Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Molise 8 aprile 2010, n. 179

Energia - Energie rinnovabili - Autorizzazione unica - Impugnazione - Obbligo di notifica a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi - Esclusione

Il ricorso contro l'atto finale della conferenza di servizi non va notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti, ma solo a quelle che hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede la tutela.

Così il Tar Molise 8 aprile 2010, n. 179, nell'ambito di un giudizio di annullamento di una autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore da biomassa.

Questo orientamento, per i giudici, non è lontano dall'idea largamente condivisa in giurisprudenza che il ricorso non vada notificato a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, hanno espresso pareri o determinazioni lesive della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente, che questa avrebbe avuto l'onere di impugnare (ved. Consiglio di Stato 2 maggio 2007, n. 1290).

Tar Molise

Sentenza 8 aprile 2010, n. 179

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sui seguenti riuniti ricorsi:

1) ricorso numero di registro generale 24 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tommasetti Beniamino, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

 

contro

Comune di Mafalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso prima dall'avvocato (omissis), poi dagli avvocati (omissis)

 

nei confronti di

(...) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (...)

2)ricorso numero di registro generale 121 del 2009, proposto da Codacons — Molise, in persona del legale rappresentante p.t., e da (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis)

 

contro

— Regione Molise, in persona del Presidente p.t., e Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

— Ministero dell'ambiente, Ministero delle comunicazioni, Agenzia del demanio, Comando provinciale del Vigili del fuoco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

— Comune di Mafalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

— Asrem – zona di Termoli, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

— Comune di Roccavivara, (...) Enel distribuzione Spa, Terna rete elettrica nazionale Spa, (...) Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;

 

nei confronti di

(...) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

3) ricorso numero di registro generale 128 del 2009, proposto da (...), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

 

contro

Comune di Mafalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso prima dall'avvocato (omissis), poi dagli avvocati (omissis),

 

nei confronti di

(...) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

4) ricorso numero di registro generale 169 del 2009, proposto dalla Associazione (...), in persona del legale rappresentante p.t., e da (...), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio (omissis),

 

contro

Regione Molise, in persona del Presidente p.t., Assessorato regionale attività produttive – Direzione generale II – Servizio energia, in persona del legale rappresentante p. t., Assessorato regionale ambiente – Direzione generale IV – Servizio conservazione natura e Via, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

 

nei confronti di

(...) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis),

e con l'intervento di

Comune di Mafalda, in persona del Sindaco p.t., "ad adiuvandum" rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 24 del 2009:

dei seguenti atti: 1) la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13 settembre 2008, pubblicata all'albo pretorio, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, impianto a biomasse, nel territorio del Comune di Mafalda; 2) ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

quanto ai motivi aggiunti, dei seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 26 novembre 2008, pubblicata all'albo pretorio, avente ad oggetto "procedura di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore da fonti rinnovabili, presentato dalla (...) Spa — interpretazione autentica delle Nta del Pdf e linee di indirizzo", nel territorio del Comune di Mafalda; 2) ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

 

quanto al ricorso n. 121 del 2009:

dei seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2009, pubblicata sulla Gu n. 2 del 31 gennaio 2009, con la quale la Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia ha rilasciato in favore della società (...) l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a vapore, funzionate a biomassa, della potenza di 12 Mwe in zona industriale Pip del Comune di Mafalda; 2) tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi e, in particolare: a) la nota del 12 dicembre 2008 prot. n. 11322 del Servizio conservazione natura e Via e la allegata determina dirigenziale n. 203 del 12 dicembre 2008 contenente la valutazione di incidenza naturalistica; b) la comunicazione prot. n. 1096908 datata 24 ottobre 2008 a firma del responsabile del Servizio conservazione natura e Via della Regione Molise; c) parere prot .n. 11560 datato 31 dicembre 2008 del Servizio prevenzione natura e tutela ambientale; d) parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Roccavivara; e) delibera del Consiglio comunale di Mafalda n. 25 del 26 novembre 2008; f) comunicazione comunale di assenso ad accogliere nel depuratore comunale della zona Pip i reflui provenienti dal costruendo impianto; g) convenzione stipulata tra il Comune di Mafalda e la (...) Spa in data 13 settembre 2008; h) parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Mafalda in data 15 dicembre 2008; i) delibera Consiglio comunale di Mafalda n. 14 del 13 settembre 2008; l) delibera del Consiglio comunale di Mafalda n. 34 del 27 dicembre 2006; m) note della Autorità di bacino datate 20 gennaio 2009 n. 429 e n. 446, con le quali si attesta che la centrale elettrica non ricade all'interno di aree a pericolosità idrogeologica; n) parere favorevole Asrem zona di Termoli datato 16 dicembre 2008, acquisito al protocollo regionale al n. 11455 del 24 dicembre 2008; o) pareri positivi espressi dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi tenuta in data 16 dicembre 2008; p) verbale finale della conferenza di servizi;

 

quanto al ricorso n. 128 del 2009:

dei seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 26 novembre 2008, pubblicata all'albo pretorio, avente ad oggetto "procedura di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore da fonti rinnovabili, presentato dalla (...) Spa interpretazione autentica delle Nta del Pf e linee di indirizzo", nel territorio del Comune di Mafalda; 2) ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, compresa la delibera Consiglio comunale n. 15 del 13 settembre 2008;

