Ippc/Aia

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ue 2010/728/Ue

Prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc) - Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione

Abrogato da:

Decisione 2011/631/Ue (01/01/2013)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2013

Commissione europea

Decisione 29 novembre 2010, n. 2010/728/Ue

(Guue 30 novembre 2010 n. L 313)

Decisione che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc)

 

[notificata con il numero C(2010) 8308]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/1/Ce stabilisce che le relazioni sull'applicazione della direttiva stessa e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti Ue per la protezione dell'ambiente siano redatte a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee del Consiglio.

(2) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/Ce stabilisce che i dati rappresentativi disponibili sui valori limite siano integrati nelle relazioni generali di applicazione.

(3) La direttiva 91/692/Cee stabilisce che tale relazione sia elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione con l'ausilio del comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva.

(4) La prima relazione concerneva il periodo 2000-2002 compreso.

(5) La seconda relazione concerneva il periodo 2003-2005 compreso.

(6) La terza relazione concerneva il periodo 2006-2008 compreso.

(7) La quarta relazione concernerà il periodo 2009-2011 compreso.

(8) In considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva 2008/1/Ce e nell'utilizzo dei questionari precedenti, il questionario relativo al periodo 2009— 2011 deve essere adattato. Ai fini di maggior chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2006/194/Ce della Commissione.

(9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/Cee,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

1. Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato per le relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce.

2. Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

 

La decisione 2006/194/Ce è abrogata.

Articolo 3

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Allegato

 

Parte 1

Questionario concernente l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc)

Note generali

Il presente quarto questionario introdotto ai sensi della direttiva 2008/1/Ce concerne il periodo 2009-2011. In considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i primi tre questionari, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'effettiva applicazione della direttiva. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al recepimento, la Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali, garantendo in particolare il dovuto seguito dei procedimenti di infrazione.

Il presente questionario mantiene inalterati la maggior parte degli aspetti contenuti nella decisione 2006/194/Ce al fine di garantire continuità e realizzare confronti diretti con le risposte precedenti. Nei casi in cui le domande siano simili a quelle dei questionari precedenti, fare riferimento alle risposte precedenti, a meno che la situazione non sia cambiata. Se si sono verificati sviluppi nella situazione nazionale, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta.

Per le domande specifiche concernenti disposizioni generali vincolanti o orientamenti ufficiali emanati da organismi amministrativi, si prega di fornire informazioni di massima sul tipo di disposizioni o orientamenti e indicare gli indirizzi internet o le altre modalità per accedervi, secondo il caso.

La Commissione intende avvalersi della piattaforma ReportNet (o della versione successiva, se del caso) affinché gli Stati membri dispongano di uno strumento di comunicazione elettronico per il presente questionario. Di conseguenza, la Commissione ne raccomanderà vivamente l'utilizzo per ridurre i costi e ottimizzare l'analisi delle risposte.

1. Descrizione generale

1.1. Rispetto al periodo di riferimento dell'ultima relazione (2006-2008), sono state apportate modifiche significative alla legislazione nazionale o regionale e al sistema o ai sistemi di autorizzazione che danno attuazione alla direttiva 2008/1/Ce? In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

1.2. Nell'applicazione della direttiva 2008/1/Ce, gli Stati membri hanno incontrato difficoltà connesse alla disponibilità o alle capacità limitate del personale impiegato? In tal caso, descrivere le difficoltà e le strategie per porvi rimedio.

2. Numero di impianti e di autorizzazioni (articolo 2, paragrafi 3 e 4, e articolo 4)

2.1. Fornire i dettagli, per ciascun tipo di attività, circa il numero di impianti (ai sensi della direttiva 2008/1/Ce) e di

autorizzazioni al termine del periodo di riferimento, utilizzando il modello e le note esplicative di cui alla parte 2.

2.2 Identificazione degli impianti Ippc. Se disponibile, inserire un link alle informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e l'attività principale (allegato I) degli impianti Ippc nel proprio Stato membro. Se le suddette informazioni non sono disponibili al pubblico, fornire un elenco di tutti gli impianti operativi al termine del periodo di riferimento (nome, luogo e attività principale degli impianti Ippc). Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione in merito.

