Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dm Istruzione 18 gennaio 2010

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013"

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Trasporti | Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Efficienza energetica | Energie rinnovabili

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto 18 gennaio 2010

(Gu 21 gennaio 2010 n. 16)

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013" Asse I

Il Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto l'articolo 19 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex articolo 11 legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modifiche del decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008 n. 121";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16 "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale" (Gazzetta ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'allegato 3 — Punto 3) che stabilisce che l'autorità di gestione dei programmi operativi comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (Qsn) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera Cipe n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi operativi regionali (Por) Fesr e Fse 2007-2013 delle quattro Regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del Qsn e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007-2013 per le Regioni della convergenza (di seguito Pon R & C), previsto dal Qsn e adottato con decisione Ce (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI:2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e dal Fondo di rotazione (Fdr) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex articolo 5 della legge del 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;

Considerato che il Pon R & C individua quale autorità di gestione prevista dal regolamento (Ce) n. 1083/2006 e dal regolamento (Ce) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Miur;

Considerato che il Pon R & C individua quale organismo intermedio previsto dal regolamento (Ce) n. 1083/2006 e dal regolamento (Ce) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VI della Divisione V del Ministero dello sviluppo economico;

Visto che il Pon R & C si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell' Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" si colloca l'obiettivo operativo "Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" destinato anche al cofinanziamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale nelle aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica;

Visto che il Pon R & C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi Apq o l'attivazione di altri strumenti della governance multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso Pon e dai Por delle quattro Regioni della convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;

Considerato il lavoro istruttorio svolto dal Miur e dalle quattro amministrazioni regionali, in coerenza con le indicazioni emerse nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008, finalizzato all'individuazione di fabbisogni e delle linee di indirizzo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione nelle quattro Regioni della convergenza in coerenza con gli obiettivi specifici e operativi del Pon R & C;

Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i presidenti delle Regioni della convergenza, per l'attuazione del Pon R & C;

Visto il primo comma dell'articolo 3 del predetto protocollo nel quale è previsto che "... per dare attuazione ai contenuti del protocollo d'intesa il Miur e le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia si impegnano alla definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro (Apq), individuati quali principali strumenti operativi di attuazione del Pon ricerca e competitività";

Visti gli Apq sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il Miur, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) e tre delle Regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;

Visto l'Apq sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il Miur, il Mise e la Regione Siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;

Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 "Modalità

procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01";

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L n. 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione europea 96/280/Ce del 3 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale delle attività produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese" (Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità

regionale per il 2007-2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006);

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle Pmi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 194 del 18 agosto 2006);

Visto il regolamento Ce n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore — "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006), e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Ce n. 2006/C 323/01 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca & sviluppo e innovazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (aiuto di Stato n. 324/2007);

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 82 del 1° aprile 2008);

Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 155 del 20 giugno 2008);

Visto il regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Gazzetta ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985) legge quadro per l'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica — Murst (ora Miur) del 25 marzo 1994 (Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994) che individua i parchi scientifici e tecnologici;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5", recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, così come integrata e modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 — Supplemento ordinario n. 136);

Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'azione "Interventi di sostegno alla ricerca industriale" prevista nell'ambito dell'obiettivo operativo "Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" del Pon R & C, attraverso il ricorso alle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Considerato altresì opportuno procedere all'emanazione di un invito rivolto a progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione, in coerenza con le disposizioni del richiamato articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai quali sono destinate risorse comunitarie (Fesr) e nazionali (Fdr), per un importo complessivo pari a 465 milioni di euro;

Viste le disponibilità del Fondo per l'agevolazione alla ricerca (Far) per l'anno 2009;

Visto in particolare, l'articolo 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le modalità per la selezione e il sostegno a progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione presentati in conformità a inviti emanati dal Miur per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visti inoltre i criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare sul Pon R & C presentati nel Comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;

Viste le indicazioni formulate dal tavolo tecnico previsto dal citato protocollo di intesa, istituito con decreto ministeriale n. 624/Ric del 22 ottobre 2009, riferite alle priorità strategiche, settori di intervento e dimensione degli investimenti da attuare in relazione alla linea di intervento n. 1 indicata negli Apq richiamati;