 

quanto al ricorso n. 169 del 2009:

dei seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 4 datata 22 gennaio 2009 della Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia, avente ad oggetto "realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore funzionante a biomassa, della potenza di 12 Mwe, in zona industriale Pip del Comune di Mafalda – proponente la (...) Spa – autorizzazione unica" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione in data 30 gennaio 2009; 2) ogni e qualsiasi atto presupposto e connesso, compresa la determina dirigenziale n. 203 del 12 dicembre 2008 della Regione Molise – Assessorato ambiente – Direzione generale VI – Servizio conservazione natura e Via, nonché il verbale della conferenza di servizi del 16 dicembre 2008, la nota prot. n. 11560 del 31 dicembre 2008 del Servizio prevenzione e tutela ambiente avente ad oggetto "relazione di sintesi sull'impianto di termo-valorizzazione della (...) Spa" e il parere ai fini urbanistici del Comune di Roccavivara;

 

Visti i riuniti ricorsi, nonché i motivi aggiunti delle parti ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione e le memorie di Amministrazioni intimate e società controinteressata, nonché l'intervento del Comune di Mafalda nel ricorso n. 169/09;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 24 marzo 2010, la relazione del Consigliere, dott. (omissis);

Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

Fatto

I – La vicenda in fatto, per opportunità narrativa, può essere riassunta come segue. In data 8 settembre 2008, la (...) Spa, società commerciale con sede in Chieti, presenta alla Regione Molise istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione e l'esercizio in zona industriale Pip del Comune di Mafalda (CB) di una centrale per la produzione di energia elettrica a vapore (o centrale termoelettrica) della potenza termica di 49,9 MWt e della potenza elettrica di 12 MWe, alimentata a biomasse. Il progetto definitivo prevede la realizzazione di un impianto per la disalcolazione e la torchiatura di vinacce dalle quali, con procedimento meccanico, sono separati i raspi e le buccette, costituenti il principale combustibile della centrale. Il Comune di Mafalda – con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 13settembre 2008 – approva uno schema di convenzione avente a oggetto la "realizzazione di centrale termoelettrica alimentata a biomasse, rivenienti dall'impianto di distillazione alcolica". In data 22 novembre 2008, Comune e (...) Spa sottoscrivono la convenzione. A ottobre 2008, la società (...) deposita presso la Regione Molise la relazione preliminare ambientale, prodromica alla verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 20 del Dlgs 152/2006, allegando alla relazione uno studio di incidenza, resosi necessario in ragione della circostanza che l'impianto insiste in zona Macchia Nera – Colle Saracina, sito di interesse comunitario (Sic).

Con la nota prot. n. 8010969 datata 24 ottobre 2008, la Regione Molise afferma che l'impianto non rientra tra gli interventi per i quali sia prevista la valutazione di impatto ambientale (Via), aggiungendo tuttavia di non escludere che la Via sia necessaria per l'impianto di depurazione di acque reflue, previsto in progettazione. Con determina n. 203 del 12 dicembre 2008, la Regione Molise – Servizio conservazione natura e Via – esclude la necessità di una valutazione di incidenza sul Sic, sul presupposto che l'impianto non abbia effetti significativi sull'habitat naturale.

Il Comune di Mafalda – con delibera Consiglio comunale n. 25 del 26 novembre 2008 – approva un'interpretazione autentica delle norme tecniche di attuazione del Programma di fabbricazione comunale, in particolare della pagina 8 delle Nta che per la zona D, stabilisce l'altezza massima di otto metri per tutte le costruzioni, salvo eccezioni, quali silos, eccetera. La delibera consiliare chiarisce che la Centrale termoelettrica (...), pur prevedendo edifici superiori all'altezza di 8 metri, rientrerebbe tra le eccezioni ammesse dalla citata pagina 8 delle Nta della zona D. Sul presupposto di tale conformità urbanistica, l'ufficio tecnico comunale di Mafalda esprime parere favorevole e la conferenza di servizi tenutasi in data 16 dicembre 2008 acquisisce gli atti di assenso. In data 31 dicembre 2008, viene acquisita anche la relazione del Servizio prevenzione e tutela dell'ambiente – Regione Molise.

Quindi, in data 22 gennaio 2009, il dirigente responsabile del Servizio energia della Regione Molise rilascia l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto.

II — Il ricorrente (...), proprietario di terreni in agro di Mafalda, avendo appreso della possibilità che in prossimità delle aree di sue proprietà sia realizzata la centrale elettrica a biomasse, insorge, con il ricorso n. 24 del 2009, per impugnare i seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 13 settembre 2008, pubblicata all'albo pretorio, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, impianto a biomasse, nel territorio del Comune di Mafalda; 2) ogni atto preordinato, consequenziale o connesso. Deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999, del Dlgs n. 387 del 29 dicembre 2003, del Piano energetico regionale di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 117 del 10 luglio 2007, violazione della delibera di Consiglio regionale n. 167 del 10 giugno 2008 e s.m.i., violazione e falsa applicazione del Dlgs 380/2005 e s.m.i., eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituisce l'amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, la tardività del ricorso, nonché la sua inammissibilità e infondatezza. Ma, con un'ulteriore memoria, dichiara di aver avviato una revisione dei pareri a suo tempo forniti in ordine all'insediamento energetico, anche per venire incontro alle istanze della comunità amministrata.

Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.

III — Con i motivi aggiunti del 23 febbraio 2009, nonché con il parallelo riunito ricorso n. 128 del 2009, il medesimo ricorrente (...) impugna, a seguire, i seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 26 novembre 2008, pubblicata all'albo pretorio, avente ad oggetto "procedura di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore da fonti rinnovabili, presentato dalla (...) Spa interpretazione autentica delle Nta del Pf e linee di indirizzo", nel territorio del Comune di Mafalda; 2) ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, compresa la delibera Consiglio comunale n. 15 del 13 settembre 2008. Deduce quindi le seguenti censure: violazione e falsa applicazione Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nonché del Dm 2 aprile 1968 e s.m.i., violazione e falsa applicazione del vigente Pdf del Comune di Mafalda, in particolare delle Nta per la zona D (artigianato e piccola industria), eccesso di potere sotto diversi profili, ingiustizia e illogicità manifeste, erroneità e travisamento dei presupposti, contraddittorietà.

