Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 29 gennaio 2008, n. 207

Bonifiche - Articolo 243, Dlgs 152/2006 - Messa in sicurezza  - Acque di falda - Disciplina rifiuti - Inapplicabilità - Disciplina applicabile

Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza/bonifica sono assoggettate dall’articolo 243, Dlgs 152/2006 ad una disciplina che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lett. b), Dlgs 152/2006 (che modifica parzialmente il precedente articolo 8 del precedente Dlgs 22/1997), il quale esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici”, ad eccezione dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.

Tar Sicilia

Sentenza 29 gennaio 2008, n. 207

 

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