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Decisione Commissione Ue 2011/372/Ue

Esonero dall'applicazione della direttiva 2004/17/Ce in materia di appalti nei settori speciali alla prospezione di petrolio e gas

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 24 giugno 2011, 2011/372/Ue

(Guue 25 giugno 2011 n. L 166)

Decisione della Commissione che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall'applicazione della direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1 , in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

 

I. Fatti

(1) Il 23 marzo 2011 Assomineraria ha presentato alla Commissione tramite e-mail una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/Ce. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ne ha informato le autorità italiane con lettera del 1° aprile 2011, alla quale le autorità italiane hanno risposto il 19 aprile 2011. La domanda presentata da Assomineraria riguarda la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia. In linea con precedenti decisioni della Commissione in materia di concentrazioni2 , nella domanda sono state descritte due attività distinte:

a) prospezione di petrolio e gas naturale; e

b) produzione di petrolio.

(2) Conformemente alle summenzionate decisioni della Commissione, ai fini della presente decisione il termine "produzione" include anche lo "sviluppo", ossia la creazione delle infrastrutture adeguate per la futura produzione (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.). Inoltre, in base alla prassi consolidata della Commissione, si ritiene che "lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio greggio" costituiscano un "mercato del prodotto rilevante"3 . Pertanto, ai fini della presente decisione con il termine "produzione" si intende sia lo "sviluppo" che la (prima) vendita di petrolio.

(3) Assomineraria è un'associazione commerciale che nel caso in esame interviene per conto delle principali imprese operanti nel settore della prospezione e della produzione di idrocarburi in Italia. Le quattro principali società affiliate all'associazione sono Eni Spa, Edison Spa, Shell Italia E&P Spa e Total E&P Italia Spa.

 

II. Quadro giuridico

(4) L'articolo 30 della direttiva 2004/17/Ce dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa Ue sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

(5) Dato che l'Italia ha attuato e applicato la direttiva 94/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi4 , il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/Ce. L'esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato deve essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali, di per sé, è necessariamente determinante.

(6) Ai fini della valutazione dell'esposizione degli operatori rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede ad una valutazione distinta per ogni attività/mercato.

(7) La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

 

III. Valutazione

(8) Nelle precedenti decisioni della Commissione menzionate ai considerando 1 e 2, si è ritenuto che ognuna delle due attività oggetto della presente domanda (prospezione di petrolio e gas naturale e produzione di petrolio) costituiscano un mercato del prodotto distinto. Occorre pertanto esaminarle separatamente.

 

Prospezione di petrolio e gas naturale

(9) In base alla prassi della Commissione5 , la prospezione di petrolio e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Le società che operano sul mercato della prospezione acquisiscono di norma le licenze concesse dai "paesi ospitanti" a seguito di procedure di gara6 . Sempre sulla base della stessa consolidata prassi della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa.

(10) È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l'altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente.

(11) Di norma sono stati applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista7 .

(12) Al 31 dicembre 2009, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano ad un totale di 385,58 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito Sm 3 o. e.)8 . Al 1 o gennaio 2010, le riserve combinate comprovate di petrolio e di gas in Italia ammontavano a poco più di 0,205 miliardi di Sm 3 o. e9 , ossia poco più dello 0,05% delle riserve mondiali. La quota dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia è necessariamente ancora inferiore. In base alle informazioni disponibili esiste una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio e gas e la produzione futura prevista. Nessuna delle informazioni disponibili indica pertanto che la quota di mercato dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia sarebbe sostanzialmente diversa se misurata in termini di produzione prevista anziché di quota di riserve comprovate. Dato il legame tra le riserve comprovate e la produzione effettiva questi fatti possono essere considerati tra l'altro come un indice dello stato della concorrenza nel mercato interessato.

(13) Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell'esposizione diretta alla concorrenza.