Si costituisce l'amministrazione comunale intimata, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, dichiara di aver avviato una revisione dei pareri a suo tempo forniti in ordine all'insediamento energetico, anche per venire incontro alle istanze della comunità amministrata.

Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.

IV — Con il ricorso n. 121 del 2009, insorge anche il Codacons, associazione di volontariato — Onlus, deputata alla tutela ambientale, iscritta presso il competente Ministero, in persona del suo rappresentante nel Molise.

Impugna i seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2009, pubblicata sulla Gu n. 2 del 31 gennaio 2009, con la quale la Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia ha rilasciato in favore della società (...) l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a vapore, funzionate a biomassa, della potenza di 12 Mwe in zona industriale Pip del Comune di Mafalda; 2) tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi e, in particolare: a) la nota del 12 dicembre 2008 prot. n. 11322 del Servizio conservazione natura e Via e la allegata determina dirigenziale n. 203 del 12 dicembre 2008 contenente la valutazione di incidenza naturalistica; b) la comunicazione prot. n. 1096908 datata 24 ottobre 2008 a firma del responsabile del Servizio conservazione natura e Via della Regione Molise; c) parere prot. n. 11560 datato 31 dicembre 2008 del Servizio prevenzione natura e tutela ambientale; d) parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Roccavivara; e) delibera del Consiglio comunale di Mafalda n. 25 del 26 novembre 2008; f) comunicazione comunale di assenso ad accogliere nel depuratore comunale della zona Pip i reflui provenienti dal costruendo impianto; g) convenzione stipulata tra il Comune di Mafalda e la (...) Spa in data 13 settembre 2008; h) parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Mafalda in data 15 dicembre 2008; i) delibera Consiglio comunale di Mafalda n. 14 del 13 settembre 2008; l) delibera del Consiglio comunale di Mafalda n. 34 del 27 dicembre 2006; m) note della Autorità di bacino datate 20 gennaio 2009 nn. 429 e 446, con le quali si attesta che la centrale elettrica non ricade all'interno di aree a pericolosità idrogeologica; n) parere favorevole Asrem zona di Termoli datato 16 dicembre 2008, acquisito al protocollo regionale al n. 11455 del 24 dicembre 2008; o) pareri positivi espressi dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi tenuta in data 16 dicembre 2008; p) verbale finale della conferenza di servizi. Deduce i seguenti motivi: 1) violazione articolo 78 della legge n. 267/2000, violazione dovere di astensione, eccesso di potere per sviamento, violazione articolo 97 Costituzione e dei principi di buon andamento e imparzialità della Pa; 2) illegittimità della autorizzazione unica regionale, violazione ed errata applicazione delle direttive 85/337/Ce, 97/11/Ce, 75/442/Ce, 2000/76/Ce, 2001/77/Ce, violazione ed errata applicazione Dlgs 152/2006, come modificato dal DLGS 4/2008, violazione ed errata applicazione del Dlgs 133/2005, violazione ed errata applicazione del Dlgs 22/1997, violazione ed errata applicazione della legge 241/1990 sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, violazione ed errata applicazione Dpr 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm 5 aprile 2006 n. 186, violazione ed errata applicazione della Lr 21/2000 e della Lr 25/2000, violazione ed errata applicazione degli articoli 3, 97 e 117 lettera m) della Costituzione, violazione ed errata applicazione del Dl 180/1998, conv. legge 267/1998, violazione ed errata applicazione del principio di buon andamento, eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dall'interesse pubblico; 3)violazione ed errata applicazione articolo 142 Dlgs 42/2004, come sostituito dall'articolo 12 Dlgs 24 marzo 2006 n. 157, di seguito modificato dall'articolo 2 comma primo lettera o) Dlgs 26 marzo 2008 n. 63, violazione ed errata applicazione articolo 3 legge 241/1990 e s.m.i., difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo, eccesso di potere per illogicità manifesta; 4) illegittimità dei provvedimenti di natura urbanistica acquisiti alla autorizzazione unica, violazione ed errata applicazione degli articoli 42 e 107 del Dlgs 267/2000, violazione dei più comuni princìpi di separazione tra organi elettivi e burocratici dell'ente, nonché dei princìpi di autonomia della dirigenza, eccesso di potere per sviamento, violazione ed errata applicazione articoli 83, 85, 90 Dpr 380/2001 e s.m.i., nonché degli articoli1 e 2 Lr 13/2004 e s.m.i., violazione ed errata applicazione articolo 14 Dpr 380/2001, violazione ed errata applicazione articolo 14 Dpr 380/2001, violazione ed errata applicazione articolo 46 Nta della variante al programma di fabbricazione, violazione ed errata applicazione articolo 3 legge 241/1990 e s.m.i., difetto di motivazione e di istruttoria, illegittimità derivata della autorizzazione unica regionale; 5) istanza istruttoria.

Si costituisce la Regione intimata, per resistere nel giudizio. Con successive memorie, deduce l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

Si costituisce la Asrem, chiedendo la estromissione dal giudizio, stante il difetto di legittimazione passiva.

Si costituisce il Comune intimato, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Con ulteriori memorie, tuttavia, l'amministrazione comunale dichiara di aver avviato una revisione dei pareri a suo tempo forniti in ordine all'insediamento energetico, anche per venire incontro alle istanze della comunità amministrata.