Visto il decreto ministeriale n. 876/Ric. del 1° dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 al registro 7, foglio n. 202 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato i settori/ambiti di intervento e le risorse comunitarie (Fesr) e nazionali (Fdr e Far) per la pubblicazione di un invito finalizzato all'attuazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione nei settori/ambiti ivi indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto l'invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione, predisposto dall'autorità di gestione del Pon R & C in coerenza con le indicazioni, in termini di settori/ambiti e risorse, riportate nel citato decreto n. 876/Ric. del 1° dicembre 2009 e trasmesso con nota prot. n. 9 del 12 gennaio 2010;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione, come da disposizioni dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, del suddetto invito predisposto e trasmesso dall'autorità di gestione;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e ambiti di intervento

1. Ai fini dell'attuazione dell'azione interventi di sostegno della ricerca industriale prevista nell'ambito dell' Asse I — Sostegno ai mutamenti strutturali del Programma operativo nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (di seguito Pon R & C) per le Regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione — Fdr), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito Miur) intende promuovere progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché i correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, in grado di innalzare il contenuto scientifico-tecnologico di prodotti e/o processi e/o servizi e concorrere in tal modo allo sviluppo di strategie di riposizionamento competitivo delle imprese.

2. L'azione d'interesse si ascrive alla complessiva strategia del Pon R & C, finalizzata sia al sostegno di mutamenti strutturali dell'economia delle Regioni della convergenza, sia al rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico per la transizione all'economia della conoscenza e all'irrobustimento del contesto innovativo dei territori interessati.

3. Gli interventi promossi con il presente invito, in coerenza con l'obiettivo operativo in cui si colloca l'azione interventi di sostegno alla ricerca industriale, mirano nello specifico a diversificare la specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della convergenza sostenendo la nascita, il potenziamento e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile delle stesse.

4. Nel rispetto dei principi di unitarietà su cui fa perno la politica settoriale per la ricerca e l'innovazione e dei principi che informano il Pon R & C, si procederà a sostenere finanziariamente interventi che risulteranno sinergici alle azioni da realizzare nell'ambito dei programmi operativi regionali. Pertanto gli stessi dovranno collocarsi o comunque mirare alla frontiera tecnologica, caratterizzarsi per una significativa dimensione finanziaria, nei limiti indicati al successivo articolo 4, e promuovere una fattiva collaborazione tra imprese e tra queste ed organismi di ricerca.

5. In particolare saranno ritenuti prioritari i progetti che, riconducibili ad un obiettivo strategico unitario e basandosi su una stretta collaborazione tra grandi imprese e piccole e medie imprese (di seguito denominate Pmi), concorreranno in maniera integrata sia all'upgrading tecnologico delle imprese di minori dimensioni sia allo sviluppo di specifici settori economici/filiere ritenuti strategici a livello nazionale, anche attraverso il conseguimento coordinato di una pluralità di risultati attesi.

6. Al fine di stimolare processi di osmosi di conoscenze e competenze tra le Regioni della convergenza e contesti più avanzati a livello nazionale, nonché di favorire l'attrazione di investimenti nelle suddette Regioni, gli interventi inoltre potranno prevedere l'espletamento di attività svolte fuori dai territori della convergenza, per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.

7. I settori/ambiti di riferimento sono stati definiti nell'ambito degli Accordi di programma quadro (Apq), di cui alle premesse, in considerazione delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo competitivo dei sistemi economici delle Regioni della convergenza, nonché degli elementi di coerenza con le priorità del Programma nazionale della ricerca (PNR), del Pon R & C e dei Programmi operativi regionali (Por), nonché delle strategie regionali della ricerca. Essi afferiscono a:

Settore/ambito: Ict.

Tecnologie Ict e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese dalla pubblica amministrazione e/o per lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni e/o piattaforme di calcolo ad alte prestazioni.

Settore/ambito: materiali avanzati.

Metodologie e tecnologie per la progettazione, la realizzazione e il controllo di materiali ad alto contenuto tecnologico, della funzionalizzazione superficiale dei materiali, nonché della funzionalizzazione di materiali massivi per applicazioni di impatto rilevante in differenti settori.

Settore/ambito: Energia e risparmio energetico.

Sviluppo di tecnologie, prodotti e processi per le energie rinnovabili e/o per l'utilizzo razionale dell'energia e/o per l'efficienza energetica.

Settore/ambito: Salute dell'uomo e biotecnologie.

Sviluppo di nuove tecnologie e prodotti in campo farmaceutico e/o biomedicale e/o di tecniche avanzate nella diagnosi e prognosi.

