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Nota Assofermet 18 giugno 1999

Iscrizione all'Albo nazionale Gestori rifiuti di commercianti e/o intermediari di rifiuti

N.d.R.: riceviamo e pubblichiamo una interessante nota dell'Assofermet relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori rifiuti di commercianti e/o intermediari di rifiuti. La nota fa il punto su quello che si sta rivelando un vero problema ancora in corso di definizione.

Assofermet

Nota 18 giugno 1999

Iscrizione all’Albo nazionale Gestori rifiuti di commercianti e/o intermediari di rifiuti

 

Come è noto, l'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/1997 contempla, tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale Gestori rifiuti, le imprese che effettuano l'attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti. L'adempimento di questo obbligo è subordinato all'adozione di un'apposita Deliberazione da parte del Comitato nazionale dell'Albo per l'emanazione delle disposizioni di competenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, del Dm 406/1998.

In sede di emanazione del nuovo Regolamento che disciplina l'attività dell'Albo, all'attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti è stata attribuita la Categoria 8 (articolo 8, comma 1, lett. h), Dm 406/1998).

In seno al Comitato nazionale dell'Albo è ora in corso un dibattito per individuare esattamente quali siano i soggetti destinatari della norma in esame.

 

Il problema è sorto in relazione all'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di commercio di rifiuti, con detenzione degli stessi. Infatti, con Deliberazione del 17 dicembre 1998, il Comitato nazionale dell'Albo, ha ritenuto opportuno suddividere questa nuova Categoria (Cat. 8), in due sottocategorie:

  • la 8A, Commercio e/o intermediazione di rifiuti senza detenzione;
  • la 8B, Commercio di rifiuti con detenzione.

 

Fino a quel momento era convinzione generale che l'iscrizione all'Albo nella Categoria 8 riguardasse (oltre gli intermediari), esclusivamente le imprese che esercitano in via esclusiva l'attività di commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, vale dire le imprese che non sono in possesso di un impianto.

 

Ciò premesso, rilevato che la suddivisione di cui sopra non trova alcun riscontro nel nuovo Regolamento dell'Albo (Dm 406/1998), si rammenta quanto segue:

 

  • l'Albo, con sua deliberazione n. 2550, del 21 marzo 1997, all'indomani dell'entrata in vigore del Dlgs 22/1997, aveva espressamente confermato che la formulazione dell'articolo 30, comma 4, del Dlgs in parola "esentava dall'iscrizione le imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti con impianti di titolarità propria, prima obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale smaltitori".Come è noto,la nuova formulazione dell'articolo 30, comma 4, aveva il preciso scopo di modificare e razionalizzare la platea (e le attività) dei soggetti precedentemente obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale smaltitori, evitando in tal modo il perpetuarsi dell'obbligo di doppie, onerose ed estenuanti procedure amministrative (iscrizione Albo + autorizzazione: l'iscrizione era infatti condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione);

•  essendo il concetto di "detenzione" di rifiuti estraneo alla terminologia del Dlgs 22/1997 esso deve essere necessariamente riportato e letto (se si intende utilizzarlo) nell'ambito delle definizioni esistenti, previste dall'articolo 6, e cioè nell'ambito della definizione di "stoccaggio";