Si costituisce la società controinteressata, chiedendo, anche con successive memorie, la reiezione del ricorso.

Con la ordinanza n. 24 del 2009, questa Sezione dispone incombenti istruttori, ai quali Regione e Ministero dell'ambiente danno esecuzione.

V — Con il ricorso n. 169 del 2009, insorge nuovamente il ricorrente (...), affiancato dalla associazione ambientalistica "Mafalda Viva", per impugnare i seguenti atti: 1)la determina dirigenziale n. 4 datata 22 gennaio 2009 della Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia, avente ad oggetto "realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e vapore funzionante a biomassa, della potenza di 12 Mwe, in zona industriale Pip del Comune di Mafalda – proponente la (...) Spa – autorizzazione unica" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione in data 30 gennaio 2009; 2) ogni e qualsiasi atto presupposto e connesso, compresa la determina dirigenziale n. 203 del 12 dicembre 2008 della Regione Molise – Assessorato ambiente – Direzione generale VI – Servizio conservazione natura e Via, nonché il verbale della conferenza di servizi del 16 dicembre 2008, la nota prot. n. 11560 del 31 dicembre 2008 del Servizio prevenzione e tutela ambiente avente ad oggetto "relazione di sintesi sull'impianto di termo-valorizzazione della (...) Spa" ed il parere ai fini urbanistici del Comune di Roccavivara. Deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, legge 7 agosto 1990 n. 241, violazione linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 167 del 10 giugno 2008, violazione e falsa applicazione di principi e norme sulla conferenza di servizi, eccesso di potere sotto diversi profili; 2) violazione e falsa applicazione direttiva 85/337/Cee e della direttiva 97/11/Ce, violazione e falsa applicazione Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, violazione Lr 4 marzo 2000 n. 21, violazione e falsa applicazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 167 del 10 giugno 2008, violazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, eccesso di potere sotto diversi profili; 3) violazione e falsa applicazione direttiva 200/76/Ce, violazione e falsa applicazione Dlgs 133/2005, violazione dei principi sulla partecipazione pubblica; 4)violazione e falsa applicazione direttiva 92/43/Cee e della direttiva 79/409/Cee, violazione Dpr 8 settembre 1997 n. 357, violazione e falsa applicazione Dpr 12 marzo 2003 n. 120, eccesso di potere sotto diversi profili; 5) violazione e falsa applicazione Dpr 380/2001 e s.m.i., nonché del Dm 1444/1968, violazione e falsa applicazione del Pdf del Comune di Mafalda, eccesso di potere sottodiversi profili; 6) violazione e falsa applicazione del Piano energetico regionale di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 117 del 10 luglio 2006.

Si costituisce la Regione intimata, deducendo, anche con successive memorie, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio. Chiede, anche con successiva memoria, la reiezione del ricorso.

Interviene "ad adiuvandum" il Comune di Mafalda, con un mutato atteggiamento di contrarietà all'autorizzato intervento della centrale a biomasse.

VI — All'udienza del 24 marzo 2010, la causa viene introitata per la decisione.

 

Diritto

I – I quattro ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.

II – Il ricorso n. 24/2009 è da ritenersi irricevibile, stante la tardività del deposito.

A norma dell'articolo 21 comma secondo della legge 1034/1971, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica. Nella specie, il ricorso, notificato a mezzo posta il 15 dicembre 2008, è stato depositato presso la Segreteria di questo Tar in data 16 gennaio 2009, cioè oltre il trentesimo giorno, la qual cosa lo rende irricevibile (cfr.: Tar Parma 20 ottobre 2009 n. 689).

I motivi aggiunti del ricorso n. 24/2009 non sono irricevibili, atteso che – essendo introdotti a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205 – sono autonomi e non seguono la sorte del ricorso introduttivo (cfr.: Tar Lazio Roma III, 1° aprile 2005 n. 2435). Va, comunque, considerato che detti motivi aggiunti, essendo in tutto simili al ricorso 128/2009, possono essere assorbiti in esso, ovvero esaminati congiuntamente.

III – Per il riunito ricorso n. 128/2009, deve essere disattesa l'eccezione di litispendenza, sollevata con riferimento agli analoghi motivi aggiunti di cui al precedente ricorso n. 24/2009. La litispendenza, invero, a tenore dell'articolo 39 C.p.c., ricorre solo quando sono proposti dinanzi a giudici diversi ricorsi uguali, con riguardo all'atto impugnato e ai motivi dedotti (cfr.: Tar Lazio Roma III, 22 febbraio 2007 n. 1554). Viceversa, nella fattispecie, si tratta semplicemente della identità di due gravami tra loro riuniti e, per tale ragione, esaminati congiuntamente (cfr.: Tar Sicilia Palermo II, 22 aprile 2005 n. 594).

IV – Con il detto ricorso n. 128/2009, viene impugnata nuovamente la delibera del Consiglio comunale di Mafalda n. 15/2008, già impugnata con il precedente ricorso n. 24/2009 (che è tardivo nel deposito, nonché irricevibile). Anche la tardività di tale nuova impugnazione può essere verificata, ma, in proposito, va detto che la detta delibera consiliare è un atto che si limita ad approvare uno schema di convenzione, recante impegni generici, privi di effetti giuridici significativi. Invero, l'oggetto della convenzione viene enunciato in modo confuso e incerto, laddove si afferma che la convenzione "… regola la concessione data dal Comune a favore della società per la realizzazione di una Cte" (vedasi l'articolo 2 dell'allegato). Non è chiaro cosa conceda il Comune alla società, né cosa la società corrisponda in cambio al Comune. Si tratta, dunque, di una delibera che non soltanto non influenza in alcun modo il procedimento di autorizzazione unica dell'impianto, ma neppure impegna realmente l'amministrazione comunale verso obblighi giuridici veri e propri. È un atto da ritenersi "tamquam non esset", di guisa che vi è assoluta carenza di interesse a vederne pronunciato l'annullamento giurisdizionale.