Settore/ambito: Sistema agroalimentare.

Tecnologie e processi per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti del comparto agroalimentare, zootecnico e ittico, finalizzati anche al miglioramento della eco-compatibilità e/o della sicurezza delle produzioni alimentari.

Settore/ambito: Aerospazio/aeronautica.

Sviluppo di tecnologie innovative per componenti, strutture e sistemi nel settore aerospaziale e/o per la realizzazione di sistemi complessi di monitoraggio, sorveglianza, assistenza e riparazione.

Settore/ambito: Beni culturali.

Tecniche e tecnologie per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

Settore/ambito: Trasporti e logistica avanzata.

Sviluppo e messa a punto di sistemi e tecnologie per la realizzazione di vettori di trasporto e per il miglioramento della logistica dei trasporti terrestri e navali e della mobilità delle persone e delle merci.

Settore/ambito: Ambiente e sicurezza.

Tecnologie di analisi, monitoraggio e controllo per la tutela dell'ambiente e/o per il miglioramento della conservazione e utilizzazione dell'ambiente marino; sistemi integrati per la sicurezza, per il controllo, il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali, delle infrastrutture e per la gestione di emergenze e la sicurezza.

8. I soggetti, di cui al successivo articolo 3, sono pertanto invitati a presentare, nei suddetti settori/ambiti, progetti caratterizzati dal forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive, anche riferite ad attività di ricerca nel campo delle nanotecnologie, con particolare attenzione ai benefici generati dai percorsi di convergenza delle tecnologie stesse, per l'innovazione di prodotti, processi e servizi, mirati sia al potenziamento della competitività dei sistemi produttivi sia al miglioramento della qualità della vita, della salute, della sicurezza e del benessere.

Le ricadute in più settori/ambiti dei risultati attesi e la valorizzazione di attività produttive strategiche per lo sviluppo delle aree interessate, comunque di carattere sovra-regionale, si configurano tra le finalità perseguite dal presente invito.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria vigente, ai fini del presente invito s'intende per:

a) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

b) Sviluppo sperimentale: attività consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

e) Organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

le imprese in grado di esercitare influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo, né ai risultati prodotti.

f) Piccole e medie imprese (Pmi): le imprese di piccole e medie dimensioni che rientrano nei parametri stabiliti nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000.

g) Grandi imprese (GI): tutte le imprese che non rientrano nella categoria di cui al precedente paragrafo f) del presente articolo.

Articolo 3

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui all'articolo 1 del presente invito, uno o più dei seguenti soggetti ex articolo 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, anche in forma associata ai sensi del successivo comma 3:

a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;

b. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a., b., c.;

e. consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a., b., c., d.; il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

f. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione Murst del 25 marzo 1994 (Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994).

2. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione. L'organizzazione dovrà essere mantenuta almeno per cinque anni dal termine effettivo di conclusione del progetto.

3. I soggetti di cui alle lettere a., b., c., d., e. del precedente comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con università, enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi ed altri organismi di ricerca, costituiti o con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, ovvero ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tali casi la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a., b., c., d., e. deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

Le imprese, inoltre, possono presentare domanda di agevolazione al presente invito anche costituite secondo le modalità previste dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni richiamata nelle premesse, limitatamente alle reti di imprese.

4. Nel caso in cui i soggetti proponenti presentino un progetto in forma congiunta o associata, dovrà essere espressamente indicato, secondo le modalità riportate nella modulistica, il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l'organo comune nell'ipotesi di reti di imprese, che assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con il Miur per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti qualora riuniti in forma associata.

Articolo 4

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Le attività di ricerca dovranno ricomprendere attività non preponderanti di sviluppo sperimentale; in ogni caso l'importo dei costi ammissibili al cofinanziamento riferito a queste ultime attività deve essere inferiore al 50% del totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili relativi al progetto di ricerca.

2. Una pluralità di progetti, in numero minimo essenziale di tre, presentati da soggetti differenti potranno essere inquadrati dai relativi proponenti in una strategia unitaria di sviluppo di settore/filiera ("costellazione di progetti"). Detta strategia, sottoscritta da ciascun soggetto proponente, dovrà evidenziare gli elementi di integrazione e sinergia anche a carattere sovra-regionale, secondo le modalità previste al successivo comma 7.

