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Normativa Vigente

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Legge 28 febbraio 2012, n. 22

Ratifica protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Parlamento italiano

Legge 28 febbraio 2012, n. 22

(Gu 16 marzo 2012 n. 64)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007, con allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

Articolo 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Allegato

Protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, e l'Unione europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007

(omissis)

Articolo 3

Ambiente

L'articolo 15 dell'accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:

"Articolo 15.

Ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale. Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica dell'aviazione internazionale, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l'ambiente devono essere attentamente valutati, e, ove opportuno, propongono congiuntamente soluzioni globali efficaci. Pertanto, le parti intendono lavorare insieme per limitare o ridurre, in modo economicamente ragionevole, l'impatto dell'aviazione internazionale sull'ambiente.

2. Quando valuta la possibilità di adottare misure ambientali proposte a livello regionale, nazionale o locale, ciascuna delle parti deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull'esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte deve fornire una descrizione di tale valutazione e delle fasi di attenuazione dell'impatto negativo.

3. Quando sono stabilite misure ambientali, sono osservate le norme ambientali applicabili all'aviazione adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale negli allegati della convenzione, salvo qualora siano state notificate differenze. Le parti applicano tutte le misure ambientali che incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo stesso.

4. Le parti ribadiscono l'impegno degli Stati membri e degli Stati Uniti ad applicare il principio di "approccio equilibrato".

5. Le disposizioni seguenti si applicano all'imposizione di nuove restrizioni operative obbligatorie ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50.000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all'anno:

a) le autorità competenti di ciascuna parte possono fornire l'opportunità di tenere in considerazione le opinioni delle parti interessate nell'ambito del processo decisionale;

b) la notifica dell'introduzione di qualsiasi nuova restrizione operativa deve essere resa disponibile all'altra parte almeno 150 giorni prima dell'entrata in vigore di tale restrizione operativa. Su richiesta dell'altra parte, è fornita una relazione scritta senza ritardo all'altra parte che spieghi le ragioni dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale stabilito per l'aeroporto e le misure che sono state prese in considerazione per raggiungere tale obiettivo. La relazione deve includere la valutazione pertinente degli eventuali costi e benefici delle diverse misure considerate;

c) le restrizioni operative devono essere i) non discriminatorie, ii) non più restrittive del necessario al fine di raggiungere l'obiettivo ambientale stabilito per un aeroporto specifico e iii) non arbitrarie.

6. Le parti accettano e incoraggiano lo scambio di informazioni e il dialogo regolare tra esperti, in particolare tramite i canali di comunicazione esistenti, per migliorare la cooperazione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ponendo attenzione alle incidenze ambientali dell'aviazione internazionale e alle soluzioni per la loro attenuazione, tra cui:

a) ricerca e sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l'ambiente;

b) miglioramento della comprensione scientifica riguardante l'impatto delle emissioni dell'aviazione al fine di migliorare le decisioni politiche informate;

c) innovazione nella gestione del traffico aereo, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione;

d) ricerca e sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l'aviazione; e

e) scambio di opinioni su questioni e opzioni in occasione di fora internazionali dedicati agli effetti ambientali dell'aviazione, tra cui, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni.

7. Se richiesto dalle parti, il comitato misto, assistito dagli esperti, deve lavorare per sviluppare raccomandazioni concernenti le questioni di una possibile sovrapposizione e dell'uniformità delle misure basate sul mercato riguardanti le emissioni dell'aviazione attuate dalle parti con l'intenzione di evitare la duplicazione di misure e di costi e di ridurre, per quanto possibile, il carico amministrativo gravante sulle compagnie aeree. L'attuazione di tali raccomandazioni è soggetta all'approvazione interna o alla ratifica che può essere eventualmente richiesta da ciascuna delle parti.

8. Se ritiene che una questione relativa alla protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione sollevi preoccupazioni in rapporto all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può chiedere una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 allo scopo di esaminare la questione e individuare risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.".

 

(omissis)

 

Allegato C

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale

Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea e i suoi Stati membri hanno ribadito l'importanza fondamentale di affrontare la questione dell'impatto ambientale dell'aviazione internazionale e hanno espresso il loro impegno comune per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti in occasione della 35a assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao), ovvero di impegnarsi a compiere ogni sforzo possibile per:

a) limitare o ridurre il numero di persone colpite da un significativo inquinamento acustico;

b) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni dell'aviazione sulla qualità dell'aria e

c) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni di gas serra dell'aviazione sul clima a livello mondiale.

Le delegazioni hanno accolto con favore i risultati della quindicesima conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Copenaghen, e hanno entrambe concordato con il parere scientifico secondo cui l'aumento nella temperatura globale dovrebbe essere inferiore a due gradi Celsius.

Le delegazioni hanno confermato il forte desiderio e la disponibilità delle parti a collaborare per proseguire il lavoro nel solco tracciato dall'High Level Meeting on International Aviation and Climate Change dell'Icao, al fine collaborare collettivamente con i partner internazionali in seno all'Icao per definire un programma di azione piu' ambizioso, comprensivo di solidi obiettivi, un quadro di misure basate sul mercato, tenendo conto delle le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

Entrambe le parti hanno indicato il loro impegno a cooperare all'interno del comitato dell'Icao sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo (Committee on Aviation Environmental Protection) (Caep), per garantire la consegna tempestiva ed efficace del proprio programma di lavoro nonchè l'adozione di una norma globale per le emissioni di CO2 degli aeromobili e altre misure sul cambiamento climatico e sulla qualità dell'aria.

Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione tramite:

la cooperazione continuativa sui programmi di modernizzazione del traffico aereo NextGen e Sesar, compresa l'iniziativa Aire (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions);

la promozione e l'accelerazione, a seconda dei casi, dello sviluppo e dell'attuazione di nuove tecnologie per gli aeromobili e di carburanti sostenibili alternativi, ad esempio attraverso l'iniziativa tecnologica comune Clean Sky (cielo pulito), il programma Cleen (Continuous Low En

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