Sentenza Tar Veneto 22 maggio 2009, n. 1539
Energia - Diritto processuale amministrativo - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Articolo 23-bis L. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione
Le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 luglio 2007, n. 9). (Fattispecie relativa all’impugnazione dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ex articolo 12, comma 1, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387).
Tar Veneto
Sentenza 22 maggio 2009, n. 1539
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto Sezione Terza
ha pronunciato la presente
Sentenza
(omissis)
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2161 del 2008:
— della deliberazione della Giunta regionale 1521 del 17 giugno 2008, avente ad oggetto “(…) Srl di Padova. Autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 Mw alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
— del parere 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi;
quanto al ricorso n. 2163 del 2008:
— della deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008, avente ad oggetto “(…) Srl di Padova. Autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 Mw alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
— del parere 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi;
quanto al ricorso n. 2273 del 2008:
— della deliberazione della Giunta regionale 1521 del 17 giugno 2008, avente ad oggetto “(…) Srl di Padova. Autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 Mw alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
— del parere 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (…) Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2009 il dott. (…) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
La ditta (…), il 17 gennaio 2007, ha presentato istanza alla Regione al fine di ottenere, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio, nel territorio del Comune di Rovigo, di un impianto di cogenerazione, alimentato da olio vegetale, con potenza termica totale introdotta nei due motori pari a 59,5 Mwt, al fine di ottenere una potenza elettrica unitaria dell’ordine di 14 Mwe per un totale di 28 MWe e una quantità di calore di circa 29,6 Mwt ricavata dal raffreddamento dell’olio di lubifricazione, dell’aria di combustione e dell’acqua di raffreddamento dei cilindri.
Il progetto prevede inoltre che una parte del calore prodotto venga reso disponibile ed utilizzato tramite una rete di riscaldamento a servizio dell’abitato di Borsea, per circa 11 Mwt sotto forma di acqua calda a 85°C.
In data 13 febbraio 2007 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387.
Il 26 luglio 2007, si è riunita la Commissione tecnica regionale sezione Ambiente (che ha il compito di definire sul piano dell’istruttoria tecnica la posizione della Regione da esprimere in seno alla conferenza di servizi) esprimendo il proprio parere favorevole, con prescrizioni.
Il 21 settembre 2007, nell’ambito della conferenza di servizi, la Regione ha comunicato al Comune di Rovigo, che in precedenza ne aveva indicato la necessità, l’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, per il quale era già stato pubblicato l’avviso su un quotidiano.
Il 17 aprile 2008, si è svolta l’ultima seduta della conferenza di servizi nella quale i rappresentanti della Provincia di Rovigo e del Comune di Rovigo hanno espresso – in forma scritta mediante il deposito di un documento – il proprio parere negativo.
Con deliberazione della Giunta regionale 1521 del 17 giugno 2008, cui è allegato il parere 3451 del 26 luglio 2007, reso dalla Commissione tecnica regionale Sezione ambiente, è stato infine approvato il progetto.
Nella deliberazione si afferma che il Comune e la Provincia avrebbero espresso un parere favorevole sul piano tecnico, e un parere negativo sul piano politico.
Tale provvedimento viene impugnato con ricorso r.g. n. 2161 del 2008 dal Comune di Rovigo per le seguenti censure:
I) violazione dell’articolo 7 del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, e degli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, e difetto di istruttoria, perché l’impianto, che per una parte è compreso in zona soggetta a vincolo paesaggistico e supera le soglie dimensionali previste nell’allegato C3 della legge regionale, non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale che deve precedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
II) violazione dell’articolo 7 del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, e dell’articolo 20 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 , nonché dell’allegato IV, punto 2, lettera a), come modificato dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede l’obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw termici, ovvero violazione dell’articolo 23, comma 1, lettera c), e dell’allegato III, parte seconda, punto 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, in quanto l’impianto ricade in area nella quale sono stati superati gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa comunitaria;
III) difetto di istruttoria perché il Comune e gli altri enti presenti nella commissione tecnica regionale, non hanno potuto svolgere approfondimenti istruttori volti all’espressione del proprio parere in ordine all’autorizzazione integrata ambientale, essendo stati messi al corrente solo successivamente dell’attivazione della relativa procedura;
IV) violazione degli articoli 5 e 7 del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, per carenze nell’indicazione dei livelli di emissione in atmosfera, dei flussi di inquinanti, e delle ricadute sul bilancio energetico;
V) erronea indicazione del contenuto dei pareri espressi dalla Amministrazione in seno alla conferenza di servizi, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, perché sono stati qualificati come favorevoli sul piano tecnico dei pareri negativi, e non sono state considerate le prescrizioni indicate dal Comune;
VI) violazione dell’articolo 5 del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, perché non sono stati assolti gli oneri di trasparenza, informazione al pubblico e di partecipazione prescritti per l’autorizzazione integrata ambientale la cui domanda è stata presentata il 25 giugno 2007, e di cui è stata data notizia al Comune, oralmente, in data 21 settembre 2007.