Il documento illustrativo della "costellazione di progetti" dovrà essere allegato a ciascun progetto presentato. I predetti progetti dovranno comunque caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi di ricerca dichiarati e saranno pertanto valutati singolarmente. Nel caso in cui il Ministero dovesse accertare la sussistenza di elementi che riconducano una "costellazione di progetti" alle caratteristiche dei grandi progetti, così come individuate dagli articoli 39 e 40 del regolamento (Ce) n. 1083/2006, i progetti ad essa afferenti saranno esclusi dal cofinanziamento.

In considerazione della rilevanza di tali progetti per lo sviluppo di settori/filiere, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e realizzativi dichiarati, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio) potrà essere altresì riconosciuta una priorità nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo Rafforzamento del sistema produttivo del Pon R & C e le azioni previste.

3. Al fine di favorire l'affermazione delle imprese di piccola e media dimensione quali partner tecnologici di grandi imprese, i progetti di cui al precedente comma dovranno prevedere una partecipazione delle Pmi alle attività di ricerca non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. del successivo comma 5.

4. Ciascun progetto dovrà fare riferimento ad uno solo dei settori/ambiti di cui al precedente articolo 1 e descrivere analiticamente i risultati attesi, che dovranno essere strettamente coerenti con le finalità sia del presente invito sia degli accordi di programma quadro, di cui alle premesse, nonché più specificatamente della linea di intervento n. 1 aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori in essi richiamata.

5. La proposta, elaborata sulla base della modulistica prevista in allegato al decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attualizzata sulla base delle disposizioni del Pon R & C, dovrà esplicitare in particolare i seguenti elementi progettuali:

a. sintesi del progetto, da elaborare anche in lingua inglese, che evidenzi i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;

b. obiettivo generale del progetto, evidenziandone gli elementi di coerenza con le strategie del Pon R & C, d'integrazione con le politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, di rispetto dei principi orizzontali;

c. articolazione complessiva del progetto in attività di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale e attività di formazione di capitale umano previste, esplicitandone gli elementi di organicità e coerenza;

d. attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e relativa localizzazione nel territorio delle Regioni della convergenza;

e. l'impegno dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (soggetti ai quali viene affidata una quota di attività di ricerca non superiore al 20% del costo complessivo del progetto), distinto in relazione a ciascuna attività prevista nella proposta progettuale;

f. sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere che saranno oggetto dell'attività di verifica di cui al successivo comma 9;

g. modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

h. costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;

i. cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

j. elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;

k. novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito;

l. qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;

m. capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;

n. capacità della proposta di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese proponenti;

o. capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;

p. valore economico-occupazionale dei risultati attesi;

q. impatto atteso sul riposizionamento strategico del sistema socio-economico delle Regioni della convergenza.

6. Con riferimento alla lettera f. del precedente elenco, la verifica e validazione dei risultati, dovrà prevedere uno o più dei seguenti elementi:

realizzazione a livello prototipale di dimostratori, idonei a verificare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche preferibilmente di rilevante interesse socio-economico;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di qualità della vita, competitività, affidabilità, sicurezza e impatto ambientale;

verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici.

7. Per le proposte di cui al comma 2 del presente articolo, il progetto dovrà essere corredato da un programma di sviluppo di filiera/settore, in cui saranno evidenziati:

a. gli elementi informativi atti ad identificare la "costellazione" e i progetti ad essa afferenti;

b. gli elementi di contesto e una breve analisi di settore/filiera di riferimento, anche con particolare attenzione alla capacità di connessione con distretti tecnologici e produttivi, centri di competenza e sistemi territoriali orientati al trasferimento tecnologico, operanti nelle Regioni della convergenza;

c. l'obiettivo strategico che la "costellazione di progetti" intende perseguire in termini di avanzamento tecnologico e sviluppo competitivo del settore/filiera di riferimento;

d. il contributo di ciascun progetto al raggiungimento dell'obiettivo strategico dichiarato;

e. ogni elemento atto a dimostrare autonomia funzionale e autoconsistenza degli obiettivi di ricerca di ciascuna proposta facente parte della "costellazione di progetti".

8. La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

9. In ciascun progetto devono essere esplicitati gli obiettivi intermedi da realizzare in itinere, che saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo affidate a soggetti esterni indipendenti.

Il Miur, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche, in applicazione del criterio della condizionalità, si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi.

10. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o in forma di reti di imprese, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.

11. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ogni proposta deve inoltre essere corredata da uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca, coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto e il cui costo sia non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, pena l'inammissibilità della domanda.

Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 (dodici) mesi ed essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato, nonché di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte.

12. In relazione agli obiettivi generali del Pon R & C, le attività di ricerca e formazione inerenti i settori/ambiti elencati all'articolo 1 del presente invito, a pena di inammissibilità, devono essere interamente sviluppate nelle aree territoriali delle Regioni della convergenza per il periodo 2007-2013, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 6 del presente invito.

13. Il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere inferiore a 5 milioni di euro e superiore a 25 milioni di euro, mentre il costo sostenuto dalla singola impresa proponente non può superare i 10 milioni di euro, in rapporto a ciascun progetto.

14. Pena l'esclusione dal cofinanziamento, un medesimo soggetto imprenditoriale non può presentare, anche in forma congiunta o associata, ovvero in forma di reti di imprese, più di due progetti nell'ambito di una stessa "costellazione" di cui al precedente comma 2, né partecipare a più di tre "costellazioni". In ogni caso complessivamente lo stesso soggetto non può presentare, anche in forma congiunta o associata, ovvero in forma di reti di imprese, più di quattro progetti nell'ambito delle "costellazioni" predette.

Articolo 5

Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 del presente invito sono cofinanziati con risorse a carico del Pon R & C con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e sul Fondo di rotazione (Fdr) pari a complessivi 465 milioni di euro, così individuate per le singole Regioni della convergenza:

Regione Calabria 80 milioni di euro;

Regione Campania 145 milioni di euro;

Regione Puglia 150 milioni di euro;

Regione Sicilia 90 milioni di euro.

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attività al di fuori delle Regioni della convergenza per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del presente invito, i costi relativi alle suddette attività saranno cofinanziati con risorse aggiuntive a carico del Miur a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far) pari a complessivi 100 milioni di euro, di cui alle premesse, fino alla concorrenza della disponibilità esistente.

2. Le risorse relative ad ogni Regione , di cui al precedente comma 1, saranno assorbite tenuto conto, per ciascun progetto, dei costi ritenuti ammissibili riferiti alla effettiva localizzazione nelle suddette Regioni delle attività ad essi correlate, fino all'esaurimento delle risorse complessive disponibili, previste dal presente invito.

3. Le risorse riferibili ad una o più Regioni , ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, potranno essere utilizzate per accrescere le quote delle restanti Regioni , fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse previsto per ciascuna Regione secondo i criteri di riparto stabiliti in sede di protocollo d'intesa e degli Apq di cui alle premesse, che sarà assicurato mediante gli eventuali atti integrativi richiamati dai predetti accordi.

4. Qualora risultassero ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente invito, sentito il parere del tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, il Miur, considerata la validità dei progetti stessi, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria disponibile dell' Asse I sostegno ai mutamenti strutturali del Pon R & C, relativamente all'ammontare di competenza del Miur. Analogamente, tenuto conto della dimensione sovra-regionale, delle potenziali ricadute e del forte impatto atteso, settoriale o di filiera, potranno altresì essere utilizzate risorse aggiuntive dei programmi operativi regionali, ove ritenuto strategico per lo sviluppo riferito al complesso delle Regioni della convergenza dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse.

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le agevolazioni previste dal presente invito sono concesse, nei limiti della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, nella forma del contributo nella spesa.

2. Le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:

50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;

25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.

3. Per i progetti presentati da Pmi, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. A tal fine, per i progetti proposti congiuntamente o in forma associata da più imprese, ovvero per i progetti presentati da reti di imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette.

4. A concorrenza di un'intensità massima dell'80% in Esl, l'intensità d'aiuto è aumentata del 15%:

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere da a. a d. indipendenti l'uno dall'altro. Sussiste tale collaborazione quando: i) nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto; ii) il progetto prevede la collaborazione di almeno una Pmi.

oppure

se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, e università e/o enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche e/o Enea e/o Asi e/o altri organismi di ricerca e sussistano le seguenti condizioni: i) l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto; ii) l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva.

5. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate, ove ricorrano le condizioni, non si applicano all'organismo di ricerca, come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e pertanto allo stesso sarà applicata un'intensità di aiuto pari all'85%.

