Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione 7 marzo 2011, n. 2011/149/Ue

(Guue 8 marzo 2011 n. L 61)

Decisione sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 3-quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 1328]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 3-quater, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/Ce stabilisce la quantità totale di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei, definita come percentuale delle emissioni storiche del trasporto aereo. All'articolo 3, lettera s), della direttiva 2003/87/Ce le emissioni storiche del trasporto aereo sono definite come la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della stessa direttiva. Secondo quanto previsto dall'articolo 3-quater, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei è calcolata sulla base della media delle emissioni storiche.

(2) La Commissione è stata assistita da Eurocontrol come previsto dall'articolo 18-ter della direttiva 2003/87/Ce. Si è ritenuto che i migliori dati disponibili per calcolare le emissioni storiche fossero i dati completi relativi al traffico aereo contenuti nelle banche dati di Eurocontrol e provenienti dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (Crco) e dall'Unità centrale di gestione dei flussi di traffico aereo (Cfmu), che permettono, fra l'altro, di calco­ lare la durata effettiva della rotta di ogni singolo volo. Per ogni volo sono state calcolate le emissioni utilizzando le metodologie Ancat 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) e Case (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Tale impostazione utilizzata per calcolare le emissioni storiche è stata ulteriormente migliorata utilizzando le informazioni relative all'effettivo consumo di carburante, fornite volontariamente da un numero rappresentativo di operatori aerei, il che ha consentito di migliorare la precisione della suddetta impostazione. Sono stati eseguiti ulteriori calcoli per stabilire il consumo di carburante associato all'utilizzo di motori ausiliari (Apu). Tale impostazione è stata adottata per stabilire anzitutto il consumo medio dei motori ausiliari (Apu) per i diversi tipi di aerei. I singoli fattori di emissione del consumo di carburante dei motori ausiliari sono poi stati estrapolati per calcolare le emissioni totali dei motori ausiliari applicando una procedura che tiene conto della quota effettiva di carburante consumato nell'ambito del sistema Ue di scambio delle quote di emissione di ogni tipo di aeromobile e l'utilizzo dell'alimentazione a terra negli aeroporti. Le emissioni corrispondenti al consumo totale di carburante dei motori ausiliari ottenuto sono state incluse nelle emissioni storiche del trasporto aereo per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

(3) È stato calcolato che nell'anno civile 2004 le emissioni annue degli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce sono state pari a 209 123 585 tonnellate di CO2. Le emissioni annue di detti aeromobili per gli anni civili 2005 e 2006 sono state calcolate rispettivamente in 220 703 342 e 228 602 103 tonnellate di CO2. Le emissioni storiche del trasporto aereo, definite come la media aritmetica di tali emissioni, pertanto sono pari a 219 476 343 tonnellate di CO2.

(4) La Commissione ha consultato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

Le emissioni storiche del trasporto aereo ai fini dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/Ce sono fissate a 219 476 343 tonnellate di CO2.

Articolo 2

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

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