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Commissione europea

Decisione 21 febbraio 2011, n. 2011/121/Ue

(Guue 23 febbraio 2011 n. L 48)

Decisione recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Ce) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (Ce) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, prevede l'adozione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea da parte della Commissione.

(2) Il 27 maggio 2010 la Commissione ha organizzato una consultazione sul metodo e sull'iter da seguire per definire obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, coinvolgendo tutte le parti interessate elencate all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 549/2004.

(3) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 691/2010, il 29 luglio 2010 la Commissione ha istituito un organo di valutazione delle prestazioni per assisterla nell'attuazione del sistema di prestazioni.

(4) L'organo di valutazione delle prestazioni, in collaborazione con l'Aesa, ha predisposto proposte di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, presentate per consultazione alle parti interessate il 2 agosto 2010, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 691/2010.

(5) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea proposti dall'organo di valutazione delle prestazioni in materia di ambiente, capacità ed efficienza economica sono stati controllati con l'Aesa per verificarne la coerenza con i preminenti obiettivi di sicurezza.

(6) Il 27 settembre 2010 l'organo di valutazione delle prestazioni ha trasmesso alla Commissione una relazione contenente le sue raccomandazioni in merito agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea per il periodo 2012-2014 in cui, per ogni raccomandazione formulata, erano descritti i presupposti e le motivazioni utilizzati per istituire tali obiettivi; la relazione includeva, in allegato, un documento di consultazione comprendente una sintesi dell'iter di consultazione seguito, nonché un documento di risposta in cui si spiegava come si era tenuto conto delle osservazioni formulate nell'elaborare le raccomandazioni da inoltrare alla Commissione.

(7) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea si basano sulle informazioni a disposizione della Commissione e dell'organo di valutazione delle prestazioni al 24 novembre 2010. Secondo le previsioni fornite alla Commissione e ad Eurocontrol dagli Stati membri ai sensi del regolamento (Ce) n. 1794/2006 della Commissione, nel 2014 il tasso unitario medio determinato a livello dell'Unione europea per servizi di navigazione aerea di rotta sarebbe di 55,91 Eur (espresso in termini reali, al valore dell'euro nel 2009), con valori intermedi annui pari a 58,38 Eur nel 2012 e a 56,95 Eur nel 2013. Tali valori tengono conto dei costi più recenti previsti dall'Agenzia Eurocontrol, inclusa una riduzione una tantum per gli Stati membri dell'Unione europea pari a 0,69 Eur per unità di servizio di rotta nel 2011.

Tenuto conto della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni e dei miglioramenti di efficienza che deriveranno presumibilmente dall'attuazione graduale e coordinata di tutti gli elementi del secondo pacchetto legislativo relativo al cielo unico europeo, la Commissione ritiene che l'obiettivo di efficienza economica nell'intera Unione europea possa essere fissato ad un livello inferiore rispetto agli ultimi piani consolidati degli Stati membri.

(8) Il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo — documento in divenire che rappresenta la tabella di marcia comunemente accettata sia per la fase di sviluppo che per la fase di impiantazione del programma Sesar — è stato approvato dal Consiglio il 30 marzo 20091 . Esso presenta sia la visione politica che gli obiettivi ambiziosi della Commissione relativamente al cielo unico europeo e al suo pilastro tecnologico nei settori essenziali di prestazione: sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica. La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea dovrebbe esser considerata parte di un processo mirante alla realizzazione di tali obiettivi.

(9) È opportuno che, durante il primo periodo di riferimento del sistema di prestazione, la Commissione, assistita dall'Aesa, valuti e convalidi gli indicatori essenziali di prestazione al fine di garantire un'adeguata identificazione, mitigazione e gestione del rischio di sicurezza

Gli Stati membri dovrebbero controllare e pubblicare questi indicatori essenziali di prestazione, stabilendo eventualmente obiettivi corrispondenti.

(10) Conformemente al considerando 18, agli articoli 10 e 13, all'allegato II, punto 1.2, e all'allegato III, punto 1, del regolamento (Ue) n. 691/2010, gli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo non devono essere necessariamente uguali, ma piuttosto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea. È opportuno che tale coerenza emerga anche dai piani di prestazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo.

