Decisione Commissione Ce 2009/240/Ce
Direttiva 2008/68/Ce - Trasporto di merci pericolose - Deroghe
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Commissione delle Comunità europee
Decisione 4 marzo 2009, n. 240
(Guue 17 marzo 2009 n. L 71)
Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali.
(2) Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.
(4) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/Ce,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.
Allegato
Note ufficiali
Gu L 260 del 30.9.2008, pag. 13.