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Circolare Agenzia delle dogane 23 maggio 2011, n. 17

Controlli sui contatori usati per accertare i flussi energetici ai fini fiscali

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Tasse / Tariffe / Contributi | Reti | Impianti | Elettricità | Tasse / Tariffe / Contributi | Impianti | Elettricità

Agenzia delle dogane

Circolare 23 maggio 2011, n. 17/D

Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Trasmissione circolare congiunta

Direzione centrale accertamento e controlli

 

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 19, comma 2 del Dlgs 22/2007 relativo alla disciplina dei controlli metrologici successivi sui contatori elettrici rientranti nel novero della direttiva 2004/22/Ce (la cosidetta Mid — Measuring Instruments Directive), nonché della più organica definizione dell'intero contesto metrologico afferente i complessi di misura elettrici, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico e questa Direzione centrale hanno ritenuto opportuno emanare congiunte istruzioni relativamente alle specifiche prestazionali nonché alle modalità con le quali garantire, attraverso opportuni controlli, il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura installati presso le officine elettriche preesistenti e di nuova attivazione.

Premesso quanto sopra, si trasmette, per conoscenza e norma, il predetto atto congiunto, invitando nel contempo le Direzioni in indirizzo a vigilare sulla sua corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici.

Allegato

Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali — Circolare congiunta

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Dipartimento per l'impresa e l'intemazionalizzazione

23 maggio 2011, prot. n. 0096392

 

Agenzia delle dogane

Direzione centrale accertamenti e controlli

23 maggio 2011, prot. n. 0062653

 

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, con il quale è stata recepita la direttiva 2004/22/Ce (la cosiddetta Mid — Measuring Instruments Directive) sono stati disciplinati taluni tipi di contatori dell'energia elettrica attiva, con l'esclusione dei trasformatori amperometrici e voltmetrici che, nelle istallazioni di maggior potenza, costituiscono parte integrante dei complessi di misura utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici rilevanti per i fini fiscali.

In particolare, la verifica del corretto funzionamento in opera di tali contatori e complessi di misura presso le officine elettriche assume particolare rilievo anche per i fini istituzionali dell'Agenzia delle dogane, poiché gli stessi sono impiegati con lo scopo di accertare sia i flussi di energia elettrica rilevanti per i fini erariali, sia, in maniera indiretta, la quantità di combustibili utilizzati per la sua generazione.

La disciplina dei controlli metrologici successivi sui contatori elettrici inclusi nella direttiva Mid, applicabili tra l'altro per le funzioni di misura giustificate da motivi di imposizione di tasse e di diritti, sarà definita con l'emanazione da parte del competente Ministero dello sviluppo economico del relativo decreto di cui all'articolo 19, comma 2 del Dlgs 22/2007. Tale decreto, tuttavia, potrà riguardare esclusivamente i contatori conformi alla direttiva Mid e, pertanto, risolve solo parzialmente le esigenze di tutela fiscale.

Va inoltre considerato che, in linea generale, il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure ed il successivo regolamento di fabbricazione, approvati rispettivamente con il Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ed il Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, non prevedono esplicitamente come strumenti di misura i contatori elettrici, con conseguente necessità di procedere alla rivisitazione di tali risalenti dispositivi per adeguarne, in via normativa, l'ambito di applicazione agli intervenuti progressi nel settore degli strumenti di misurazione addivenendo così ad una compiuta disciplina generale sulla metrologia legale.

Tenuto conto, tuttavia, della necessità di garantire, anche per i contatori elettrici non ricadenti nell'ambito di applicazione della c.d. Direttiva Mid, la regolarità degli strumenti di misurazione dell'energia erogata correntemente in uso ed al fine di poter assicurare — per esigenze di tutela erariale — la continuità delle operazioni di controllo da parte dell'Agenzia delle dogane presso le officine elettriche, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e la Direzione centrale accertamenti e controlli dell'Agenzia delle dogane, nelle more dell'emanazione del sopra richiamato decreto di cui all'articolo l9, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2007 e dell'adeguamento normativo di cui sopra è fatto cenno, ritengono di poter adottare, in via transitoria, per le preliminari esigenze di verifica della regolarità strumentale, la prassi seguita anteriormente al recepimento della direttiva Mid dall'Agenzia delle dogane, anche in considerazione del fatto che dette procedure ed i relativi controlli non trovano alcun ostacolo in norme vigenti in materia di verificazione metrica sui contatori elettrici e sui trasformatori di misura.

