Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Ordinanza Tar Lombardia 13 gennaio 2011, n. 34

Testo integrato connessioni attive - Modifiche - Delibera ARG/elt 125/10 - Sospensione cautelare degli effetti

Tar Lombardia

Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 34

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

 

sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Avvocatura distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1;

 

nei confronti di

Terna Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis); Enel distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 4 agosto 2010 ARG/elt 125/10, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Tica)";

della deliberazione ARG/elt 173 emessa in data 14 ottobre 2010 avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle aree critiche e delle linee critiche in alta e altissima tensione ai fini dell'applicazione delle garanzie previste in materia di connessioni degli impianti di produzione";

di tutti gli atti connessi;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita per l'energia elettrica e il gas e di Terna Spae di Enel distribuzione Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Codice procedimento amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase corrente, la lettera della deliberazione impugnata appare connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al "corrispettivo" contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime;

Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 giugno 2011; .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 13 gennaio 2011.

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