Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 9 febbraio 2004, n. 1212

Pagamento dei canoni di noleggio dei cassonetti rifiuti da parte dei Comuni inadempienti - Pronuncia - Competenza del Tar - Non rientra

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Trasporti | Discariche / Smaltimento | Rifiuti urbani | Raccolta differenziata / Ecopiazzole | Disposizioni trasversali/Aua

Tar Lazio

Sentenza 9 febbraio 2004, n. 1212

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione seconda);

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 12502 del 2000, proposto

da Fallimento della Alpi 85 S.p.A., in persona del suo curatore rag. Aldo Scateni, rappresentato difeso dall’avv. Massimo Gizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Anapo n. 29;

 

contro

Comune di Cori, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Cesellato ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in Roma, al viale Regina Margherita, n. 290;

 

per l'accertamento

dei crediti asseritamene vantati dalla Società ricorrente per il mancato pagamento di canoni relativi a servizi dalla medesima disimpegnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cori;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2003 il consigliere Massimo L. Calveri e udito l’avv. Gizzi per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

Premette il Fallimento in epigrafe di essere creditore del Comune di Cori della complessiva somma di lire 659.008.241, pari ad € 340.349,35.

Il credito nascerebbe dal mancato pagamento di fatture risalenti al periodo 1990-1994, concernenti canoni, e relativo adeguamento Istat, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché canoni per il noleggio di cassonetti.

Sull’indicata e documentata premessa, il Fallimento ricorrente ha chiesto l’accertamento in via dichiarativa dei crediti vantati e la conseguente condanna del Comune di Cori al pagamento delle somme dovute, ivi comprese gli accessori monetari dovuti per legge (interessi e rivalutazione).

Resistendo al ricorso il Comune intimato ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per avvenuta prescrizione estintiva dei crediti vantati dal ricorrente e per difetto di giurisdizione limitatamente al pagamento dei canoni di noleggio dei cassonetti; nel merito ha opposto l’infondatezza delle pretese azionate con l’impugnativa.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

1.— Le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sono fondate.

2.— Quanto a quella che oppone il difetto di giurisdizione, non può che convenirsi sul fatto che il pagamento di canoni per il noleggio dei cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esula dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo.

Non è dubbio infatti che, con l’avvento della legge n. 205 del 21 luglio 2000 (e prima ancora con il Dlgs n. 80 del 31 marzo 1998), il giudice amministrativo conosce in via esclusiva di tutte le controversie in materia di pubblici servizi. Deve trattarsi però, come ben puntualizza la giurisprudenza invocata ex adverso dal resistente (CdS, V, 13 giugno 2003, n. 3346), di controversie relative ad attività istituzionalmente e direttamente finalizzate a soddisfare i bisogni della collettività e non anche ad attività strumentali a detti bisogni. Tali ultime attività, infatti, in quanto estranee alla diretta finalizzazione ai bisogni sociali fuoriescono dalla categoria dei servizi pubblici.

Nel caso all’esame, i canoni per i cassonetti non costituiscono prestazioni monetarie per lo svolgimento di un servizio pubblico, ma il compenso per la fornitura di beni che, rispetto al servizio pubblico (servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani), si pongono in rapporto soltanto strumentale.

Dall’esposto ordine di considerazioni consegue che il ricorso, in parte qua, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, la quale appartiene al giudice ordinario.

3.— Quanto poi all’eccezione per intervenuta prescrizione presuntiva dei crediti vantati e pretesi dal Fallimento ricorrente non può del pari dubitarsi che essi, inerendo a pagamenti da disporsi periodicamente per la fornitura del servizio, erano soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, Codice civile.

Orbene, il Comune resistente, invocando tale norma, oppone la prescrizione dei crediti in questione in ragion del fatto che essi sono sorti nel periodo 1990-1994, come dimostrerebbe la data di emissione delle relative fatture.

Osserva in proposito la Sezione come l’eccezione non sia stata in alcun modo contraddetta dal Fallimento ricorrente a mezzo della produzione di una qualche prova dimostrativa dell’esercizio del diritto di credito nel periodo utile per farlo valere.

Nella così desumibile inerzia del creditore deve concludersi nel senso che il diritto di credito qui reclamato si sia prescritto.

4.— Alla stregua di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni distintamente enunciate.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di lite e onorari di causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, in parte, per difetto di giurisdizione e, in parte, per intervenuta prescrizione dei diritti patrimoniali azionati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 26 novembre 2003 e del 28 gennaio 2004.

(omissis)

 

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