3. Domande di autorizzazione (articolo 6)

3.1. Descrivere le disposizioni vincolanti generali, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste dall'articolo 6, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

4. Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione (articoli 7 e 8)

4.1. Descrivere le modifiche eventualmente apportate, dopo il periodo di riferimento dell'ultima relazione, nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.

4.2. Si riscontrano problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, soprattutto quando sono coinvolte più autorità competenti? Descrivere le disposizioni legislative o i documenti di orientamento eventualmente pubblicati a tale riguardo.

4.3. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure o gli orientamenti applicati per garantire che le autorità competenti neghino il rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/Ce? Se disponibili, fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.

5. Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione [articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e f), articolo 9, articolo 17, paragrafi 1 e 2]

5.1. Descrivereledisposizionivincolantigeneraliogliorientamentispecificiemanatiadusodelleautoritàcompetenti con riferimento alle questioni seguenti:

1. le procedure e i criteri utilizzati per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione; 2. i principi generali applicati per determinare le migliori tecniche disponibili; 3. l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4.

5.2. Questioni relative ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Bref) elaborati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/Ce.

1. Per individuare le migliori tecniche disponibili, quanto incidono le informazioni pubblicate dalla Commissione, in generale o in casi specifici, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2?

2. Come sono concretamente utilizzati i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per stabilire le condizioni di autorizzazione?

3. I documenti Bref sono tradotti (o parzialmente tradotti)?

4. Che utilità hanno le informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, come fonte di informazione per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? Come possono essere migliorate?

5.3. Altrequestionirelativeallecondizionidiautorizzazione.

1. Sono stati presi in considerazione i sistemi di gestione ambientale per stabilire le condizioni di autorizzazione? Se sì, in che modo?

2. Quali condizioni di autorizzazione o altre misure sono state generalmente applicate ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) (ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività), e come sono state attuate nella pratica?

3. Quali tipi di condizioni di autorizzazione sono stati generalmente stabiliti con riferimento all'efficienza energetica [articolo 3, paragrafo 1, lettera d)]?

4. Ci si è avvalsi della facoltà prevista all'articolo 9, paragrafo 3, di non imporre alcun requisito di efficienza energetica? Se sì, in che modo?

6. Dati rappresentativi disponibili (articolo 17, paragrafo 1)

6.1. Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite stabiliti per le categorie specifiche di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce e, se del caso, sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori, nonché sulle prestazioni ambientali corrispondenti.

La Commissione proporrà orientamenti per rispondere a questa domanda prendendo in esame due attività specifiche. I dati comunicati saranno valutati per confrontare, per quanto possibile, i valori limite stabiliti, le prestazioni realizzate e, se disponibili, i livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili nei documenti Bref.

7. Disposizioni vincolanti generali (articolo 9, paragrafo 8)

7.1. Per quali categorie di impianti e, eventualmente, con riferimento a quali requisiti sono state stabilite disposizioni vincolanti generali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8? Indicare i riferimenti delle disposizioni vincolanti generali. In che forma si presentano tali disposizioni (ad esempio da chi sono emanate e quale status giuridico hanno)? Nell'applicazione di dette disposizioni, è ancora previsto che si tenga conto dei fattori locali (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4)?

7.2. Se disponibile, indicare il numero di impianti (in cifre assolute o in percentuale) soggetti a dette disposizioni al termine del periodo di riferimento.

8. Norme di qualità ambientale (articolo 10)

8.1. Si sono verificati casi in cui l'articolo 10 è applicabile e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili non è sufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7? In caso di risposta affermativa, fornire esempi di tali casi e delle misure supplementari che sono state adottate.