Ciò determina l'inammissibilità del gravame, limitatamente all'impugnazione della delibera consiliare n. 15/2008.

V – Ma, viene eccepita la tardività dell'intero ricorso n. 128/2009. In proposito, il Collegio osserva che non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza della lesività dei provvedimenti impugnati in un momento che precede di oltre 60 giorni quello in cui ha notificato il ricorso.

In generale, il Collegio osserva che tutte le eccezioni di tardività nelle notifiche dei riuniti ricorsi, sollevate dalle parti resistenti, sono inattendibili, per una considerazione di carattere più ampio e comprensivo. Invero l'autorizzazione unica regionale – che è l'atto conclusivo del complesso dei procedimenti interconnessi tra loro – è stata impugnata tempestivamente con i ricorsi nn. 121/2009 e 169/2009, la qual cosa rende superfluo l'esame dei termini decadenziali, per le impugnative di atti e procedimenti connessi o presupposti, che sono culminati nell'autorizzazione unica. Si tratta, invero, di una fattispecie di connessione procedimentale, ovvero di attività amministrativa a struttura pluriprocedimentale, che evidentemente pone all'attenzione dell'interprete un problema di effettività della tutela. La mancata impugnazione di uno dei molteplici atti o procedimenti connessi, ovvero la tardività del gravame per uno o più di essi, non vale a impedire la tutela, quando il provvedimento conclusivo finale, quello in cui culminano e si sintetizzano tutti gli altri sia stato tempestivamente gravato. Ciò, per una duplice ragione. In primo luogo, perché la conoscenza dell'immediata lesività di atti e procedimenti connessi e presupposti non può essere meramente presunta in capo ai ricorrenti (cfr.: Consiglio di Stato IV, 15 maggio 2008 n. 2236; Tar Catanzaro I, 1° settembre 2008 n. 1176). In secondo luogo, perché è ragionevole presumere addirittura il contrario, cioè che la piena conoscenza dell'intera attività amministrativa pluriprocedimentale e della sua lesività, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, maturi al momento della definitiva conclusione dei procedimenti tra loro interconnessi (cfr.: Consiglio di Stato IV, 29 gennaio 2009 n. 391).

VI — Dal punto di vista processuale, il contraddittorio è da ritenersi integro.

Il ricorso n. 128/2009 – notificato soltanto a Comune di Mafalda e società controinteressata — ha per oggetto atti e procedimenti nei quali gli altri soggetti partecipanti alla conferenza di servizi non sono in alcun modo coinvolti dal punto di vista formale, né sostanziale, non avendo neppure interesse qualificato e differenziato alla conservazione degli atti impugnati.

VII – Il ricorso n. 128/2009 è, altresì, ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva e dell'interesse a ricorrere. È evidente che il ricorrente (...) abbia un interesse diretto a contestare la costruzione di un edificio in prossimità del fondo di sua proprietà. Lo fa dolendosi della surrettizia modifica della disciplina edilizia e urbanistica, che effettivamente incide sull'area dell'intervento e consente la realizzazione su un suolo vicino destinato a piccolo artigianato — di un imponente impianto di produzione di energia da fonti alternative.

VIII – Più in generale, se si esaminano tutte le eccezioni di inammissibilità dei riuniti ricorsi, sotto il duplice profilo della legittimazione attiva e dell'interesse a ricorrere, la questione può essere esaurita, con la considerazione che in tutti vi è almeno un ricorrente che, per la vicinanza fisica delle sue attività (o dei beni di proprietà) al luogo dell'insediamento, ha un collegamento materiale con esso, nonché un interesse personale, concreto e attuale a mettere in discussione gli atti di assenso agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica dell'area. Taluni ricorrenti sono privati titolari di attività o proprietari di suoli ubicati in prossimità dell'area di previsto insediamento della centrale. Vi è poi tra i ricorrenti un'associazione di cittadini del Comune di Mafalda, nonché una sezione locale del Codacons. Viene obiettato dalle resistenti che l'associazione di tutela degli interessi dei consumatori testé menzionata non sia rappresentata a livello nazionale, ma solo in una sua articolazione territoriale, la qual cosa creerebbe dubbi sulla legittimazione attiva (cfr.: Consiglio di Stato IV, 19 febbraio 2010 n. 1001), ma il ricorso n. 121/2009 è proposto anche da un privato titolare di attività commerciale ubicata a 500 metri dal sito dell'insediamento progettato e tale rapporto di "vicinitas" costituisce requisito legittimante all'azione, stante lo stabile e significativo collegamento di chi ricorre con territorio e ambiente fisico, considerando dimensioni e impatto dell'intervento, nonché la necessità di tutela dei valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni comunali per la zona Pip (cfr.: Tar Puglia Lecce I, 6 maggio 2008 n. 1290; Tar Liguria Genova I, 22 luglio 2005 n. 1080). Viene parimenti eccepito che la ricorrente associazione "Mafalda Viva" non sia dotata di adeguata consistenza e rappresentatività (cfr.: Consiglio di Stato VI, 25 giugno 2008 n. 3234), ma il ricorso n. 169/2008 viene proposto anche da un privato – il medesimo che propone i ricorsi n 24/2009 e n. 128/2009 – che è proprietario di terreni adiacenti al sito, che quindi trae dalla "vicinitas" la legittimazione all'azione, non fosse altro che per gli evidenti profili edilizi e urbanistici dell'autorizzazione unica (cfr.: Consiglio di Stato V, 26 febbraio 2010 n. 1134; idem VI, 1° febbraio 2010 n. 413).

