Sentenza Tar Veneto 15 marzo 2011, n. 449
Valutazione di impatto ambientale - Procedimento - Estinzione - Diritto di accesso agli atti - Mancanza di interesse qualificato - Sussiste
Se il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("Via") si estingue senza produrre effetti, l'interessato non ha diritto di accesso agli atti del procedimento stesso.
Il Tar del Veneto con sentenza 15 marzo 2011, n. 449 ha ricordato un importante principio in materia di accesso agli atti amministrativi ex legge 241/1990: per accedere agli atti occorre avere un "interesse diretto, concreto e attuale" (articolo 22).
Il ricorrente chiedeva l'accesso a una serie di documenti relativi a un procedimento di "Via" che si era estinto senza produrre effetti diretti. Tale estinzione, ricordano i Giudici, riguarda non solo il procedimento ma travolge anche gli atti relativi. Pertanto, non avendo essi cagionato alcun pregiudizio economico all'interessato, egli non ha quell'interesse qualificato richiesto dalla norma per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Tar Veneto
Sentenza 15 marzo 2011, n. 449
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
ex articoli 60 e 116, IV comma, C.p.a., nel giudizio 2088/10, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvoca (omissis);
contro
la Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso originario,
del provvedimento di rigetto tacito formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente, formatosi dopo la comunicazione ex articolo 10 bis del dirigente settore ambiente della Provincia di Padova 12 ottobre 2010, prot. 0156686/2010.
nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 31 dicembre 2010
per l'accertamento della nullità della comunicazione 24 novembre 2010 prot. n. 0180000/2010, del responsabile dell'ufficio v.i.a. — settore ambiente della Provincia di Padova, di rigetto dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente.
e, comunque, per la conseguente condanna dell'Amministrazione, previo accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso, ad esibire le osservazioni, denunce ed esposti presentati presso gli uffici provinciali relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilità del progetto per la realizzazione di un circuito indoor per modelli radiocomandati con annesse strutture di supporto in località Cornegliana di Due Carrare (Padova).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il cons. avvocato (omissis) e udito per la parte ricorrente l'avvocato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
1.1. Nel novembre 2009 (...) Srl richiese al Comune di Due Carrare (Padova) il rilascio di un permesso per realizzare costì un circuito indoor per automodelli radiocomandati, con annesse strutture di supporto.
1.2. Il Comune accolse la richiesta (permesso 29/10); ma la Provincia di Padova avviò la procedura per la verifica, ex articolo 20 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, d'assoggettabilità a Via dell'impianto, ipotizzandone l'inclusione tra quelli elencati nell'allegato IV, punto 8, lettera B (impianti motoristici), di cui allo stesso Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008.
1.3. Il 2 agosto 2010 (...) Srl assolse agli adempimenti prescritti nell'ambito di tale procedura, così da consentire ad eventuali terzi di depositare le proprie osservazioni.
Queste giunsero effettivamente alla Provincia ma non vennero da questa trasmesse all'interessata perché l'Ente, con provvedimento 7 settembre 2010, archiviò la procedura per la verifica d'assoggettabilità, comprendendo, infine, che nella locuzione "piste permanenti per corse e prove di automobili ed altri veicoli a motore", non potevano includersi quelle per modellini teleguidati.
1.5. (...) era però venuta a conoscenza dell'esistenza di osservazioni: e il 29 settembre 2010 presentò istanza di accesso e copia delle stesse.
1.6. Alla richiesta seguì un preavviso di rigetto, ex articolo 10-bis legge 241/1990, del seguente 12 ottobre, nel quale il dirigente del Settore provinciale ambiente, premesso che, insieme alla procedura di verifica, erano state archiviate anche le osservazioni, negava la sussistenza di "elementi sufficienti per accogliere positivamente la richiesta anche alla luce dell'assenza di motivazione, che non consente di comprendere il significato dell'esercizio del diritto di accesso".
1.7. (...) presentò pochi giorni dopo le sue osservazioni, insistendo per l'accesso; quindi, nella perdurante inerzia dell'Amministrazione, propose il ricorso in esame.
