Rifiuti

Documentazione Complementare

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Legambiente

Lettera 23 aprile 2009

 

Alla Direzione Generale ambiente

Commissione Europea

B-1049 Bruxelles

 

c/a Pia Bucella — Direttore Direzione Affari Giuridici (A)

 

La sottoscritta associazione Legambiente Onlus con sede in Roma, Via Salaria 403, 00199, Roma, in persona del Presidente nazionale, Vittorio Cogliati Dezza,

 

Premesso che:

— l'Italia è un paese storicamente molto coinvolto dal traffico e dallo smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi, come hanno dimostrato dal 1994 ad oggi le varie edizioni dell'annuale Rapporto Ecomafia di Legambiente;

 

— per contrastare con efficacia questo fenomeno, sarebbe necessario e non più differibile l'inserimento reati ambientali nel codice penale, come peraltro previsto dalla direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente che l'Italia dovrà recepire entro il 2010, un rafforzamento delle strutture inquirenti che si occupano del business illegale dei rifiuti, la possibilità di continuare ad utilizzare le intercettazioni ambientali e telefoniche minacciata pesantemente dal disegno di legge in discussione nel Parlamento italiano nell'attuale legislatura;

 

— sarebbe molto utile anche una nuova modalità per garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di recupero e/o smaltimento;

 

Rende noto

— che, per rispondere all'esigenza appena citata, sul supplemento ordinario n. 10 alla Guri n. 9 del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente 17 dicembre 2009;

 

— che sulla Guri n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente 15 febbraio 2010 recante molte e consistenti modifiche al Dm 17 dicembre 2009 citato;

 

— che l'emanazione di tale decreto avrebbe dovuto costituire l'atto finale dell'iter di istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (come previsto dall'articolo 189 comma 3 bis, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152."Norme in campo ambientale", come introdotto dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4) denominato Sistri;

 

Osserva

— che dal preambolo del Dm 17 dicembre 2009 non risulta che sia stata seguita la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal Dlgs 23 novembre 2000, n. 427, attuativa della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

 

— che la fattispecie trattata dal decreto appare compresa nel campo di applicazione nelle direttive citate, poiché l'attività normata costituisce un "servizio" come definito dall'articolo 1 punto 2 della direttiva stessa, e che inoltre la norma stessa rientra nelle definizioni di "regola tecnica" e di "progetto di regola tecnica"di cui rispettivamente ai punti 11) e 12) dello stesso articolo 1 della direttiva comunitaria.

Le norme della direttiva comunitaria recitano, infatti, testualmente quanto segue:

 

Articolo 1

"2) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

— "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

— "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

— "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

11) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

— le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

— gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

— le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura.

12) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali." La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi."

 

— che le suddette norme comunitarie sono state recepite dalla Legge 21 giugno 1986 n.317, come modificata dal Dlgs 23 novembre 2000, n. 427 che testualmente recita all'articolo 1:

 

b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

m) "regola tecnica": una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;

n) "progetto di regola tecnica": il testo di una regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;

o) "ispettorato tecnico": l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

-che l'articolo 2 della direttiva citata stabilisce che l'informativa deve essere data precisando, se trattasi di recepimento non equivalente di norma internazionale, di una nuova norma nazionale oppure della modifica di una norma nazionale. Si ricorda al riguardo che l'unico caso di non obbligo della notifica preventiva — ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della direttiva — è il "recepimento identico od equivalente di una norma internazionale od europea". Non è questo il caso in esame, in quanto rispetto a quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 98/2008/CE gli obblighi sono stati estesi dalla sola gestione dei rifiuti pericolosi (di previsione comunitaria) anche alla gestione dei rifiuti non pericolosi (di previsione nazionale). La conferma della mancata notifica risulta dalla mancata menzione della medesima nei visti iniziali del decreto ministeriale.