IX — Quanto al merito del ricorso n. 128/2009, la delibera di Consiglio comunale 25/2008 – con esso impugnata – evidentemente introduce una variante sostanziale delle norme tecniche di attuazione della zona D del piano di insediamenti produttivi del Comune di Mafalda, e lo fa dissimulandola dietro la forma dell'interpretazione autentica. La disposizione di cui alla pagina 8 delle Nta della zona D fissa in metri otto il limite massimo di altezza dei fabbricati nell'area artigianale, eccettuando dal limite quelle strutture che, avendo carattere prominente, non fanno parte della sagoma del fabbricato, ma si aggiungono ad esso, come silos, ciminiere, torri e similari volumi tecnici. Invero, consentire, con una forzata interpretazione autentica delle Nta, di far rientrare nel novero delle "eccezioni", cioè delle deroghe ai limiti di altezza, una struttura, quale quella del progettato impianto a biomasse, che non è una pertinenza, né un volume tecnico, ma un fabbricato che supera di gran lunga gli otto metri di altezza (50 metri il camino, 40 metri la copertura caldaia, 31 metri l'edificio), significa modificare sostanzialmente le Nta della zona D del Pip, destinata ad artigianato e piccola industria. Ciò, peraltro, avviene con un procedimento di variante urbanistica irrituale, dunque illegittimo, perché in palese contrasto con la normativa urbanistica e in particolare con il Dpr 380/2001, che — all'articolo 2 comma quarto — definisce e delimita le competenze degli Enti locali nella disciplina dell'attività edilizia, con espresso rinvio ai princìpi dell'autonomia regolamentare comunale che, come è noto, per le varianti urbanistiche stabiliscono un procedimento rinforzato di approvazione regionale. La locuzione delle Nta "sono consentite altezze diverse per tipologie particolari (silos, ecc.)", sul piano ermeneutico, può essere dilatata estensivamente, ma non al punto da consentire che in un'area di piccoli opifici artigianali alti al massimo otto metri, si realizzi un impianto di produzione termoelettrica, che non è un piccolo opificio ed è anzi una struttura voluminosa alta fino a 40 metri e oltre. Pertanto, il ricorso n. 128 del 2009 è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'impugnata delibera di Consiglio comunale n. 25/2008 del Comune di Mafalda.

X – Anche il ricorso n. 121 del 2009 è ammissibile, sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Viene con esso impugnato da Codacons, ma anche dal sig. (...), titolare di un'attività commerciale ubicata a 500 metri dall'area dell'intervento progettato, l'atto regionale di autorizzazione unica al menzionato impianto di produzione di energia. A voler escludere l'associazione consumeristica dalla legittimazione attiva, non si può fare lo stesso per il privato vicino, che ha un interesse personale, concreto e attuale a impedire, con il rimedio giurisdizionale, che su un'area prossima a quella delle sue attività sorga una centrale termoelettrica, che produce emissioni e rifiuti potenzialmente nocivi e le cui strutture hanno caratteristiche edilizie non conformi a quelle della zona omogenea D del Piano di insediamenti produttivi del Comune di Mafalda.

XI — Dal punto di vista processuale, il contraddittorio è da ritenersi integro, atteso che il ricorso n. 121/2009 è stato notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi.

XII — Le doglianze del ricorso n. 121/2009 sono molteplici: 1) incompatibilità e mancata astensione nel procedimento amministrativo della persona che all'epoca rivestiva la carica di Sindaco del Comune, in asserita posizione di conflitto di interessi potenziale; 2) violazione della normativa in materia di valutazione preventiva di impatto ambientale, con riguardo alle emissioni dell'impianto autorizzato, alla produzione di rifiuti, al rischio sismico e al rischio di esondazione del fiume che scorre in prossimità dell'area di intervento; 3) violazione del vincolo paesaggistico della zona; 4) violazione della disciplina urbanistica.

XIII — La nuda narrazione dei fatti evidenzia punti sensibili, incertezze, carenze istruttorie e di motivazione di procedimenti e atti impugnati, per i quali sarebbe stata opportuna e necessaria – ed è mancata – un'attenta e puntuale ponderazione degli interessi coinvolti, nonché un'adeguata valutazione tecnica delle condizioni fisico-ambientali dell'area di intervento, salvo ad affrontare, con maggiore approfondimento, le questioni di interpretazione giuridica di un quadro normativo particolarmente complesso.

XIV — In ordine alla doglianze del ricorso n. 121/2009, il Collegio si sofferma sulle censure di particolare attendibilità e rilevanza, tralasciando quelle meno importanti, che devono ritenersi assorbite. In particolare, il Collegio intende soffermarsi sulle risultanze dell'istruttoria svolta.

XV — A tal proposito, va detto che la parte controinteressata chiede la rinnovazione dell'istruttoria processuale ed eccepisce l'invalidità delle verificazioni, stante l'asserita mancanza del contraddittorio, con cui la verificazione si è svolta. L'eccezione è priva di pregio, se si considera che le informazioni e valutazioni fornite, in via istruttoria, da Regione e Ministero dell'ambiente nella sostanza sono meri chiarimenti, che riguardano l'applicabilità di normative e disposizioni speciali nei procedimenti in esame, di talché gli interessati avrebbero potuto contestarle e confutarle in qualsiasi momento, anche con semplici deduzioni in fatto e in diritto.

