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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Trentino Alto Adige 3 aprile 2008, n. 117

Inquinamento del suolo - Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti

Tar Trentino Alto Adige

Sentenza 3 aprile 2008, n. 117

 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — Sezione autonoma di Bolzano

composto da

(omissis)

ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso (...) presentato da

(omissis),

— ricorrente -

contro

Comune di Castelrotto, (omissis), — resistente -

e nei confronti di

(omissis),

— controinteressata -

per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Castelrotto n. 23/02 di data 30 aprile 2002, prot. n. 4516/BA/eg, notificata al sig. (...) in data  2 maggio 2002, nella parte in cui ha disposto

— l'allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40 C.c. Castelrotto fino a revoca della stessa ovvero fino al termine dei lavori di risanamento

— l'alloggio delle suddette persone, a titolo transitorio, nell'Albergo "alla Torre" di Castelrotto, a spese dei responsabili per l'inquinamento del terreno

— di ogni provvedimento dal primo presupposto, o comunque con esso, connesso, conseguente ed esecutivo, infraprocedimentale, anche non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la richiamata lettera della Provincia di data 15.4.2002, nella misura in cui il parere in essa contenuto viene fatto proprio dal Comune.

Visto il ricorso notificato il 27.06.2002 e depositato in segreteria il  4 luglio 2002 con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto dd. 21 settembre 2002 e della signora (...) ved. (...) dd. 2 settembre 2002;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12.03.2008 il consigliere (...) ed ivi sentito l'avv. (...) per il ricorrente, l'avv. (...) per il Comune di Castelrotto e l'avv. (...) per (...);

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il ricorrente risulta essere proprietario dell'edificio p.ed. 41 C.C. Castelrotto, confinante e situato a monte di quello identificato con la p.ed.40, di proprietà della (...).

In data 9 febbraio 2001, durante le operazioni di rifornimento di gasolio alla precitata p.ed. 41, questo fuoriusciva dalla cisterna, diffondendosi sul terreno circostante e riversandosi anche sulla p.ed. 40.

Il Sindaco del Comune di Castelrotto, con l'ordinanza impugnata ordinava, tra l'altro, e per quanto di interesse nel caso:

l'allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40 C.C. Castelrotto fino a revoca della stessa ovvero fino al termine dei lavori di risanamento;

l'alloggio delle suddette persone, a titolo transitorio, nell'Albergo "alla Torre" di Castelrotto, a spese dei responsabili per l'inquinamento del terreno.

L'ordinanza viene censurata con il ricorso all'esame.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

"Violazione di legge (articolo 18 Lr. 4 gennaio 1993 n. 1°, articoli 2, 4, 5 e 8 Dm 25 ottobre 1999 n. 471, articolo 98 Cost., articolo 5 Lr. 31.7.1993 n. 13) ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti legittimanti la misura adottata-travisamento-carenza di adeguata istruttoria-difetto di motivazione"

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelrotto e la controinteressata, signora (...) ved. (...), resistendo alle pretese del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 12.03.2008, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

Per una miglior comprensione della fattispecie all'esame, occorre, innanzitutto, richiamare il comma 1 dell'articolo 18 della Legge Regionale del 4 gennaio 1993 n. 1, che dispone testualmente che: "1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica".

Il ricorrente, evidenziando che, ai sensi della precitata disposizione, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene possono essere adottati dal Sindaco "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini", sostiene che, nel caso, non sussistesse un simile pericolo ed evidenzia che, comunque, il Comune non avrebbe espletato alcun preventivo accertamento circa la sua sussistenza; tanto più che, una volta compiuti gli accertamenti del caso, l'ordinanza era stata revocata. Inoltre, la fuoriuscita del gasolio, essendosi verificata in data 09.02.2001, — ossia oltre un anno prima dalla adozione della censurata ordinanza – era ben nota al Comune, che, quindi, non poteva invocare ragioni di urgenza e di prudenza a giustificazione dell'ordinanza stessa e avrebbe avuto il tempo necessario per espletare un‘adeguata istruttoria.

Queste argomentazioni, che — data la loro connessione logico-giuridica — sono suscettibili di un esame congiunto, non sono convincenti.

A giustificazione dell'ordinanza de qua vengono richiamati pareri ed atti, dei quali, peraltro, — a parere del Collegio— due sono determinanti e sufficienti per la legittimità della stessa, e, precisamente:

1)— il verbale del sopralluogo, eseguito, in data 1° febbraio 2002, sul sito comprendente la precitata p.ed. 40, dal Dr. (...), dal Dr. (...) e dal Geom. P(...)  insieme ad altri tecnici;

2)— la nota dello stesso Dr. (...) del 15 marzo 2002.

Ad 1— Il sopralluogo era stato disposto nella causa civile n. 391/01, pendente tra il ricorrente e la controinteressata, in occasione di un accertamento tecnico preventivo, ove il Dr. (...) compariva quale Ctu, il Dr. (...) per conto del ricorrente ed il Geom. (...) nell'interesse dell'Amministrazione, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

Nel verbale, per quanto qui di interesse, si legge che: "Conclusioni sulla base delle risultanze hanno dato il seguente esito e i provvedimenti contingibili e urgenti da adottare sono:

il Dr. Tagnin — Ctu sostiene:

allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40".

Ad 2— Nella lettera del 15.03.2002, il Dr. (...), in relazione ai sopralluoghi eseguiti sulla p.ed citata, dopo aver evidenziato che "non è in grado di stabilire se il suddetto inquinamento costituisce pericolo o meno per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito", precisa, tra l'altro, che il sito "rappresenta, quindi, un pericolo di inquinamento---, o ancora un potenziale inquinamento, o ancora un potenziale pericolo per la salute", aggiungendo che, a suo parere "attualmente è possibile parlare di pericolo per la salute solo dopo aver accertato con analisi chimiche l'effettivo inquinamento del sito".

Ritiene il Collegio che la sussistenza di un potenziale pericolo per la salute sia sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento impugnato, in quanto i presupposti della pericolosità ed urgenza — di cui al citato articolo 18 — vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell'evento di pericolo, senza dover attendere l'espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per la loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo.

Infatti, la tutela di un bene pubblico primario, quale è quello della salute, impone all'Amministrazione di applicare il principio della immediata prevenzione, principio che mal si concilia con l'espletamento di una complessa istruttoria, con prelievo di campionature ed esami di laboratorio.

Né il decorso del tempo trascorso dal giorno dell'avvenuto inquinamento, al momento dell'adozione del provvedimento censurato, inficia la tesi testé prospettata, in quanto, l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco "presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, senza che, soprattutto in materia di sanità pubblica e protezione dell'ambiente, possa darsi soverchio rilievo alla durata della situazione di pericolo [(atteso che questa, quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, potrebbe protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto" (Cons. Stato, V, 2 aprile 2003, n. 1678; 4 febbraio 1998, n. 125)].

Il Collegio, inoltre, non ritiene necessario procedere all'esame degli ulteriori atti posti a fondamento dell'ordinanza, poiché come da pacifica giurisprudenza, l'atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo congruamente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296 e n. 2307; sez. V, 18 gennaio 2006, n. 110); nel caso, l'impugnato provvedimento risulta già di per sé legittimo, con la motivazione, per relationem, al precitato verbale del sopralluogo di data 1° marzo 2002 ed alla nota del Dr. (...) del 15 marzo 2002.

Infine, l'infondatezza del ricorso rende superflua la decisione in ordine all'eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dall'Amministrazione e dalla controinteressata.

In conclusione il gravame non merita accoglimento.

Tuttavia, la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — Sezione autonoma di Bolzano — disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.

 

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