Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Lazio 24 marzo 2004, n. 2782

Albo gestori rifiuti - Attestazione dell'idoneità dei veicoli a trasportare rifiuti - Competenza dei periti industriali - Non rientra

Tar Lazio

Sentenza 24 marzo 2004, n. 2782

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione II Bis

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1689/99 proposto dal sig. per. ind. Giorgio Bianchet, quale Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Fauceglia del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato presso Avv. G. Torre in Roma, Largo Ginnasi, 4;

 

contro

— Il Ministero dell'ambiente

— il Ministero dell'industria, commercio e artigianato

— il Ministero dei trasporti e della navigazione

— il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

— il Ministero della sanità

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'ambiente n. 406 del 28.4.1998, pubblicato G.U.R.I. del 25.11.1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv.ra Gen.le dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza in data 15 gennaio 2004, il Consigliere G. De Michele, uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con ricorso notificato il 22.1.1999, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti industriali impugna il decreto del Ministro dell'ambiente n. 406 del 28.4.1998, recante attuazione di direttive dell'Unione europea, circa la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, nella parte in cui esclude implicitamente i periti industriali dal novero dei professionisti, che possono attestare con perizia giurata l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione al tipo di rifiuti da trasportare.

Avverso tale esclusione vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) violazione di legge e assoluta carenza di potere, in quanto la regolamentazione delle modalità e delle tipologie afferenti il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato — a norma dell'articolo 18 Dlgs n. 22/97 — "con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri della sanità, risorse agricole, alimentari e forestali, e dei trasporti e della navigazione"; illegittimamente, pertanto, il Dm impugnato individuerebbe — senza il concerto, in particolare, del Ministro della sanità — e senza adeguata motivazione le figure professionali, abilitate ad attestare a mezzo di perizia giurata l'idoneità dei mezzi di trasporto, in relazione kai tipi di rifiuti da trasportare;

2) violazione di legge, eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto assoluto di motivazione, essendo state ignorate le competenze professionali, radicate nella cultura e nelle tradizioni dei periti industriali con specializzazione in chimica, i quali si vedrebbero sottratte importanti e cospicue possibilità di lavoro, in contrasto con la specifica professionalità, riconosciuta per i medesimi dal Dm 29.12.1991, n. 445 (regolamento per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale) e dal Rd 11.2.1929, n. 275 (regolamento per la professione di perito industriale); pur essendo rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, dunque, la scelta dei professionisti da utilizzare nelle varie forme dell'agire amministrativo, non sarebbe ragionevole escludere, senza congrua motivazione, intere categorie professionali che hanno competenze simili e analoghe, proprio con riferimento ai compiti da svolgere.

Le Amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio, resistono formalmente all'accoglimento dell'impugnativa.

 

Diritto

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il regolamento, recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente — di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, trasporti e navigazione e tesoro — n. 406 del 28.4.1998.

Detto regolamento viene ritenuto lesivo dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali nella parte (articolo 12, comma 3, lettera a), in cui elenca dettagliatamente i professionisti (ingegneri, chimici e medici igienisti) abilitati ad attestare a mezzo di perizia giurata l'idoneità dei mezzi di trasporto, in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, senza fare menzione dei periti industriali e quindi implicitamente escludendoli.

Detta esclusione viene contestata con duplice ordine di censure, riferite al mancato concerto del Ministro della sanità, per l'emanazione del Dm n. 406/98 e per eccesso di potere, circa la logica sottostante alle scelte effettuate.

Sotto il primo profilo, tuttavia, va osservato che il Dlgs 5.2.1997, n. 22, quale normativa presupposta del regolamento attuativo n. 406/98, di cui si discute, prevede all'articolo 18, comma 2, lettera i) che "la regolamentazione del trasporto dei rifiuti" sia di competenza dello Stato, con successiva specificazione, al comma 4, delle modalità di concerto (estese al Ministro della sanità) per l'emanazione delle "norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2, "salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto"; il medesimo Dlgs poi, all'articolo 30, prevede la regolamentazione delle "attribuzioni e modalità organizzative" dell'Albo nazionale delle imprese, esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, tramite "decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro": a quest'ultima norma appare pienamente conforme il Dm n. 406/98 in esame, che disciplina appunto il predetto Albo.

La possibilità di una disciplina differenziata fra la regolamentazione del trasporto dei rifiuti in senso stretto e la regolamentazione delle modalità di iscrizione in un apposito Albo delle imprese, che tale trasporto effettuano, appare d'altra parte rimessa alla discrezionalità del legislatore, che ha operato tale diversificazione nella medesima normativa di rango primario (presumibilmente, in quanto ha ritenuto sufficiente che il Ministro della sanità intervenisse per dettare le regole relative alle modalità del traporto, cui tutti gli operatori del settore debbono poi attenersi).

Il primo ordine di censure non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.

Quanto al secondo motivo di gravame, le argomentazioni difensive prospettate mirano ad inficiare la scelta dei professionisti, abilitati a rendere perizia giurata, circa l'idoneità dei mezzi di trasporto, in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, quale documentazione che deve essere prodotta dalle imprese, richiedenti l'iscrizione all'Albo.

Tali professionisti sono individuati esclusivamente fra il personale laureato (ingegneri, chimici o medici igienisti), iscritto ad apposito ordine professionale, ad avviso della parte ricorrente con illogica e immotivata esclusione dei periti industriali.

Tale prospettazione non appare condivisibile, essendo rispondente a criteri di logica e comune buon senso la maggiore specializzazione, corrispondente all'approfondimento di una determinata disciplina nell'ambito di un corso di laurea, tanto da giustificare in qualsiasi comparto lavorativo distinzioni di grado e di livello, basate anche (benché non in via esclusiva) sul titolo di studio.

In nessun caso, pertanto, il mero confronto cartolare delle competenze, enunciate nella disciplina specifica dei singoli ordini professionali, può prescindere da una presunzione di livello differenziato, in corrispondenza a dizioni anche simili, ma riferite a soggetti in possesso, o meno, della professionalità riconducibile al più lungo e complesso iter formativo, compiuto in una facoltà universitaria.

Nel caso di specie, la parte ricorrente sottolinea le ampie e specifiche competenze del perito industriale chimico (esperto in "indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e sul prodotto finito in un processo industriale, processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano ecc."), ma non può escludere che le medesime competenze siano portate ad un più elevato livello di competenza in cinque o sei anni di studi ulteriori, compiuti nel medesimo settore.

Per quanto sopra, pur avendo senza dubbio i periti industriali chimici una elevata professionalità, nel medesimo settore che interessa, per l'attribuzione della competenza di cui si discute, non può non considerarsi rimesso al merito assoluto delle scelte, discrezionalmente compiute dalle Autorità competenti, l'attribuzione della competenza stessa a soggetti, in possesso di titolo di laurea, attinente al settore interessato.

La volontà di avvalersi di tale livello di competenze, d'altra parte, non richiedeva specifica motivazione, essendo di immediata comprensione la differenza fra chimici, medici igienisti ed ingegneri da una parte e periti industriali chimici dall'altra e non potendosi individuare una disparità di trattamento, per valutazioni differenziate basate sul diverso livello del titolo di studio.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione II bis), respinge il ricorso n. 1689/99, specificato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 15 gennaio 2004 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598