I medesimi provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Comune di Rovigo sono impugnati anche dalla Provincia di Rovigo con ricorso r.g. 2273 del 2008, per le seguenti censure:
I) violazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, perché l’impianto, che per una parte è compreso in zona soggetta a vincolo paesaggistico e supera le soglie dimensionali previste nell’allegato C3 della legge regionale, non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale;
II) difetto di istruttoria e violazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, perché il Comune e gli altri enti presenti nella commissione tecnica regionale, non hanno potuto svolgere approfondimenti istruttori volti all’espressione del proprio parere in ordine all’autorizzazione integrata ambientale, essendo stati messi al corrente solo successivamente dell’attivazione della relativa procedura;
III) travisamento ed erronea considerazione del parere reso dalla Provincia qualificato come favorevole anziché contrario;
IV) omesso adempimento delle valutazioni previste dalla procedura relativa all’autorizzazione integrata ambientale di cui al Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, relativamente alle emissioni, in quanto si è fatto riferimento ai limiti di legge anziché alla riduzione al minimo dell’inquinamento;
V) omessa prescrizione della contestualità tra attivazione del teleriscaldamento e dell’impianto;
VI) violazione dei termini di conclusione dei lavori della conferenza di servizi.
I medesimi provvedimenti sono impugnati anche dai Comuni di Pontecchio Polesine e di Borsaro, confinanti con il sito di insediamento di Borsea, con ricorso r.g. 2163 del 2008, per le seguenti censure:
I) illegittimità derivata dell’autorizzazione dall’inesistenza – nullità delle determinazioni della conferenza di servizi prive della sottoscrizione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti;
II) violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, qualificato come perentorio, previsto dall’articolo 12, comma 4, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387;
III) violazione dell’articolo 20 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 , nonché dell’allegato IV, punto 2, lettera a), come modificato dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede l’obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw termici, ovvero violazione dell’articolo 23, comma 1, lettera c), e dell’allegato III, parte seconda, punto 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, in quanto l’impianto ricade in area nella quale sono stati superati gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa comunitaria;
IV) violazione della direttiva 337/85/Cee del 27 giugno 1985, dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e dell’articolo 4, comma 2, e dell’allegato C3 lett. a) e dell’allegato D) lettere b), ed e1) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, per l’omessa sottoposizione del progetto, nonostante una parte di esso ricada in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, a valutazione di impatto ambientale;
V) travisamento e difetto di presupposti per la mancanza di prescrizioni vincolanti circa la realizzazione della rete di teleriscaldamento;
VI) violazione dell’articolo 5 comma 1, lettera I) del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 relativamente all’omessa descrizione delle eventuali alternative da prendere in esame nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale;
VII) travisamento e difetto di motivazione in ordine alla erronea qualificazione come favorevoli dei pareri resi dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di Rovigo;
VIII) violazione della deliberazione della Giunta regionale 3375 del 7 novembre 2006, e contraddittorietà, per il mancato accertamento del rispetto della condizione che il combustibile – olii vegetali – sia reperito da colture di provenienza regionale e del rispetto della percentuale di olii provenienti dall’estero.
In tutti e tre i giudizi si sono costituiti la Regione Veneto e la controinterssata (…) Srl, chiedendo la reiezione dei ricorsi perché infondati.
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2009, in prossimità della quale l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in data 17 aprile 2009, hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, le cause sono state trattenute in decisione.
Diritto
1. I ricorsi, rivolti contro i medesimi provvedimenti, devono essere riuniti in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi.