 

-che il predetto articolo 2 della direttiva è stato recepito dall'articolo 5 della Legge 21 giugno 1986 n.317 come modificata dal Dlgs 23 novembre 20000, n.427 che testualmente recita al comma 1:

 

"Entro il 31 gennaio di ogni 0anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonchè il Comitato europeo di normalizzazione (Cen), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (Etsi) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi."

 

— che il Ministero dell'ambiente in sede parlamentare ha affermato che sta per essere avviata una procedura di informazione relativa al regolamento comunitario n.1013/2006 ma che tale asserzione appare del tutto estranea alla materia di cui trattasi in quanto: a) è del tutto ovvio che una norma interna non può modificare un regolamento comunitario;

b) il regolamento 1013/2006 si applica ad una fattispecie diversa da quella disciplinata dal Sistri in quanto l'articolo 1 comma 2, del medesimo regolamento recita testualmente:

 

" Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b) importati nella Comunità da paesi terzi;

c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi"

 

Trattasi quindi di fattispecie limitate rispetto alla ben più ampia gamma di fattispecie oggetto della disciplina del sistema Sistri, che sono riconducibili precipuamente ai trasporti su territorio nazionale. D'altro canto se i due campi di applicazione avessero coinciso si sarebbe dovuto applicare integralmente il regolamento comunitario e non vi sarebbe stato bisogno della disciplina nazionale del Sistri.

 

Non a caso nel Dlgs 152/06 esistono per le due fattispecie citate (trasporto di rifiuti su territorio nazionale e spedizioni transfrontaliere di rifiuti) due articoli distinti e cioè, rispettivamente, l'art 193 e l'articolo 194 ed il sistema Sistri impatta sull'articolo193 e non sull'articolo 194.

 

— che, ai sensi delle direttive citate e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'adempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio nel procedimento di adozione delle regole tecniche di cui trattasi e ne comporta l'inapplicabilità, con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli. A titolo di esempio comparativo si guardi l'iter del Dlgs 9 aprile 2003, n.70, relativo a taluni aspetti giuridici delle società di informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, che fra i visti contempla appunto la regolare notifica fatta dalla Commissione europea.

 

— che alla luce del chiaro disposto comunitario e nazionale, non v'è dubbio che il Sistri rientra nelle definizioni comunitarie di "servizio", "regola tecnica" e "progetto di regola tecnica", trattandosi di un servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e arichiesta individuale di un destinatario di servizi e di una disciplina amministrativa, ad osservanza obbligatoria, relativa alla prestazione di servizi inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti (trasporto e relativo recupero o smaltimento). Il Sistri stesso, poi, è un servizio pubblico, avendo nel suo complesso la finalità di fornire alla P.A. ed agli organi di controllo informazioni circa la tracciabilità dei rifiuti.

 

— che secondo l'articolo 1-bis, legge 317/1986, i progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione prevista dalla legge medesima e l'articolo 9, comma 1, prevede che la regola tecnica non può essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5 (data di notifica).

 

— che è giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che "l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale nell'adozione delle regole tecniche e comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che esse non possono essere opposte ai privati (v., in particolare, le sentenze CIA Security International, punto 54, e Lemmens, punto 33). I privati possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (v., in particolare, le sentenze CIA Security International, punto 55, e Sapod Audic, punto 50)" (in tal senso, Sez. III, sentenza 8 novembre 2007, in causa C-20/05).

 

Ritiene

Alla luce di quanto sopra, che effettivamente la comunicazione è stata omessa e tale omissione rischia di rendere (per giurisprudenza comunitaria) la disciplina disapplicabile da parte del giudice nazionale

 

Chiede di sapere

— se la doverosa e indispensabile comunicazione del sistema, di cui al Dm 17 dicembre 2009 (come modificato dal Dm 15 febbraio 2010) recante il Sistri, agli Organismi comunitari è stata omessa da parte del Governo italiano;

 

— in tal caso, quali iniziative codesta Spettabile Commissione intende prendere nei confronti del Governo italiano per evitare che il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti perda la sua efficacia.

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