In applicazione del punto 5.1.2 della predetta disciplina, inoltre, nel caso in cui la sovvenzione destinata all'organismo di ricerca sia qualificabile, a sua volta, come aiuto di Stato, ai sensi del punto 3.2.2 della predetta disciplina, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto non potranno superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

6. Ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto ministeriale n. 593/2000, gli interventi a favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

Articolo 7

Determinazione e ammissibilità dei costi

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, comprendono:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).

b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

d. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca.

e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 593/2000, riferite ad attività di formazione comprendono:

a. costo del personale docente;

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di Iva nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Articolo 8

Modalità di presentazione delle domande

1. I progetti devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico Sirio (http://roma.cilea.it/Sirio), che sarà attivo a partire dal 10 febbraio 2010, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 aprile 2010.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) — Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca — Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca — Ufficio VI — piazzale J.F. Kennedy, 20 — 00144 Roma. La relativa busta dovrà recare gli estremi identificativi dell'invito e del settore prescelto.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal Miur esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Miur, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 9

Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei progetti

1. Non sono ammissibili e pertanto non potranno accedere alla successiva fase istruttoria i progetti:

pervenuti al Miur con modalità e termini differenti da quelli indicati dal precedente articolo 8;

presentati da co-proponenti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;

in cui le quote di partecipazione dei co-proponenti non rispettino i vincoli di cui agli articoli 3 e 4 del presente invito;

in cui le sedi di svolgimento delle attività risultino diverse dalla Regioni della convergenza, salvo quanto disposto dall'articolo 1 comma 6 del presente invito;

in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo e di durata di cui all'articolo 4 del presente invito;

la cui documentazione risulti incompleta, ivi inclusa la dichiarazione che dovrà essere resa da ciascuna impresa proponente di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, e, in ogni caso, di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) 659/1999, oppure di avere rimborsato le relative somme secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento.

2. La selezione, condotta sui progetti ritenuti ammissibili alla fase istruttoria, sarà effettuata dal Comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 29 luglio 1999, n. 297, nel rispetto della normativa di riferimento. Il Comitato opererà avvalendosi di panel di esperti individuati dalla competente Direzione generale del Miur e prescelti secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti all'apposito albo ministeriale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999.

3. Per i soli progetti presentati da grandi imprese, ovvero per progetti di ricerca presentati da Pmi dal costo pari o maggiore a 7,5 milioni di euro, il suddetto Comitato valuta la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui al punto 6 della nuova disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.

4. Il predetto Comitato, avvalendosi dei panel di esperti di cui al precedente comma 2, valuterà i progetti con riferimento a ciascun settore/ambito, nel rispetto dei criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del Pon R & C, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 593/2000, attribuendo un valore compreso tra 0 e 10 a ciascuno dei seguenti criteri moltiplicato per il rispettivo peso, assicurandone l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione:

a. qualità dei proponenti il progetto, in termini di competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca rispetto al settore/ambito prescelto, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico (peso 1,5);

b. qualità tecnico-scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento prescelto, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalità del presente invito (peso 2,5);

c. fattibilità del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti (peso 0,7);

d. sostenibilità del progetto, in termini di adeguatezza delle risorse complessive, finanziarie, strumentali e organizzative, previste per lo svolgimento dello stesso (peso 0,7);

e. rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore/ambito di interesse, e/o alla capacità delle stesse di ridurre la distanza dalla frontiera tecnologica nel settore/ambito di riferimento (peso 1,8);

f. integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano (peso 0,6);

g. tipologia e qualità delle azioni previste volte ad incentivare lo sviluppo di attività di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (p.e. distacco di personale tecnico-scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca) (peso 0,6);

h. valore economico-occupazionale dei risultati attesi (peso 0,6).

La valutazione di tale prima fase sarà espressa mediante un valore numerico definito dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun criterio.

I progetti che nella graduatoria così formata avranno ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti saranno trasmessi al soggetto convenzionato e all'esperto scientifico del panel di cui al precedente comma 2, per l'espletamento dell'attività istruttoria di specifica competenza.

