza:

il numero dato dal totale di impianti Ippc (1) meno il totale di impianti provvisti di autorizzazione pienamente conformi alla direttiva 2008/1/Ce (2) deve essere uguale al numero di impianti non provvisti di autorizzazione Ippc pienamente conforme per qualsiasi motivo (iter non concluso, copertura non estesa a tutte le attività, ecc.). Se il numero ottenuto è diverso da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni della direttiva 2008/1/Ce.

B. MODIFICHE SOSTANZIALI nel corso del periodo di riferimento (1o gennaio 2012-31 dicembre 2013).

3. Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/Ce: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione, come richiesto dall'articolo 12, paragrafo 2.

Se il numero ottenuto è diverso da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni Ippc.

C. VERIFICA e AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI nel corso del periodo di riferimento (1° gennaio 2012— 31 dicembre 2013).

4. Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008/1/Ce: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 13.

5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008/1/Ce: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state aggiornate ai sensi dell'articolo 13.

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