1.1 Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione con cui i ricorrenti nel corso della trattazione orale hanno lamentato, chiedendone lo stralcio, l’inammissibilità delle memorie depositate in giudizio in data 17 aprile 2009, dalla Regione e dalla controinteressata, in violazione del termine di cui all'articolo 23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
L’amministrazione resistente e la Società controinteressata obiettano che il deposito dovrebbe considerarsi tempestivo, in quanto nella controversia, che ha ad oggetto l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che costituiscono opere "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, dovrebbe trovare applicazione la dimidiazione dei termini processuali disposta dalla lettera b), dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1934, per quanto concerne i ricorsi proposti avverso i “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità , ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere".
Al riguardo il Collegio osserva che la disposizione richiamata pone il riferimento ai provvedimenti relativi all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in stretta connessione al previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica e quindi le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 luglio 2007, n. 9).
Ne discende che appare dubbia l’applicabilità del rito abbreviato alla presente controversia ove è impugnato un provvedimento di tipo meramente autorizzatorio, non preceduto da procedimenti amministrativi di confronto concorrenziale, e che non riguarda procedure di espropriazione di aree destinate alla realizzazione dell’opera.
Nondimeno la non univoca formulazione della disposizione giustifica il riconoscimento dell’errore scusabile e pertanto il deposito delle memorie può essere giudicato ammissibile (per una fattispecie analoga cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4058).
2. Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Con il primo motivo del ricorso r.g. 2161 del 2008, proposto dalla Provincia di Rovigo, il primo motivo del ricorso r.g. 2273 del 2008, proposto dal Comune di Rovigo, e il quarto motivo proposto con ricorso r.g. 2163 del 2008, dai Comuni di Pontecchio Polesine e di Borsaro, i ricorrenti lamentano la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale che sarebbe imposta dalla circostanza che una parte di esso ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico e che l’impianto supera la soglia dimensionale di 50 Mw prevista dall’allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
2.1 Per comprendere i termini della censura, è necessario premettere che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione con potenza termica totale pari a 59,5 Mwt.
Tale progetto, come risulta dalla lettura del parere n. 3451 espresso dalla Commissione tecnica regionale il 26 luglio 2007, prevede che l’approvvigionamento del combustibile, anziché esclusivamente su gomma (che avrebbe reso necessario il transito di 4 o 5 autobotti al giorno) debba avvenire dal Canal Bianco, un vicino corso d’acqua navigabile, tramite bettoline, e che il convogliamento del carburante alle cisterne avvenga attraverso una conduttura, indicata nel progetto come pipe line, previa costruzione di una banchina d’attracco (cfr. il punto 3 del dispositivo del parere ove si prevede anche la necessità di acquisire dal gestore della via navigabile una valutazione di sostenibilità del nuovo traffico generato dal trasporto del combustibile).
Il Canal Bianco è un corso d’acqua iscritto negli elenchi di cui al Rd 11 dicembre 1933, n. 1775, assoggettato a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 metri dalle sponde o dal piede degli argini ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2.1 La direttiva 85/337/Cee ricomprende al punto 3, lettera a), dell’allegato II, gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 Mw, tra i progetti che gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 4, n. 2, devono sottoporre a valutazione di impatto ambientale previo esame caso per caso o prefissando soglie e criteri.
La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, nel recepire la normativa comunitaria, ha previsto di sottoporre a valutazione nell’ambito dell’industria energetica gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree sensibili come individuate e classificate nell'allegato D).
Tale allegato ricomprende tra le aree sensibili sia i corsi d'acqua iscritti negli elenchi, sia gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (cfr. l’allegato C3, punto 2 “industrie energetica ed estrattiva”, lettera a, e l’allegato D, punti b ed e-1).
Nei ricorsi si denuncia l’illegittimità della mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale del progetto, che sarebbe stata necessaria in quanto parte delle opere, la conduttura e la banchina, ricadono in area sensibile.
2.3 La censura è fondata.
Dalla lettura della documentazione versata in atti non è dato comprendere per quali considerazioni l’Amministrazione regionale si sia determinata nel senso di non sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Infatti sul punto nulla emerge dalla deliberazione della Giunta regionale e dal parere della commissione tecnica, mentre i verbali delle conferenze di servizi contengono solo scarni riferimenti.
