Accordo Conferenza Unificata 27 luglio 2011
Gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti
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Conferenza Unificata
Accordo 27 luglio 2011
(Gu 5 settembre 2011 n. 206)
Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
La Conferenza Unificata
nell'odierna seduta del 27 luglio 2011;
Premesso che:
l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 1116, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;
il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", all'articolo 2, comma 24, ha riproposto l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", all'articolo 14-bis, concernente il "Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", ha demandato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o più decreti per definire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;
il Sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà il "formulario dei rifiuti", il "registro di carico e scarico" e il "modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)";
la direttiva 2008/98/Ce, del Parlamento Europeo e del Consiglio Ue, ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;
il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011) "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" disciplina l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in sigla Sistri, raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010);
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l'entrata in vigore del Sistema Sistri:
al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti
urbani della Regione Campania";
al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per i trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti l'entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e non può essere antecedente al 1° giugno 2012;
Tenuto conto che:
il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti riveste grande rilevanza ai fini del contrasto dei fenomeni di illegalità e di corruzione nel settore dei rifiuti garantendo maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini;
il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato Sistri, consente di informatizzare i processi ed i flussi documentali, in sostituzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, del Modello Unico di Dichiarazione e del Registro di Carico e Scarico, ciò al fine di conoscere e monitorare in tempo reale l'intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (dalla produzione al trasporto, al recupero e allo smaltimento) e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, nonché di assicurare la completa tracciabilità dei medesimi sul territorio nazionale;
la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti avviene attraverso l'istituzione in Roma di un primario Centro Operativo in cui affluiscono tutti i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'utilizzo di apparati elettronici denominati, rispettivamente, "dispositivo Usb", "Black Box" e "Videosorveglianze" che vengono concessi in comodato d'uso agli operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati;
l'articolo 24 del Dm 18 febbraio 2011 prevede che il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti sia interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa);
la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi siano definiti dal Ministero, sentita l'Ispra;
l'articolo 25, comma 1, del Dm 18 febbraio 2011 prevede che le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede che il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province;
l'articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), e in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Provincee autonome per la protezione dell'ambiente;
l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni stabilisce che, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26749, alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
l'articolo 197, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che nell'ambito delle competenze di cui al comma 1,
le Province sottopongano ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
l'articolo 26 del Dm 18 febbraio 2011 affida all'Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale — il compito di organizzare il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nella banca dati anagrafica, nella banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal Sistri e nella banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni ed alle comunicazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
la legislazione vigente affida alle Regioni, alle Province ed ai Comuni la competenza, rispettivamente, per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di gestione dei rifiuti;
gli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo n. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, prevedono che le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico gli elementi identificativi delle autorizzazioni;
la legislazione vigente affida alle amministrazioni regionali e territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio dei servizi di gestione dei rifiuti, nonché la definizione di politiche ambientali orientate a favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti;
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo. 205/2010, di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, prevede che possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), su base volontaria, i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania;
Considerato che:
l'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che questa Conferenza assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 281 del 1997;
con l'avvenuta approvazione del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, concernente il recepimento della direttiva europea 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, è stato completato il quadro giuridico di riferimento per l'operatività del Sistri, con la definizione del regime sanzionatorio;
ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
é indispensabile che le Amministrazioni pubbliche operino congiuntamente ed in una logica d'insieme per superare le difficoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efficace funzionamento del Sistri al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza del sistema;
è importante assicurare la concreta attivazione delle banche dati attraverso le quali è possibile l'organizzazione ed il pieno funzionamento del Catasto dei rifiuti per via informatica;
è, altresì, prioritario dare la possibilità agli utenti del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di gestire in via automatica tutte le informazioni necessarie per la corretta movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale;
il Sistri deve rappresentare uno strumento di una politica ambientale più mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente, una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello territoriale;
Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali e territoriali e l'Ispra sono chiamati a svolgere per il conseguimento delle finalità sopra richiamate;
Considerata l'esigenza di garantire la tracciabilità dei rifiuti, mediante uno stretto, reciproco coordinamento interistituzionale ai fini di una più costruttiva e partecipata strategia di tutela ambientale del territorio;
Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'8 giugno 2011, finalizzato a garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
Considerato che nella riunione tecnica del 12 luglio 2011, le Regioni, nel concordare con il percorso individuato dal predetto Ministro per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato una serie di emendamenti, in gran parte condivisi, ritenendo opportuno soprattutto inserire nello stesso Accordo anche le modalità di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal Sistri alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento dei compiti istituzionali a loro attribuiti;
Visto il successivo schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. Gab-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011, concordato con le Regioni e le Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Ispra;
Acquisito nella seduta odierna l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'Anci e dell'Upi;
Sancisce accordo
Articolo 1
Al fine di garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla procedure semplificate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l'Ispra, mettono in atto tutte le iniziative, previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di detta finalità, attraverso anche una opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero.
Articolo 2
Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al Sistri, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel Mud, i tempi e le modalità di condivisione degli stessi sono individuati nell'allegato 2.
Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e il Presidente della Giunta della Regione Campania il 20/04/2011 e ratificato con la Dgr n. 227 del 24/05/2011.
Per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed Arpa accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del Sistri secondo quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
Articolo 3
Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell'Anci, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza.
Articolo 4
Al Sistri dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto telematico.
Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi provvedimenti.
Articolo 5
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che l'Ispra si impegnerà a rendere disponibili, con lo stesso formato individuato dall'allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza.
Articolo 6
Al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, verrà istituito presso l'Ispra, che ne assumerà la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, composto da due rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Ispra, di questa Conferenza Unificata e del sistema delle Arpa regionali/provinciali.
Articolo 7
Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo con un successivo Accordo.
Articolo 8
Al fine di garantire l'applicazione del presente Accordo:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni provvedimenti conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto dello stesso Accordo da parte dell'Ispra;
le Regioni, le Province e i Comuni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nel presente Accordo nelle rispettive normative regionali, provinciali e comunali che disciplinano la materia di cui trattasi.
Il presente Accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2011