Petrolio e gas naturale, appalti più "rigidi"
Appalti e acquisti verdi
La prospezione e ricerca di petrolio e gas naturale in Italia sono esclusi dall’applicazione della direttiva 2004/17/Ce (recepita dal Dlgs 163/2006, Parte III) che fissa regole meno rigide per gli appalti nei settori "speciali".
Lo ha stabilito la Commissione Ue con la decisione esecutiva 24 giugno 2011, n. 2011/372/Ue. La direttiva 2004/17/Ce stabilisce che gli appalti aggiudicati nei settori "speciali" (elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, petrolio, gas e carbone) considerati "strategici", sono soggetti a una disciplina per alcuni aspetti "semplificata" e meno "rigida" (Parte III, Dlgs 163/2006) rispetto a quella ordinaria sempre che non esista una concorrenza effettiva nel settore considerato.
Poiché la Commissione ha verificato, su richiesta di Assomineraria, che nei settori della prospezione del petrolio e del gas naturale e produzione di petrolio in Italia esiste attualmente una condizione di libera accessibilità del mercato, ha stabilito che la direttiva 2004/17/Ce non si applica agli appalti relativi a questi servizi, i cui appalti saranno regolati quindi dalla disciplina ordinaria.
Esonero dall'applicazione della direttiva 2004/17/Ce in materia di appalti nei settori speciali alla prospezione di petrolio e gas
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto - Stralcio
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