News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 19 febbraio 2020 - 15:00

Rifiuti edili, costruttore responsabile in concorso con trasportatore 

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Tiziana Giacalone)

Rifiuti edili, costruttore responsabile in concorso con trasportatore 

Il costruttore consapevole dello sversamento di rifiuti concorre nel reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, di chi ha eseguito materialmente il trasporto e l'abbandono dei detriti.

 

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 febbraio 2020 n. 5410 in merito a un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (materiale acquoso contenete residui di costruzioni e demolizioni) derivanti dall’attività edilizia svolta da un'impresa toscana il cui amministratore è stato condannato in concorso con il trasportatore. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione del reato di gestione illecita di rifiuti, ex articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006, è l'esposizione a pericolo e la compromissione dell'ambiente conseguente allo sversamento dei rifiuti — in un canale adiacente al cantiere dell'impresa — che non poteva essere ignorato.

 

Nella fattispecie in esame invece non si configura la causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex articolo 131-bis del Codice penale, non soltanto perché il quantitativo di rifiuti sversato non è esiguo (cinque metri cubici), come diversamente sostiene il ricorrente. Ai fini dell'esclusione della punibilità, non prevale infatti né l'occasionalità della condotta né i criteri dimensionali generali e astratti, quanto l'entità del pericolo a cui è stato esposto l'ambiente e il pregiudizio che in concreto ne è derivato.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 11 febbraio 2020, n. 5410

Rifiuti - Materiale edile sversato su terreno pubblico - Rifiuti da costruzione e demolizione (N.d.R.: articolo 183 del Dlgs 152/2006) - Deposito incontrollato rifiuti speciali non pericolosi - Reato ex articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla condotta - Rilevanza - Sussistenza - Causa di esclusione della punibilità ex articolo 131-bis del Codice penale - Non sussistenza - Quantitativo rifiuti e occasionalità della condotta - Non rilevanza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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