Acque di falda emunte, per il Tar sono sempre rifiuti
Rifiuti
L’assoggettamento alla normativa in materia di rifiuti delle acque di falda emunte deriva direttamente dalla decisione 2000/532/Cee, che ha istituito il catalogo europeo dei rifiuti (Cer).
Secondo il Tar Toscana (sentenza 1452/2011) le acque di falda estratte e trattate ricadono nei “rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda”, contemplati dai codici Cer 19.13.07 (pericolose) e 19.13.08 (non pericolose).
Tale previsione di diretta provenienza comunitaria prevale anche sull’articolo 243 dello stesso Dlgs 152/2006, che pur introducendo un regime diversificato per le acque emunte nell’ambito di bonifica “di per sé non può tuttavia reputarsi idoneo a parificarne il regime a quello delle acque industriali”.
Il Tar toscano dissente così dall’orientamento giurisprudenziale “niente affatto consolidato” (sentenza Consiglio di Stato 5256/2009) che distingue in materia tra acque emunte posteriormente reimmesse nella falda e acque non destinate alla reimmissione.
Acque - Allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 - Bonifiche - Acque di falda emunte - Disciplina applicabile
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Acque di falda emunte - Articolo 243, Dlgs 152/2006 - Natura di rifiuti - Decisione 2000/532/Ce - Sussiste
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