Regolamento Commissione Ue 595/2010/Ue
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Modifiche al regolamento (Ce) n. 1774/2002
Ultima versione disponibile al 15/11/2024
Commissione europea
Regolamento 2 luglio 2010, n. 595/2010/Ue
(Guue 8 luglio 2010 n. L 173)
Regolamento che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (Ce) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Secondo il regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se sono stati trasformati conformemente alle disposizioni del suo allegato VII. Inoltre il regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce che alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e sottoprodotti di origine animale possono essere immessi sul mercato solo se rispettano le prescrizioni specifiche di tale allegato.
(2) L'allegato VIII, capitolo V del regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione e l'importazione di siero di equidi. Tuttavia alcuni Stati membri, partner commerciali e operatori economici hanno indicato interesse nell'uso tecnico, nell'Unione, di sangue e una gamma più vasta di prodotti sanguigni di equidi, originari sia dell'Unione che di paesi terzi. Al fine di facilitare l'uso per fini tecnici di sangue e prodotti sanguigni occorre fissare le relative prescrizioni di polizia sanitaria. In base ai dati scientifici disponibili tali norme devono ridurre i rischi potenziali di trasmissione di talune malattie soggette a obbligo di denuncia, conformemente alla direttiva 90/426/Cee del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi . In particolare il sangue deve provenire da macelli approvati a norma del regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale o da impianti autorizzati ad effettuare la raccolta di sangue dall'autorità competente del paese terzo e sotto il controllo di quest'ultima, ad esempio aziende in cui gli animali sono tenuti in condizioni sanitarie speciali.
(3) L'allegato VIII, capitolo X del regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti applicabili all'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti.
(4) Gli operatori economici hanno indicato il loro interesse nell'uso di tali sottoprodotti di origine animale per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti. Tuttavia l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale deve essere consentita solo se provengono da animali idonei alla macellazione in vista del consumo umano o che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo e se sono stati sottoposti ad un trattamento che riduce i potenziali rischi per la salute.
(5) Inoltre occorre prendere misure adeguate contro i rischi di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (Tse) quando le corna sono asportate dal cranio. Il comitato direttivo scientifico ha emesso un parere sulla distribuzione della carica infettiva della Tse nei tessuti dei ruminanti (Parere del comitato direttivo scientifico, adottato alla riunione del 10 e 11 gennaio 2002 e modificato alla riunione del 7 e 8 novembre 2002.), in base al quale le corna devono essere asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica in modo la prevenire la contaminazione reciproca con agenti della Tse.
(6) Di conseguenza occorre aggiungere un nuovo capitolo XV all'allegato VIII del regolamento (Ce) n. 1774/2002 che specifichi le condizioni di immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.
(7) L'allegato X del regolamento (Ce) n. 1774/2002, modificato dal regolamento (Ce) n. 437/2008 della Commissione, stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione. L'allegato VII, capitolo V del regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti specifici riguardanti la commercializzazione e l'importazione di latte, prodotti di latte e colostro. In questo capitolo il punto 3 della sezione A e il punto 1.5 della sezione B definiscono i requisiti applicabili al colostro destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica. Il modello di certificato sanitario per l'importazione del latte e dei prodotti a base di latte non destinati al consumo umano è definito nell'allegato X, capitolo 2 del regolamento (Ce) n. 1774/2002. I requisiti applicabili al colostro stabiliti da detto modello di certificato sono più severi rispetto ai requisiti applicabili al commercio all'interno dell'Unione stabiliti dall'allegato VII, capitolo V dello stesso regolamento. Di conseguenza occorre modificare il modello di certificato in modo che i requisiti applicabili all'importazione di colostro non siano più sfavorevoli rispetto a quelli applicati alla produzione e alla commercializzazione di colostro all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il modello di certificato di cui allegato X, capitolo 2 del regolamento (Ce) n. 1774/2002.
(8) L'allegato XI del regolamento (Ce) n. 1774/2002 stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano con riferimento alla decisione 79/542/Cee del Consiglio e delle decisioni 97/296/Ce, 94/85/Cee, 94/984/Ce , 2000/585/Ce, 2000/609/Ce, 2004/211/Ce , 2004/438/Ce e 2006/696/Ce della Commissione. Tali atti sono stati sostituiti oppure modificati considerevolmente. È pertanto opportuno modificare l'allegato XI in modo da tenere conto delle modifiche di tali atti legislativi dell'Unione.
(9) Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione di sottoprodotti di origine animale nell'Unione a norma del regolamento (Ce) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (Ce) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (Ce) n. 1774/2002 non modificato dal presente regolamento.
Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 ottobre 2010, a condizione che i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1° settembre 2010.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:
(1) L'allegato VIII è modificato come segue:
a) Il capitolo V è sostituito dal seguente: (omissis) 1
b) é aggiunto il seguente capitolo XV: (omissis)
(2) L'allegato X è così modificato:
a) Il capitolo 2 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) Il capitolo 4(A) è sostituito dal seguente: (omissis)
c) Il capitolo 4(D) è sostituito dal seguente: (omissis)
d) è aggiunto il seguente capitolo 18: (omissis)
(3) L'allegato XI è sostituito dal seguente: (omissis)
Note redazionali
Per il testo dell'allegato si rimanda al regolamento 1774/2002/Ce nel testo vigente e aggiornato.