 

Produzione di petrolio

(14) In base alla prassi consolidata della Commissione10 , lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio (greggio) costituiscono un mercato del prodotto distinto la cui portata geografica è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa.IT 25.6.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166/29

(15) In base alle informazioni disponibili11 la produzione quotidiana totale di petrolio a livello mondiale è stata pari a 79,948 milioni di barili nel 2009. Lo stesso anno in Italia è stato prodotto un totale di 0,095 milioni di barili al giorno, pari ad una quota di mercato dello 0,11%. Se si considera la quota 2009 dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia, la situazione è la seguente: con una produzione mondiale di 1 007 mila12 barili al giorno, Eni detiene una quota di 1,26% della produzione mondiale di petrolio; con una produzione mondiale di 1 581 mila barili di petrolio al giorno13 Shell detiene una quota di mercato pari all'1,98% della produzione mondiale di petrolio; con una produzione mondiale di 1 381 mila barili di petrolio al giorno14 Total detiene una quota di mercato pari all'1,73% della produzione mondiale di petrolio; infine, con una produzione mondiale di 5 mila barili di petrolio al giorno15 Edison detiene una quota di mercato pari allo 0,006% della produzione mondiale di petrolio.

(16) Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione del mercato rilevante nel suo insieme. In quest'ottica, la Commissione osserva che il mercato della produzione di petrolio greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente [le cosiddette super majors: BP, ExxonMobil e Shell, le cui quote di produzione di greggio nel 2009 ammontavano rispettivamente al 3,2%, al 3,0% e al 2,0%16 ] nonché di un certo numero di cosiddette majors17 . Questi fattori suggeriscono che il mercato comprende alcuni operatori tra i quali si può presumere esista un'effettiva concorrenza.

 

IV. Conclusioni

(17) Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da (8) a (16), si può ritenere che la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza fissata dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce sia rispettata in Italia per i seguenti servizi:

a) prospezione di petrolio e gas naturale; e

b) produzione di petrolio.

(18) Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/Ce non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione in Italia dei servizi menzionati alle lettere a) e b) del considerando 17 né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell'esercizio di tale attività nelle predette aree geografiche.

(19) Secondo la domanda, in Italia la maggior parte dei giacimenti produce sia petrolio che gas, in percentuali diverse18 . La produzione di gas non è soggetta a questa domanda di esonero, e per questo settore continua ad applicarsi la direttiva 2004/17/Ce. In questo contesto, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività sono trattati in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2004/17/Ce. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore è impegnato in appalti "misti", ossia appalti che riguardano attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/Ce sia non in esonero, si terranno in considerazione le attività per le quali l'appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente di sostenere la produzione di gas, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/Ce. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività per la quali l'appalto è principalmente destinato, il contratto è aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva.

(20) La presente decisione è basata sulla situazione giuridica e di fatto esistente tra il marzo 2011 e l'aprile 2011, quale risulta dalle statistiche BP 2010 nonché dalle informazioni trasmesse da Assomineraria e dalle autorità italiane. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce.

(21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/Ce non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia:

a) prospezione di petrolio e gas naturale; e

b) produzione di petrolio.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Note ufficiali

1.

Gu L 134 del 30 aprile 2004, pag. 1.

2.

Cfr. in particolare la decisione 2004/284/Ce della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo See (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra l'altro la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. Comp/M.4545 — Statoil/Hydro) conformemente al regolamento (Ce) n. 139/2004 del Consiglio.

3.

Cfr. inter alia la decisione 2001/45/Ce della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo See (caso IV/M.1532 BP Amoco/Arco), punto 14.

4.

Gu L 164 del 30 giugno 1994, pag. 3.

5.

Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. Comp/M.4934 - Kazmunaigaz/Rompetrol) conformemente al regolamento (Ce) n. 139/2004 del Consiglio.

6.

M.1532 BP Amoco/Arco, considerando (9) e (10).

7.

Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil (considerando (25) e (27)].

8.

Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2010 (di seguito, "statistiche BP 2010"), ad essa allegata. Le sabbie bituminose canadesi non sono state prese in considerazione per motivi di uniformità con precedenti decisioni adottate a norma dell'articolo 30.

9.

Cfr. statistiche BP 2010, pag. 8.

10.

Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. Comp/M.4934 — Kazmunaigaz/Rompetrol) conformemente al regolamento (Ce) n. 139/2004 del Consiglio.

11.

Cfr. statistiche BP 2010, pag. 8, allegate alla domanda.

12.

Di cui 56 mila barili estratti giornalmente in Italia.

13.

Di cui 30 mila barili estratti giornalmente in Italia.

14.

Total non produce petrolio in Italia.

15.

Tutta la produzione di petrolio di Edison avviene in Italia.

16.

Cfr. punto 5.2.3 della domanda, pag. 18.

17.

Ad esempio Total, Chevron, Eni e Conoco, le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle super majors.

18.

Cfr. punto 2.1 della domanda.

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