Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Ordinanza Tar Lombardia 13 gennaio 2011, n. 31

Testo integrato connessioni attive - Modifiche - Delibera ARG/elt 125/10 - Sospensione cautelare degli effetti

Sospesa dal Tar fino al 30 giugno la richiesta di garanzie finanziarie che i titolari di impianti che chiedevano una connessione alla rete in un'area o linea critica dovevano prestare al gestore all'atto dell'accettazione del preventivo.
Il Tar della Lombardia con alcune ordinanze depositate il 13 gennaio 2011, in seguito a ricorsi presentati da numerose aziende di settore, ha sospeso in via cautelare fino all'udienza del 30 giugno 2011, la delibera dell'Autorità per l'energia ARG/elt 125/10 che imponeva ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica di accompagnare la richiesta del preventivo di connessione alla rete con una fideiussione a garanzia della realizzazione del progetto. Oggetto di impugnazione la possibilità per il gestore di rete di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità all'operatore dell'insuccesso del progetto e l'escussione del 70% delle fideiussioni in ogni caso di rinuncia del proponente.
Le ordinanze hanno sospeso anche la delibera ARG/elt 173/10 che individuava le aree e linee elettriche critiche in alta e altissima tensione nelle quali la richiesta di connessione alla rete sarebbe stata oggetto di richiesta di garanzie finanziarie.

Tar Lombardia

Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 31

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

 

sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Avvocatura distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1;

 

nei confronti di

Terna Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis); Enel distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 4 agosto 2010 ARG/elt 125/10, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Tica)"; della deliberazione ARG/elt 173 emessa in data 14 ottobre 2010 avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle aree critiche e delle linee critiche in alta e altissima tensione ai fini dell'applicazione delle garanzie previste in materia di connessioni degli impianti di produzione"; di tutti gli atti connessi;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per l'energi elettrica e il gas e di Terna Spa e di Enel distribuzione Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Ccdice procedimento amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase corrente, la lettera della deliberazione impugnata appare connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al "corrispettivo" contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime;

Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 giugno 2011; .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 13 gennaio 2011.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598