  • la "detenzione" di rifiuti è quindi da identificare con lo "stoccaggio" di rifiuti vale a dire, a seconda dei casi, "il deposito preliminare" (relativo ai rifiuti destinati ad altre operazioni di smaltimento, compreso l'avvio in discarica) o la "messa in riserva" (relativa ai rifiuti destinati ad altre operazioni di "recupero");
  • la "messa in riserva" di rifiuti, a stretto rigore di diritto comunitario (Direttiva 156/91/Cee), sebbene sia nella pratica un'operazione propedeutica ad altre operazioni di "recupero", è senza dubbio da considerarsi a tutti gli effetti un'operazione di recupero (All. "C" Dlgs 22/1997), come confermato da una recente e nota sentenza della Corte di Giustizia Cee, in data 25 giugno 1998, quand'anche essa venga effettuata separatamente e preliminarmente ad altre operazioni di recupero svolte in siti diversi (anche di Stati membri diversi);
  • la pretesa di far rientrare nel novero dei soggetti obbgligati all'iscrizione anche i commercianti che hanno la detenzione fisica dei rifiuti vale a dire, le imprese che effettuano un'operazione di "recupero" quale è la "messa in riserva", gìà noti alle Autorità territorialmente competenti (Regione/Provincia) costituisce una netta forzatura della legge che va ben al di là di una interpretazione estensiva della stessa, travisandone sia il significato che la ratio legis;
  • l'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/1997, costituisce attuazione diretta dell'articolo 12 della Direttiva 91/156/Cee. L'articolo 12 dispone testualmente quanto segue: "Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione"; pertanto i commercianti di rifiuti "(...) devono essere iscritti presso le competenti autorià qualora non siano soggetti ad autorizzazione";
  • l'inserimento della sottocategoria 8B (Commercio di rifiuti con detenzione), determina quindi uno "strappo" evidente nei confronti del diritto comunitario ed in particolare con il citato disposto dell'articolo 12, la cui ratio è sicuramente ben visibile ed immediatamente percepibile a tutti: evitare e prevenire la duplicazione di iscrizioni delle imprese nel caso in cui uno degli Stati membri abbia deciso, come è nei suoi poteri, di designare più "(...) autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva" (articolo 6, Direttiva 91/156/Cee);
  • l'introduzione della sottocategoria 8B (Commercio di rifiuti con detenzione), comporterebbe per le imprese già sottoposte all'obbligo dell'Autorizzazione regionale (articoli 27 e 28 Dlgs 22/1997) o della Comunicazione alla Provincia, anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nella Cat. 8B, con l'ulteriore versamento del relativo diritto di iscrizione (infatti, le imprese in esame, di regola sono già iscritte all'Albo in una o più delle Categorie previste per la "raccolta e trasporto" di rifiuti);
  • inoltre, ciò implicherebbe nel primo caso (impresa in possesso di autorizzazione ex artt. 27 e 28), una duplicazione delle garanzie finanziarie (articolo 28, comma 1, lett. h) Dlgs 22/1997 a favore della regione + articolo 14, comma 1, Dm 406/1998 a favore dello Stato) e, nel secondo (impresa che ha effettuato la comunicazione alla Provincia ex art. 33, c.1, Dlgs 22/1997) determinerebbe, surrettiziamente, l'assoggettamento a garanzie finanziarie di un'attività di recupero (R13 "messa in riserva" e/o "recupero" da R1 a R12) che secondo il combinato disposto degli articoli 31/33 (procedure semplificate) non è soggetta alla prestazione di alcuna garanzia finanziaria (fatto salvo il disposto del comma 12-bis, dell'articolo 33, in relazione ai rifiuti pericolosi che saranno individuati con apposito decreto e semprechè, alla luce della della Sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 1998 sulla "natura" dell'operazione di "messa in riserva", il dettato del comma 12-bis debba ritenersi conforme alla Direttiva quadro);
  • inoltre, si evidenzia che se la Deliberazione dell'Albo del 17 Dicembre 1998 che ha introdotto le due sottocategorie (8A e 8B: senza o con detenzione di rifiuti) dovesse rimanere immutata nella formulazione attuale, ne conseguirebbe che quasi tutti i soggetti che svolgono un'attività di "messa in riserva" e/o "recupero" di rifiuti dovranno iscriversi all'Albo in entrambe le Categorie 8A e 8B. Ciò comporterebbe in capo ad ogni impresa una doppia iscrizione per un'unica attività, quella di "commercio di rifiuti", la prestazione di due distinte garanzie finanziarie, dal momento che nella Deliberazione si è voluto artificiosamente sdoppiare l'attività di commercio di rifiuti ed, infine, il versamento di due diritti di iscrizione annuali;
  • ne conseguirebbe un sistema di calcolo delle garanzie finanziarie che, per quanto riguarda il commercio di rifiuti con detenzione (Cat. 8B), coprirebbe il 100% dei rifiuti oggetto dell'attività di "messa in riserva" e/o "recupero" (già autorizzata dalla Regione dietro prestazione di garanzia finanziaria o soggetta a comunicazione alla Provincia ex art. 33, c.1 e quindi esclusa dalla prestazione di garanzie) mentre, in relazione all'attività di commercio senza detenzione (Cat. 8A), coprirebbe i quantitativi di rifiuti che, caso per caso, l'impresa prevede di commerciare annualmente, senza farli transitare nel proprio impianto;
  • in sostanza, lo scenario proposto farebbe del tutto venir mento i presupposti di semplificazione che hanno improntato la stesura del decreto legislativo "Ronchi" (evitare la duplicazione di procedure) e, nello specifico, la particolare condizione di favore che contraddistingue le imprese che hanno per oggetto della loro attività i rifiuti effettivamente destinati al recupero, sottoposti alle procedure semplificate.

