Rifiuti edili, costruttore responsabile in concorso con trasportatore
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il costruttore consapevole dello sversamento di rifiuti concorre nel reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, di chi ha eseguito materialmente il trasporto e l'abbandono dei detriti.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 febbraio 2020 n. 5410 in merito a un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (materiale acquoso contenete residui di costruzioni e demolizioni) derivanti dall’attività edilizia svolta da un'impresa toscana il cui amministratore è stato condannato in concorso con il trasportatore. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione del reato di gestione illecita di rifiuti, ex articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006, è l'esposizione a pericolo e la compromissione dell'ambiente conseguente allo sversamento dei rifiuti — in un canale adiacente al cantiere dell'impresa — che non poteva essere ignorato.
Nella fattispecie in esame invece non si configura la causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex articolo 131-bis del Codice penale, non soltanto perché il quantitativo di rifiuti sversato non è esiguo (cinque metri cubici), come diversamente sostiene il ricorrente. Ai fini dell'esclusione della punibilità, non prevale infatti né l'occasionalità della condotta né i criteri dimensionali generali e astratti, quanto l'entità del pericolo a cui è stato esposto l'ambiente e il pregiudizio che in concreto ne è derivato.
Rifiuti - Materiale edile sversato su terreno pubblico - Rifiuti da costruzione e demolizione (N.d.R.: articolo 183 del Dlgs 152/2006) - Deposito incontrollato rifiuti speciali non pericolosi - Reato ex articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla condotta - Rilevanza - Sussistenza - Causa di esclusione della punibilità ex articolo 131-bis del Codice penale - Non sussistenza - Quantitativo rifiuti e occasionalità della condotta - Non rilevanza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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