In particolare dal verbale del 6 dicembre 2007 (cfr. doc. 3 allegato alle difese della Regione), risulta che il Comune e l’Arpav avevano segnalato la necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto perché superiore alla soglia di 50 Mwt, ma la Regione, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche, ha riferito che nell’autunno del 2006 la struttura preposta alla valutazione di impatto ambientale non aveva rilevato le condizioni per avviare la procedura, senza tuttavia specificare le motivazioni della determinazione negativa, né se il progetto sul quale era stato espresso il parere richiamato fosse il medesimo.
Dallo stesso verbale risulta, inoltre, che la controinteressata, a sostegno della tesi della non necessità della valutazione di impatto ambientale, ha dichiarato che un altro progetto, qualificato come analogo a quello dalla stessa presentato, è stato autorizzato senza l’esperimento della relativa procedura.
Anche in questo caso, tuttavia, non emerge alcuna indicazione delle caratteristiche, dell’ubicazione e delle ragioni per le quali il progetto richiamato non è stato sottoposto alla valutazione.
Nel verbale del 17 aprile del 2008 (cfr. doc. 3 allegato alle difese della Regione), si rinviene un unico riferimento che non contribuisce a far comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione: vi si legge che il rappresentante della Regione “chiarisce, entrando nel merito della normativa vigente sulla Via come l’impianto in oggetto non necessiti di questo adempimento nemmeno per un tratto di pipe line, come chiesto di verificare dall’ing. (…)della Provincia”.
La Regione nelle proprie difese, pur ammettendo che la conduttura e la banchina ricadono in area sensibile, afferma la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale perché la pipe line, considerata separatamente dal progetto dell’impianto, dovrebbe essere considerata come un’opera autonoma, un oleodotto, di per sé assoggettabile a valutazione di impatto ambientale solo se di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 Km (cfr. l’allegato C3, punto 2, lettera f della legge regionale) e non quando, come nel caso di specie, ha una lunghezza di circa 300 metri, mentre l’impianto di cogenerazione di per sé non ricade in area sensibile.
2.1 Questo assunto non può essere condiviso.
Il Collegio ritiene, invero, non corretto il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale, quando per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero.
Infatti la normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull’ambiente.
Alcuni progetti, elencati all’allegato I della direttiva 85/337/Cee, sono obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione; altri, elencati nell’allegato II, tra i quali, come ricordato, vi sono gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 Mw, sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.
Nel caso all’esame la banchina e la conduttura ricadono in area sensibile e, dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell’impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono, all’evidenza, prive di una fruibilità e di un’utilità autonoma e indipendente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
In quanto tali debbono essere considerate parti del progetto che nel suo insieme, ricadendo parzialmente in area sensibile, può avere significative interazioni con l’ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
Diversamente opinando, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all’Amministrazione che di volta in volta, mediante l’eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Consiglio Stato , Sezione VI, 30 agosto 2002 , n. 4368).
Pertanto nel caso di specie, la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale comporta l’illegittimità dell’autorizzazione impugnata.
3. Nonostante il carattere assorbente del motivo, per completezza vi è da soggiungere che parimenti fondate risultano anche le censure con le quali le ricorrenti lamentano il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione della deliberazione impugnata, per aver attribuito un doppio significato, favorevole dal punto di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico, ai pareri espressi dal Comune e della Provincia di Rovigo.
In primo luogo vi è da osservare che, alla luce della vigente disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il significato da attribuire ai pareri delle amministrazioni. Ogni amministrazione deve partecipare, infatti, attraverso un unico rappresentante (cfr. l’articolo 14-ter comma 6 della legge n. 241 del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve contenere le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr. l’articolo 14 quater comma 1); l’amministrazione procedente, nell’adottare la determinazione conclusiva, deve, infine, motivare valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse (cfr. articolo 14-ter comma 6-bis), non potendo omettere di far emergere gli elementi per i quali ritiene di superare o non tener conto delle indicazioni contrarie emerse in seno alla conferenza.
In secondo luogo, deve prendersi atto che, nella specie, non vi è stata una corretta rappresentazione delle risultanze della conferenza di servizi, posto che il Comune e la Provincia hanno ufficializzato e reso in forma scritta un unico parere che contiene, senza riserve, un dissenso (per quanto concerne quello espresso dal Comune di Rovigo, motivato anche in ragione dell’omessa sottoposizione del progetto alla procedura di impatto ambientale).
In definitiva pertanto, con assorbimento delle restanti censure, i ricorsi devono essere accolti.
Le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 22 maggio 2009.