Pertanto, nelle more della più organica definizione del contesto metrologico afferente i complessi di misura elettrici, si ritiene di confermare l'elenco dei laboratori di taratura autorizzati provvisoriamente secondo la procedura della circolare dell'Agenzia delle dogane 131/D del 27 giugno 2000, al fine di dare esecuzione alle attività operative in corso, ovviamente a condizione che gli stessi siano tuttora in possesso di strumenti idonei ad effettuare le operazioni di taratura, sia per classe di precisione sia in quanto muniti di certificato, in corso di validità, di avvenuta verifica periodica da parte di un centro accreditato Sit (ora Accredia).

Nel predetto elenco potranno essere inseriti i laboratori di taratura accreditati da Accredia per la grandezza da misurare (energia elettrica attiva), ovviamente a condizione che dispongano di strumenti idonei alla verifica da eseguire e che siano in regola con gli altri requisiti oggettivi di natura non metrologica necessari per la tutela degli interessi erariali.

L'elenco dei laboratori di cui sopra sarà pubblicato sui siti del Mise e dell'Agenzia delle dogane.

I complessi di misura (contatori e relativi trasformatori di misura) istallati nelle officine elettriche al fine dell'accertamento e della liquidazione di tributi, devono rispettare i seguenti requisiti generali di sicurezza fiscale:

— essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzerabili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche sull'involucro;

— essere protetti dalla modifica, anche da remoto, della relativa costante di misura, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche a protezione degli apparati costituenti la catena di misura;

— essere installati attraverso un montaggio ed un'inserzione conformi alle vigenti norme tecniche.

Inoltre, i contatori installati ai fini fiscali devono rispettare i criteri di precisione minima di cui alla seguente tabella.

 

Tensione Potenza Classe contatore
Maggiore di 100 kV > 2.000 kW C
≤ 2.000 kW B
Tutte le altre B

 

Tabella 1. Classe di precisione minima dei contatori di energia elettrica attiva da utilizzarsi per fini fiscali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007

 

La classe di precisione è fornita con riferimento alle indicazioni di cui alla norma Cei-En 50470, vale a dire facendo riferimento alle classi A, B e C, sostanzialmente corrispondenti, per i fini fiscali, rispettivamente, alle classi 2, 1 e 0,5 di cui alla norma Cei 13-13 edizione I-1982, fascicolo n. 564 (per la classe 2) ed alla pubblicazione Iec n. 521 del 1976 (per la classe 1 e 0,5).

Riguardo ai contatori di classe 2 (vale a dire, con riferimento alle normative Cei-En 50470-3, di classe A) già in esercizio alla data della presente circolare si applica quanto previsto all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2007, fermo restando, ovviamente, che risultino ancora idonei al servizio a seguito delle verifiche periodiche della taratura, effettuate, alle previste scadenze.

I trasformatori di corrente e di tensione installati ai fini fiscali devono rispettare i criteri di precisione minima di cui alla seguente tabella e le relative specifiche di cui al Rdl 11 luglio 1941, n. 1105 ed alle norme Cei-Iec 60044-1 (per i TV) e 60044-2 (per i TA).

 

Tensione Classe trasofrmatori
Bassa (fino a 400 V) 0,5 (ex P)
Media e alta 0,2 (ex S)

 

Tabella 2. Classe di precisione minima dei TA e dei TV da utilizzarsi per fini fiscali

 

Ove necessario per la tutela degli interessi erariali, resta ferma la possibilità dell'Agenzia delle dogane, per scopi specifici, di prescrivere l'installazione di contatori di classe di precisione superiore (0,2 e 0,1) nonché di trasformatori di classe 0,2 anche per utenze in bassa tensione.

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