5. Il citato Comitato, tenuto altresì conto degli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente comma, procederà a valutare i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a. complementarietà e coerenza della proposta con le strategie previste dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria in materia di ricerca e innovazione, nonché con i principi orizzontali (partenariato, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili, sostenibilità ambientale) (max 6 punti);

b. complementarietà e coerenza della proposta con le strategie previste dalla programmazione regionale in materia di ricerca e innovazione e in particolare con le priorità settoriali previste dai singoli accordi di programma quadro in relazione alla linea di intervento n. 1 aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori in essi richiamata (max 10 punti);

c. rilevanza dei risultati attesi rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale e capacità degli stessi di generare ricadute positive in più settori/ambiti previsti dall'invito (max 10 punti);

d. ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese (max 10 punti);

e. ricadute dei risultati attesi in termini di valorizzazione di attività strategiche per lo sviluppo delle aree della convergenza anche di dimensione sovra regionale, comunque in coerenza con le strategie regionali (max 8 punti);

f. capacità del progetto di rafforzare collaborazioni con Università/organismi pubblici di ricerca, nonché di potenziare reti di eccellenza e/o di competenza pubblico-private, con particolare riferimento ai soggetti localizzati nei territori delle convergenza (max 8 punti).

Saranno giudicati ammissibili al cofinanziamento esclusivamente i progetti che avranno maturato in questa seconda fase di valutazione almeno 36 punti.

6. Il Comitato di cui al precedente comma 2, a seguito dell'attività valutativa espletata, verificherà, per i progetti che avranno superato la seconda fase, il permanere della condizione minima essenziale di tre progetti per l'identificazione delle "costellazioni", di cui all'articolo 4, comma 2 del presente invito.

I progetti, per i quali tale verifica darà esito positivo, saranno singolarmente valutati dal Comitato sulla base del criterio "Livello di coerenza del progetto con la strategia unitaria di sviluppo di settore/filiera individuata dalla "costellazione di progetti" di appartenenza", per il quale sarà attribuito un punteggio massimo per progetto pari a 8.

7. Il Comitato, dopo avere concluso l'attività di verifica e valutazione di cui ai commi precedenti, elabora la graduatoria unica finale, sulla base del punteggio cumulato tra la prima e la seconda fase con riferimento a ciascun progetto e, esclusivamente per i progetti afferenti a "costellazioni", del punteggio acquisito nella fase di valutazione predetta.

8. Il Miur, acquisita la graduatoria dal Comitato, procede a scorrere la stessa in ordine di punteggio e a cofinanziare i progetti utilmente collocati che abbiano raggiunto complessivamente almeno 96 punti garantendo un'attribuzione di risorse per ciascuna Regione nei limiti della ripartizione di cui al precedente articolo 5. Nel caso in cui i progetti ammissibili al cofinanziamento prevedano lo svolgimento di attività in più Regioni della convergenza, e le risorse disponibili di una o più Regioni risultino esaurite, gli stessi sono considerati idonei al cofinanziamento a valere su eventuali risorse aggiuntive.

9. A parità di punteggio sarà data priorità al cofinanziamento delle proposte che avranno maturato un punteggio più elevato nella prima fase di valutazione, di cui al precedente comma 4.

10. I progetti idonei, ma non cofinanziabili per mancanza di risorse, utilmente collocati in graduatoria, ove ritenuti funzionali alle strategie nazionali e regionali dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, ferma restando la possibilità di utilizzare risorse residue e/o aggiuntive come illustrato all'articolo 5 del presente invito, potranno eventualmente essere in seguito ammessi al cofinanziamento attraverso risorse non utilizzate da una o più Regioni , ovvero in caso di rimodulazione dei costi in sede di istruttoria dei progetti approvati, ovvero in caso di rinuncia da parte dei soggetti attuatori di progetti già ammessi al cofinanziamento.

Articolo 10

Modalità di erogazione del cofinanziamento

1. L'erogazione del cofinanziamento è disposta secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di rotazione legge n.183/1987), successivamente alla stipula del contratto ed alla presentazione della relativa fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000.

Articolo 11

Obblighi dei soggetti proponenti

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, potranno essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, saranno regolati da apposito contratto di finanziamento.

In particolare i beneficiari delle operazioni sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, così come previsto dall'articolo 8 del regolamento (Ce) 1828/2006; gli stessi dovranno accettare di essere inseriti nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito del Pon R & C, in ottemperanza del disposto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) 1828/2006.

2. Il Miur, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto di cui al precedente comma, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del cofinanziamento.

Articolo 12

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente invito è : Fabio Filocamo — dirigente dell'Ufficio VI — Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca — Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — tel. 06-97727040.

2. Il presente invito, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, è disponibile sul sito www.ponrec.it.

3. Ogni richiesta di informazioni potrà essere inoltrata al Miur via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente invito, si osservano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 gennaio 2010 Il direttore generale: Agostini

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