Quasi contemporaneamente, ma comunque dopo il deposito del ricorso, pervenne a (...) il provvedimento provinciale 24 novembre 2010, prot. n. 0180000/2010, che rigettava espressamente l'istanza di accesso agli atti: in esso, replicando ad una delle ragioni addotte dall'istante a fondamento della richiesta di accesso, s'opponeva che "le spese che la Ditta dichiara di aver sostenuto non sono imputabili a procedimenti o procedure poste in capo all'Amministrazione, che come già detto di fatto sono inesistenti".
1.8. Avverso il provvedimento espresso sono stati quindi proposti motivi aggiunti.
1.9. Nel giudizio, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita la Provincia di Padova.
2.1. Invero, il thema decidendum della controversia – il diniego espresso non ha mutato né il titolo né l'oggetto della pretesa, sicché ogni distinzione tra ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti è irrilevante: il provvedimento espresso non è comunque nullo, giacché, compiuto inutilmente l'intervallo per pronunciarsi, non cessa la potestà decisoria dell'Amministrazione, ma inizia a decorrere il termine per la presentazione del ricorso – è se la (...) abbia titolo a conoscere atti relativi ad un procedimento incompiuto a lei riferibili.
2.2. Invero, ex articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, sono interessati all'accesso tutti i soggetti privati "che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; ancora, per "documento amministrativo", s'intende ogni rappresentazione del contenuto di atti, "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
2.3. Orbene, non pare revocabile in dubbio che gli esposti e segnalazioni di cui si chiede l'accesso costituiscano altrettanti documenti amministrativi, secondo la definizione testé fornita; al contrario, si deve escludere che (...) Srl abbia all'accesso quell'interesse sostanziale che la norma richiede.
2.4. Anzitutto, i documenti in questione si inseriscono in un procedimento per la verifica d'assoggettabilità a Via dell'impianto, procedimento che si è estinto senza produrre alcun effetto diretto: e se ciò vale per il procedimento per tale, deve necessariamente riguardare gli atti che ne fanno parte.
In altri termini, cioè, una volta che gli esposti hanno cessato di essere potenzialmente influenti su di una decisione conclusiva dell'Amministrazione, emessa nei confronti di (...), e che non sarà più assunta, è venuto meno per quest'ultima il titolo a conoscere il contenuto di tali esposti ed a controdedurre sugli stessi, i quali non possono per tali avergli cagionato alcun pregiudizio economico.
2.5. Per vero, il ricorso afferma che, "sulla scorta delle osservazioni e segnalazioni presentate alla Provincia di Padova, sono stati avviati dei procedimenti di controllo e sanzionatori (da parte del Comune che era venuto a conoscenza dell'esposto) che hanno comportato la sospensione dei lavori e reso necessaria la presentazione di varianti al progetto iniziale".
Tuttavia, la (...) non ha fornito alcun riscontro probatorio a tali asserzioni; e, comunque, se pure esse fossero fondate, sarebbe ovviamente nei confronti del Comune che l'accesso andrebbe appropriatamente esercitato, giacché è nell'ambito di attività di quest'ultimo Ente che la documentazione in questione assumerebbe rilevanza e si giustificherebbe l'accesso alla stessa, in una prospettiva risarcitoria, e comunque di cura e tutela dei propri interessi giuridici, cui (...) fa riferimento.
2.6. Egualmente, non pare possa accogliersi la domanda d'accesso alla documentazione in questione per consentire "una più approfondita valutazione delle motivazioni per cui l'impianto sportivo di cui trattasi potrebbe non incontrare il favore di coloro che hanno presentato opposizioni, e ciò al fine di migliorare per quanto possibile il progetto stesso ed evitare che le medesime doglianze possano essere formulate".
Invero, a prescindere che si tratta di mere illazioni sul contenuto delle osservazioni presentate, sembra comunque evidente al Collegio che viene qui evidenziato un interesse di mero fatto, un'utilità che non ha alcun fondamento in posizioni soggettive, giudicamente tutelabili: non si ravvisa, cioè, una situazione meritevole di protezione da parte dell'ordinamento, rispetto alla quale l'ostensione del documento sia utile a realizzarne la cura ovvero, più specificatamente, a predisporne, se necessario, la difesa.
3. Il ricorso va dunque in conclusione respinto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 10 febbraio 2011 con l'intervento dei signori magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 15 marzo 2011.