(11) La valutazione dei piani e degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo effettuata dalla Commissione dovrebbe essere globale e prevedere un esame ponderato ed equilibrato di ciascun obiettivo rispetto agli altri, considerando la possibilità di eventuali compensazioni giustificate tra settori di prestazione diversi, nel rispetto dei preminenti obiettivi di sicurezza.

Dovrebbe inoltre tener conto del contesto locale — in particolare per gli Stati con tassi unitari poco elevati o che beneficiano del "meccanismo di sostegno europeo" — ad esempio delle misure di contenimento dei costi già adottate, dei costi previsti per programmi specifici miranti a migliorare l'efficienza in determinati ambiti prestazionali, nonché di elementi peculiari, come i successi ottenuti e i risultati mancati. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 691/2010, la valutazione dovrebbe tenere in debito conto gli sviluppi del contesto che possono essersi verificati tra la data di adozione degli obiettivi a livello di Unione europea e la data della sua effettuazione. Dovrebbe altresì tener conto dei progressi già effettuati dagli Stati membri dopo l'adozione del regolamento (Ce) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei vari settori prestazionali essenziali, in particolare in quello relativo all'efficienza economica.

(12) Conformemente alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1794/2006, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riportare agli esercizi successivi i profitti e le perdite registrati fino al 2011 incluso.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea

Per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea sono i seguenti:

a) obiettivo ambientale: miglioramento dello 0,75 % dell'indicatore dell'efficienza media di volo orizzontale di crociera nel 2014, rispetto alla situazione nel 2009;

b) obiettivo di capacità: riduzione del ritardo medio dovuto alla gestione del flusso di traffico aereo (Atfm, Air Traffic Flow Management) durante la rotta per volo, fino a raggiungere, nel 2014, un ritardo massimo di 0,5 minuti per volo;

c) obiettivo di efficienza economica: riduzione del tasso unitario medio determinato a livello dell'Unione europea per i servizi di navigazione aerea di rotta da 59,97 Eur nel 2011 a 53,92 Eur nel 2014 (espresso in termini reali, al valore dell'euro nel 2009), con valori intermedi annui pari a 57,88 Eur nel 2012 e a 55,87 Eur nel 2013.

Articolo 2

Soglie di allarme

1. Per tutti gli indicatori essenziali di prestazioni relativi al periodo di riferimento, la soglia di allarme oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all'articolo 18 del regolamento (Ue) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell'arco di un anno civile, del traffico effettivo registrato dall'organo di valutazione delle prestazioni, rispetto alle previsioni di traffico di cui all'articolo 3.

2. Per quanto concerne l'indicatore di efficienza economica, la soglia di allarme relativa all'evoluzione dei costi oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all'articolo 18 del regolamento (Ue) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell'arco di un anno civile, dei costi effettivi a livello dell'Unione europea registrati dall'organo di valutazione delle prestazioni, rispetto ai costi determinati di riferimento di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Presupposti

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione si basano sui seguenti presupposti:

1) traffico previsto a livello dell'Unione europea, espresso in unità di servizio di rotta: 108 776 000 nel 2012, 111 605 000 nel 2013 e 114 610 000 nel 2014;

2) costi determinati di riferimento previsti a livello dell'Unione europea (espressi in termini reali, al valore dell'euro nel 2009): 6 296 000 000 di Eur nel 2012, 6 234 000 000 di Eur nel 2013 e 6 179 000 000 di Eur nel 2014.

Articolo 4

Revisione degli obiettivi a livello dell'Unione europea

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) 691/2010, la Commissione deciderà di rivedere gli obiettivi a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 1 se, prima dell'inizio del periodo di riferimento, disporrà di elementi sostanziali che dimostrino che i dati, i presupposti e/o le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell'Unione europea non sono più validi.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I piani di prestazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo adottati dopo il 1° gennaio 2012 si applicano retroattivamente dal primo giorno del periodo di riferimento.

 

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Note ufficiali

1.

Decisione 2009/320/Ce del Consiglio (GU L 95 del 9 aprile 2009, pag. 41).

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