Sistri, piena operatività più vicina
Rifiuti (Normativa Vigente)
Prorogate, ma solo fino alla più vicina data tra il subentro del nuovo gestore del Sistri ed il 31/12/2017, sia la sospensione delle sanzioni per l'omesso controllo telematico dei rifiuti che la piena vigenza degli adempimenti di tracciamento tradizionale.
A sancirlo è il Dl 244/2016 (cd. "Milleproroghe") che con modifica dell’articolo 11 del Dl 101/2013 ha riformulato le coordinate temporali che sanciscono il termine del periodo transitorio del cd. “doppio binario” ed il passaggio alla piena operatività del Sistri, sostituendo alla scadenza unica (quella dello spirato 31/12/2016) un duplice ed alternativo termine.
In base all’articolo 12 del Dl 244/2016, infatti, "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis (Ndr: del Dlgs 152/2006), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017":
— non sono applicabili le sanzioni ex 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del Codice ambientale (ossia, quelle che puniscono omesso o erroneo tracciamento Sistri dei rifiuti);
— continuano ad applicarsi con la riduzione del 50% le sanzioni ex 260-bis, commi 1 e 2 del medesimo Codice (per mancata iscrizione al Sistri e/o omesso versamento del relativo contributo);
— continuano ad applicarsi pienamente gli attuali obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri, formulari, Mud) e relative sanzioni ex Dlgs 152/2006, nella loro versione "pre Sistri" (ossia secondo il tenore delle norme precedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010).
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Stralcio - Nuova disciplina di operatività del Sistri - Imprese di interesse strategico nazionale
Proroga e definizione di termini (cosiddetto "Milleproroghe") - Stralcio - Proroghe in materia di Sistri, impianti di energia termica, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, sicurezza sul lavoro
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941