XVI — Si osserva che la Commissione tecnica di verifica per la Via e la Vas, che siede presso il Ministero dell'ambiente, con un parere reso in sede di procedimento di verificazione – a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 24/2009 di questo Tar – ha espresso obiettive perplessità in ordine alla mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione delle lacune nell'informazione di dettaglio del progetto medesimo. Tali lacune — considerato che la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente ha esaminato la documentazione della conferenza di servizi — evidenziano quantomeno una carenza istruttoria nell'attività della conferenza di servizi e quindi dell'impugnato procedimento autorizzatorio. Ciò è confermato dal fatto che, con la nota prot. n. 8010969 datata 24 ottobre 2008, la stessa Regione Molise, pur affermando che l'impianto non rientra tra gli interventi per i quali sia prevista la valutazione di impatto ambientale, aggiunge di non escludere che la Via sia necessaria per l'impianto di depurazione di acque reflue, previsto in progettazione. Il problema non sembra risolto dalla comunicazione comunale di assenso ad accogliere nel depuratore comunale della zona Pip i reflui provenienti dal costruendo impianto, di guisa che tanta incertezza -in una questione delicata e sensibile quale è quella dell'impatto ambientale degli scarichi della Centrale termoelettrica – aggravata dall'atteggiamento dubitativo della Regione, denota eccessiva perplessità nell'agire amministrativo.

La stessa società proponente, invero, non fa molto per mettere le amministrazioni decidenti nella condizione di adottare le decisioni di competenza, con la consapevolezza e la pienezza delle informazioni necessarie. Il progetto proposto, invero, fa riferimento a una produzione di potenza pari a 49.9 MW, sennonché il riferimento alla potenza prodotta non è preciso, né univoco in tutti gli atti della progettazione, la qual cosa lascia intravedere il malcelato intento della società proponente di sottrarsi deliberatamente alla Via, ben sapendo che è soggetto alla procedura di Via ogni impianto di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 50 MW, ai sensi dell'allegato 4 del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008.

Altro aspetto incerto e perplesso, ai fini della valutazione di impatto ambientale, è quello che riguarda la produzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Tra le biomasse utilizzate come combustibili sono comprese le vinacce, per le quali sarebbe previsto un trattamento preliminare di disalcolazione e – considerato che l'impianto non è inserito progettualmente all'interno di un ciclo produttivo di vinificazione o distillazione del quale le vinacce sarebbero un sottoprodotto – è incerto se le vinacce e i loro componenti (bucce, vinaccioli, raspi) debbano essere sottoposti alla disciplina di cui alla sezione 4 parte II dell'allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 e s.m.i.; ciò invero sarebbe da ritenere discriminante ai fini dell'assoggettabilità dell'intervento, nel suo complesso, alla procedura di Via, la cui preterizione resta, pertanto, una scelta poco plausibile, poco trasparente e di scarsa garanzia, se si ha riguardo all'imprescindibile esigenza della salvaguardia ambientale.

XVII — Per quel che riguarda la compatibilità sismica dell'intervento, la relazione datata 13 luglio 2009 prot. n. 11200 della Direzione generale IV – Regione Molise evidenzia che il progetto ricade in zona 3, di guisa che non sarebbe necessario per esso l'autorizzazione sismica, essendo sufficiente l'attestato di deposito di cui all'articolo 8 della Lr 20/1996. Ma, anche tale relazione scritta – acquisita in via istruttoria da questo Tar — denota incertezze e dubbi della Regione, che lasciano intravedere carenze istruttorie nel procedimento complesso in esame.

XVIII — Le due perizie tecniche versate in atti dal ricorrente (...) (datata 13 marzo 2009) e dalla controinteressata (...) Spa (datata 19 febbraio 2010) giungono a conclusioni diverse, per quel che riguarda la verifica della compatibilità delle quote, nonché delle distanze tra la sponda del fiume Trigno, il bosco e l'area dell'intervento. Anche su tali aspetti, invero, la conferenza di servizi non pare essersi soffermata a sufficienza e le stesse note dell'Autorità di bacino datate 20 gennaio 2009 n. 429 e n. 446, con le quali si attesta che la centrale elettrica non ricade all'interno di aree a pericolosità idrogeologica, non affrontano le questioni più critiche e dubbie in modo esplicito e diretto, denotando ancora carenze istruttorie e di motivazione.

XIX — Quanto alla valutazione di incidenza naturalistica, il Collegio ritiene che la motivazione di essa sia laconica, persino tautologica e, pertanto, insufficiente, nella parte in cui, con la determina n. 203 del 12 dicembre 2008, la Regione Molise – Servizio conservazione natura e Via – esclude la necessità di una valutazione di incidenza sul Sic, sul mero presupposto (del tutto indimostrato) che l'impianto non abbia effetti significativi sull'habitat naturale.

XX — Se i profili di impatto ambientale e di incidenza naturalistica denotano incertezze, incompletezze di istruttoria, carenze di motivazione (che pure sono sintomi di un eccesso di potere che vizia la legittimità degli atti), i profili edilizi e urbanistici della vicenda pongono in luce più evidenti violazioni della disciplina di settore.

Al parere edilizio favorevole — rilasciato dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Mafalda in data 15 dicembre 2008 — fa difetto una motivazione congrua e precisa in ordine al rispetto delle discipline in materia anti-sismica e di conservazione paesaggistica. Tale carenza di motivazione si riverbera in un vizio di legittimità del parere e, conseguentemente, dell'autorizzazione unica, nella parte in cui assevera (o dovrebbe asseverare) la conformità sismica e paesaggistica dell'intervento.