 

Posizione finale

Tutto quanto ciò premesso, la scrivente Associazione, tenuto conto che non è più prevista, sotto qualsiasi forma, l'iscrizione all'Albo Gestori rifiuti delle imprese che, con impianto di titolarità propria, effettuano un'attività di stoccaggio/cernita/trattamento chimico,fisico,biologico (ex Categorie 9, 10 e 11 — Dm 324/1991) di rifiuti come confermato dalla Deliberazione dell'Albo n. 2550, del 21 marzo 1997, ritiene che:

  • l'iscrizione all'Albo nella Categoria 8, oltre agli "intermediari", in relazione ai "commercianti" di rifiuti, debba essere circoscritta esclusivamente alle imprese che effettuano in tutto o in parte operazioni di commercio di rifiuti senza detenzione, vale a dire, alla Cat. 8A (Commercio senza detenzione), escludendo altresì da questo concetto i quantitativi di rifiuti che formano oggetto di un'effettiva attività di raccolta e trasporto posta in essere dalle medesime imprese attraverso i loro automezzi già regolarmente iscritti all'Albo nella Categoria corrispondente, nei limiti della Classe dimensionale richiesta in quanto in questi casi sussite, a tutti gli effetti, la detenzione fisica dei rifiuti;
  • la sottocategoria 8B (Commercio con detenzione), deve essere cancellata dal nuovo modulo di domanda di iscrizione approvato con Deliberazione del 17 dicembre 1998, Prot. n. 001/CN/ALBO;
  • i soggetti tenuti ad iscriversi nella Categoria 8 (senza detenzione), unica rimasta, non devono prestare garanzie finanziarie se:

"l'iscrizione è rivolta ai rifiuti sottoposti a procedura semplificata (si rammenta che nè le operazioni di "messa in riserva" e/o di "recupero" previste dal Dm 5 febbraio 1998 delle Tipologie di rifiuti da esso stesso individuati, né le operazioni di "raccolta e trasporto" dei medesimi rifiuti (articolo 30, comma 16, Dlgs 22/1997) sono sottoposte alla prestazione di garanzie finanziarie) avviati effettivamente al recupero;

• ovvero

se essi abbiano già prestato garanzie finanziarie ad altre Autorità territorialmente competenti (Regione/Provincia se delegata) in relazione ai rifiuti per i quali si richiede l'iscrizione.

La scrivente ritiene che questa posizione sia conforme alla legge nazionale e al diritto comunitario in quanto non lascia vuoti normativi, garantendo comunque la più ampia possibilità di controllo e di repressione di eventuali attività criminose o comportamenti illeciti che è illusorio pensare di combattere attraverso una moltiplicazione di iscrizioni a diverse Autorità competenti, le quali hanno sempre la più ampia possibilità di scambiarsi informazioni ai fini di una efficace azione di controllo, mirata e tempestiva.

Peraltro, la perfetta rispondenza della posizione della scrivente alla lettera e allo spirito della norma è pienamente confermata anche da un documento distribuito dallo stesso Albo presso il proprio stand in occasione di "RICICLA '98" (Fiera di Rimini, 17-20 settembre 1998) nel quale, commentando la riforma dell'Albo introdotta dal decreto legislativo "Ronchi", si affermava testualmente quanto segue:

"(...) Tali misure, però, pur favorendo una evoluzione positiva della citata situazione di difficoltà, non risultavano sufficienti. Permaneva l'esigenza di un sostanziale snellimento degli organi collegiali al fine di renderli più funzionali, quella di rivedere i requisiti e di semplificare le modalità relative all'iscrizione, andava risolto il problema delle doppia procedura (iscrizione più autorizzazione), contrastante con la normativa comunitaria, alla quale dovevano sottoporsi alcune categorie d'imprese (gestori di propri impianti)".

 

La riforma dell'Albo introdotta dal "Decreto Ronchi"

L'articolo 30 del decreto legislativo 22/1997, nell'ambito del più generale riordino della disciplina della gestione dei rifiuti derivante dal recepimento delle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 91/156/Cee, ha previsto un profonda riforma dell'Albo.

In questo quadro il Legislatore ha individuato nell'Organismo (che ha assunto la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) la competente autorità, prevista dall'articolo 12 della citata direttiva 91/156/Cee, presso la quale le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti e che provvedono allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti in conto di terzi hanno l'obbligo di iscriversi, qualora non soggetti ad autorizzazioni.

Si tratta dunque, di un mutamento di sostanza: l'Albo non è più l'Autorità presso la quale devono iscriversi tutti coloro che svolgono attività riguardanti i rifiuti, ma solo "le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonchè le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti".

Sono fuoriuscite dalla competenza dell'Albo le imprese che effettuano attività di gestione di propri impianti le quali, così, sono state esentate dall'obbligo della doppia procedura (iscrizione più autorizzazione regionale)

(omissis)

Infine, la scrivente è altrettanto fermamente intenzionata ad agire nelle sedi competenti avverso qualsiasi decisione del Comitato nazionale dell'Albo gestori rifiuti che non dovesse ritenere conforme al diritto nazionale e comunitario vigente in materia.

Con distinti saluti.

Assofermet

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