9. Modifiche apportate agli impianti (articolo 12 e articolo 2, paragrafo 10)

9.1. Nella pratica, in che modo le autorità competenti decidono, ai sensi dell'articolo 12, se la "modifica dell'impianto [è tale] che possa produrre conseguenze sull'ambiente" (articolo 2, paragrafo 10) e se detta modifica è una "modifica sostanziale [che può] avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente" (articolo 2, paragrafo 11)? Indicare i riferimenti delle disposizioni legislative, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

10. Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13)

10.1. La periodicità della verifica e, se del caso, dell'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (articolo 13) è precisata nella legislazione nazionale o regionale, oppure è determinata in altro modo, ad esempio con la previsione di scadenze delle autorizzazioni? In caso di risposta affermativa, quali sono questi altri modi? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

10.2. Qual è la frequenza rappresentativa per la verifica delle condizioni di autorizzazione? In caso di differenze tra gli impianti o tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

10.3. In che cosa consiste la procedura di verifica e di aggiornamento delle condizioni di autorizzazione? Come viene attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili? Indicare i riferimenti della legislazione, degli orientamenti o delle procedure pertinenti.

11. Rispetto delle condizioni di autorizzazione (articolo 14)

11.1. Nella pratica, come viene attuato il requisito di cui all'articolo 14, secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

11.2. Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

11.3. A meno che non siano già state trasmesse nelle relazioni elaborate nell'ambito della raccomandazione che prevede criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, fornire le seguenti informazioni, se disponibili, in merito agli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/1/Ce:

1. gli elementi principali su cui si può fondare un'ispezione ambientale effettuata dalle autorità competenti (descrizione),

2. il numero totale di visite in loco da parte delle autorità competenti durante il periodo di riferimento (numero),

3. il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero),

4. il numero totale di visite in loco durante le quali le misurazioni delle emissioni e/o il campionamento dei rifiuti da parte o a nome delle autorità competenti si sono svolti durante il periodo di riferimento (numero),

5. le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione).

12. Informazione e partecipazione del pubblico (articoli 15 e 16)

12.1. Quali modifiche significative sono state eventualmente introdotte nella normativa di recepimento, dopo il periodo di riferimento dell'ultima relazione, per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico in occasione della procedura di autorizzazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/1/Ce (articoli 15 e 16)? Quale effetto hanno avuto queste nuove prescrizioni sulle autorità competenti, sui richiedenti di un'autorizzazione e sul pubblico interessato?

13. Cooperazione transfrontaliera (articolo 18)

13.1. Vi sono stati casi, nel corso del periodo di riferimento, in cui si è fatto ricorso ai requisiti stabiliti dall'articolo 18 per quanto riguarda l'informazione e la cooperazione transfrontaliere? Fornire esempi che illustrino le procedure generali utilizzate.

14. Efficacia della direttiva

14.1. In generale, come giudicano gli Stati membri l'efficacia della direttiva 2008/1/Ce, anche rispetto ad altri strumenti in materia ambientale dell'Unione? Secondo gli studi e le analisi pertinenti disponibili, quali sono stati i costi e i vantaggi presunti dell'applicazione della direttiva 2008/1/Ce per l'ambiente (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)? Indicare i riferimenti di questi studi e analisi.

15. Osservazioni generali

15.1. Ci sono particolari problemi di applicazione che causano preoccupazione nel proprio Stato membro? Se sì, si prega di specificare.

 