È peraltro assai anomalo che il Consiglio Comunale di Mafalda, con la delibera n. 25 del 26 novembre 2008, abbia disposto che l'ufficio tecnico comunale rilasci un parere favorevole sull'insediamento. Si tratta evidentemente di un'indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nel campo di attribuzioni dell'ufficio tecnico, che viola la normativa sulla separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione amministrativa.

Infine, la forzatura interpretativa delle Nta della zona D — che induce all'annullamento della delibera Consiglio comunale n. 25/2008 — ha, come ulteriore conseguenza, quella di travolgere il parere di conformità edilizia e urbanistica dell'ufficio tecnico comunale, tutto basato sulla detta forzatura interpretativa. Di rimbalzo, essa travolge l'autorizzazione unica regionale che sussume – nel procedimento della conferenza di servizi – il detto parere edilizio e urbanistico favorevole.

XXI – Quanto al ricorso n. 169/2009, esso sembrerebbe, sotto certi aspetti, inammissibile, per difetto del contraddittorio con le parti necessarie, in quanto sono impugnati il verbale della conferenza di servizi e il provvedimento di autorizzazione unica, pur in mancanza della notifica del ricorso ad alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi (come l'Enel, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il Ministero delle comunicazioni e altri). Ma, l'eccezione di inammissibilità può essere superata. Invero, l'ammissibilità del ricorso, sotto tale profilo, deve essere valutata con riguardo ai pareri e alle determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente (cfr.: Tar Campania Napoli I, 11 gennaio 2010 n. 38; Tar Toscana Firenze II, 6 ottobre 2009 n. 1505). È divisamento di questa Sezione ritenere che il ricorso contro l'atto finale della conferenza di servizi non vada notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti, ma solo a quelle che hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede la tutela (cfr.: Tar Molise, 8 febbraio 2008 n. 50). Tale orientamento non è peraltro distante dall'idea — largamente condivisa in giurisprudenza — che il ricorso vada notificato non a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, hanno espresso pareri o determinazioni lesive della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente, che questa avrebbe avuto l'onere di impugnare (cfr.: Consiglio di Stato IV, 2 maggio 2007 n. 1290). Nel caso di specie, gli atti riferibili a Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Ministero delle comunicazioni, Ministero dell'ambiente, nonché a tutti i soggetti ed enti non coinvolti nel giudizio di cui al ricorso n. 169/2009, non sono atti che incidono sulle posizioni giuridiche di cui si chiede tutela con il ricorso. Inoltre, tra i non intimati non vi sono soggetti che abbiano interesse alla conservazione degli atti impugnati. In particolare, il Comune di Mafalda è persino intervenuto nel giudizio, ancorché in posizione di ausilio e non di opposizione al ricorso, di guisa che – sotto tale aspetto – il contraddittorio è rimasto integro.

Pertanto, il ricorso n. 169/2009 – che peraltro ha "causa petendi" e "petitum" simili a quelli del riunito ricorso n. 121/2009 ed è stato discusso e introitato per la decisione insieme ad esso — è da ritenersi ammissibile.

XXII — Anche il ricorso n. 169 del 2009, proposto dall'associazione "Mafalda Viva" e dal ricorrente dei primi due ricorsi riuniti, è ammissibile, sotto il profilo della legittimazione attiva e dell'interesse a ricorrere, per le medesime ragioni esposte sub VII.

XXIII — I motivi del ricorso n. 169/2009 sono simili se non del tutto uguali a quelli del precedente ricorso n. 121/2009 (violazione delle regole del procedimento previsto per l'autorizzazione unica; violazione delle direttive comunitarie in materia di smaltimento dei rifiuti speciali; violazione della procedura di valutazione di impatto ambientale; errata applicazione del procedimento di valutazione dell'incidenza naturalistica; violazione della disciplina edilizia e urbanistica del Comune di Mafalda; contrasto dell'intervento con il Piano energetico regionale), di talché possono essere interamente assorbiti.

XXIV — In conclusione, i ricorsi n. 121/2009, n. 128/2009 e n. 169/2009 sono ammissibili e meritevoli di accoglimento, mentre il ricorso n. 24/2009 è irricevibile, per il tardivo deposito. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, stante la novità e la complessità delle questioni di interpretazione tecnica e giuridica, affrontate dalle amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata nella controversa materia.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce per connessione.

Dichiara improcedibile il ricorso n. 24/2009.

Accoglie i ricorsi n. 121/2009, n. 128/2009 e n. 169/2009 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati e precisamente: 1)la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 26 novembre 2008; 2) la determina dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2009, con la quale la Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia ha rilasciato in favore della società (...) l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a vapore, funzionante a biomassa, nella zona industriale Pip del Comune di Mafalda; 3) la nota del 12 dicembre 2008 prot. n. 11322 del Servizio conservazione natura e Via della Regione Molise e l'allegata determina dirigenziale n. 203 del 12 dicembre 2008 contenente la valutazione di incidenza naturalistica; 4) il parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Mafalda in data 15 dicembre 2008; 5) il verbale finale della conferenza di servizi del 16 dicembre 2008; 6) le note dell'Autorità di bacino datate 20 gennaio 2009 n. 429 e n. 446, con le quali si attesta che la centrale elettrica non ricade all'interno di aree a pericolosità idrogeologica.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del Tar, nella camera di consiglio del 24 marzo 2010, dal Collegio così composto:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 8 aprile 2010.

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