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Decisione Commissione Ue 2010/205/Ce

Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze - Questionario per la trasmissione di informazioni

Ultima versione disponibile al 17/04/2024

Commissione europea

Decisione 31 marzo 2010, n. 2010/205/Ce

(guue 8 aprile 2010 n. L 88)

Decisione concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/Cee e 96/61/Ce

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/Cee e 96/61/Ce, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 91/692/Cee del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni

relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 166/2006 stabilisce di presentare una relazione sull'applicazione

del regolamento, basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, secondo la procedura istituita all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 166/2006 tale relazione deve essere elaborata sulla base di un questionario preparato dalla Commissione con l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento.

(3) La prima relazione riguarda il periodo dal 2007 al 2009 compreso.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario istituito nell'allegato alla presente decisione ai fini della formulazione della relazione che presentano alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 166/2006.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

 

Allegato

Questionario
Informazioni supplementari che gli Stati membri devono comunicare a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 166/2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/Cee e 96/61/Ce

Note generali:

Il presente questionario contiene le domande a cui gli Stati membri devono fornire una risposta per quanto riguarda l'applicazione del registro Prtr europeo negli ultimi tre anni di riferimento.

Le risposte al questionario devono essere inviate in formato elettronico.

1. Descrizione generale

Illustrare brevemente il processo di preparazione della relazione, fornendo anche informazioni sul tipo di autorità pubbliche che vi hanno contribuito.

2. Misure giuridiche che istituiscono il sistema Prtr (articoli 5 e 20)

Elenco delle misure legislative, regolamentari e di altro genere che istituiscono il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

Descrivere, in particolare, le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 20 al fine di garantire che le norme in materia di sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e l'esperienza acquisita in merito alla loro applicazione.

3. Obblighi di comunicazione delle informazioni, individuazione dei complessi, autorità competenti e dati da riferire (articolo 5)

Elenco delle misure legislative, regolamentari e di altro genere che istituiscono gli obblighi di comunicazione per il Prtr.

Descrivere, in particolare, le autorità competenti incaricate di individuare i complessi da inserire nel Prtr europeo e di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti puntuali. Descrivere gli obblighi di comunicazione

e indicare il processo di raccolta dei dati ai fini del Prtr nel vostro paese; indicare il tipo di istituzioni coinvolte specificando di quali operazioni di convalida sono responsabili (usare la tabella riportata sotto):

Convalida del processo da parte dell'istituzione

Complesso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorità locali: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorità regionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorità nazionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell'Ambiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Prassi per la comunicazione dei dati ai fini del Prtr (articolo 5)

Per ciascun esercizio di comunicazione successivo all'ultimo questionario indicare quanto segue:

a) termini per comunicare i dati all'autorità competente;

b) difficoltà a rispettare i termini e indicazione dell'effettivo rispetto dei vari termini fissati per la comunicazione dei dati da parte dei complessi industriali e per la pubblicazione delle informazioni sul registro; in caso di mancato rispetto dei termini indicarne i motivi;

c) proporzione dei dati comunicati per via elettronica rispetto ai dati complessivi presentati su supporto cartaceo dai gestori e descrizione delle comunicazioni e degli strumenti a disposizione dei gestori e delle autorità competenti;

d) principali difficoltà incontrate dai gestori e dalle autorità competenti in materia di comunicazione dei dati ai fini del Prtr (rispondere illustrando il punto di vista delle autorità).

5. Garanzia e valutazione della qualità dei dati (articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3)

Descrivere le norme, le procedure e le misure messe in atto per garantire la qualità dei dati da comunicare nell'ambito del Prtr europeo e indicare cosa hanno messo in luce sulla qualità dei dati comunicati.

In particolare, fornire informazioni sui seguenti aspetti:

a) valutazione delle autorità competenti in materia di completezza, coerenza e credibilità dei dati forniti dai gestori;

b) metodi e procedure adottate dalle autorità competenti che hanno favorito la presentazione di dati di qualità più elevata.

6. Accesso pubblico ai dati del Prtr (articolo 10, paragrafo 2)

Descrivere in che modo viene agevolato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro.

In particolare, fornire informazioni sui seguenti aspetti:

se le informazioni contenute nel registro Prtr europeo non sono consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, indicare i provvedimenti adottati per favorire la consultazione del registro in luoghi accessibili al pubblico.

7. Riservatezza (articolo 7, paragrafi 2 e 11)

Se alcune informazioni sono riservate, indicare di quali informazioni si tratta, i motivi della riservatezza e la frequenza con la quale le informazioni sono state ritenute riservate. In particolare, indicare brevemente:

a) il tipo di dati considerati riservati;

b) le motivazioni principali addotte per mantenere la riservatezza;

c) il numero di complessi per ciascuna attività dell'allegato I che hanno dichiarato dati riservati e il numero totale di complessi che hanno riferito informazioni per attività dell'allegato I.

Fornire commenti sull'esperienza pratica e i problemi incontrati nel gestire le richieste di riservatezza a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti di cui all'allegato III.

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