Parte 2

Modello di risposta alla domanda 2.1

TIPO DI IMPIANTO A. IMPIANTI B. MODIFICHE SOSTANZIALI C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
Codice Attività principale svolta nell'impianto ai sensi dell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce 1. Numero di impianti 2. Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva Ippc 3. Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 4. Numero di impianti per i quali è stata riesaminata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 5. Numero di impianti per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13
1 Energia
1.1. Combustione
1.2. Raffinazione di petrolio e gas
1.3. Cokerie
1.4. Gassificazione e liquefazione del carbone
2. Metalli
2.1. Arrostimento/sinterizzazione di minerali metallici
2.2. Produzione di ghisa o acciaio
2.3 (a) Laminazione a caldo
2.3 (b) Forgiatura
2.3 (c) Applicazione di strati protettivi di metallo fuso
2.4. Fonderia
2.5 (a) Produzione di metalli grezzi non ferrosi
2.5 (b) Fusione di metalli non ferrosi
2.6. Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
3 Minerali
3.1. Produzione di cemento o calce viva
3.2. Produzione di amianto
3.3. Fabbricazione del vetro
3.4. Fusione di sostanze minerali
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici
4 Sostanze chimiche
4.1. Produzione di prodotti chimici organici
4.2. Produzione di prodotti chimici inorganici
4.3. Produzione di fertilizzanti
4.4. Produzione di prodotti fitosanitari e biocidi
4.5. Produzione di prodotti farmaceutici
4.6. Produzione di esplosivi
5 Rifiuti
5.1. Smaltimento o ricupero di rifiuti pericolosi
5.2. Incenerimento dei rifiuti urbani
5.3. Smaltimento di rifiuti non pericolosi
5.4. Discariche
6 Altro
6.1 (a) Produzione di pasta di cellulosa
6.1 (b) Produzione di carta e cartoni
6.2. Pretrattamento o tintura di fibre o tessili
6.3. Concia delle pelli
6.4 (a) Macelli
6.4 (b) Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari
6.4 (c) Trattamento e trasformazione del latte
6.5. Smaltimento o riciclaggio di carcasse animali
6.6 (a) Allevamento intensivo di pollame
6.6 (b) Allevamento intensivo di suini da produzione
6.6 (c) Allevamento intensivo di scrofe
6.7. Trattamento di superficie mediante solventi organici
6.8. Produzione di carbonio o grafite artificiale
6.9. Cattura dei flussi di CO2 (Direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio)
Totali

Note esplicative per la compilazione del modello

Se non diversamente specificato, le cifre devono riflettere la situazione effettiva al termine del periodo di riferimento (31 dicembre 2011).

I dati raccolti in questo modello sono del tipo "numero di impianti" e "numero di modifiche sostanziali". Fare riferimento alla definizione di "impianto" (articolo 2, paragrafo 3) e di "modifica sostanziale" (articolo 2, paragrafo 11) della direttiva 2008/1/Ce.

Il "tipo di impianto" fa riferimento all'attività principale svolta nell'impianto. Agli impianti deve essere associata una sola attività, anche quando nell'impianto vengono svolte diverse attività Ippc.

Le note che seguono forniscono ulteriori indicazioni circa i dati da inserire nella tabella. Si richiede agli Stati membri di riempire la tabella inserendo il maggior numero di dati possibile.

A. NUMERO DI IMPIANTI

1. Numero di impianti Ippc: numero totale di impianti (esistenti e nuovi) operativi negli Stati membri al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato dell'autorizzazione.

2. Numero di impianti autorizzati e totalmente conformi alla direttiva: numero totale di impianti Ippc provvisti di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva Ippc (comprese le autorizzazioni pre-Ippc che sono state riesaminate/aggiornate), indipendentemente dalla data in cui le autorizzazioni sono state rilasciate o dal fatto che dette autorizzazioni siano state riesaminate, aggiornate o modificate/rinnovate per un qualsiasi motivo.

Per il conteggio del numero degli impianti, gli Stati membri devono considerare lo stato della o delle autorizzazioni per ciascun impianto al termine del periodo di riferimento. I numeri da inserire si riferiscono agli impianti, non alle autorizzazioni (considerando che un impianto può essere provvisto di più autorizzazioni e vice versa).

Regola di corrispondenza: 1 meno 2 sarà uguale al numero di impianti sprovvisti di un'autorizzazione Ippc totalmente conforme per un qualsiasi motivo (procedura non conclusa, copertura solo parziale delle attività, ecc.). Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni Ippc.

B. MODIFICHE SOSTANZIALI

3. Numero di modifiche sostanziali adottate durante il periodo di riferimento senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2: numero di modifiche sostanziali note alle autorità competenti che sono state efficacemente adottate dai gestori senza autorizzazione, come richiesto dall'articolo 12, paragrafo 2.

Se la cifra ottenuta è diversa da zero, si è in presenza di una potenziale violazione delle disposizioni Ippc.

C. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

4. Numero di impianti Ippc per i quali è stata riesaminata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state riesaminate ai sensi dell'articolo 13.

5. Numero di impianti Ippc per i quali è stata aggiornata l'autorizzazione Ippc durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 13: numero totale di impianti provvisti di una o più autorizzazioni che sono state aggiornate ai sensi dell'articolo 13.

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