Inerti da demolizione, non sono mai sottoprodotti
Rifiuti
La demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" e quindi, ai sensi dell'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, i materiali che ne derivano sono rifiuti che non possono essere qualificati come sottoprodotti.
La conferma arriva dalla Corte di Cassazione (sentenza 33028/2015) che, sulla scia di numerosi precedenti, ha legittimato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) nei confronti del legale di un'impresa di costruzioni che, in assenza di titolo abilitativo, aveva trasportato dei rifiuti non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico in un altro Comune, dove gli stessi venivano utilizzati per la formazione di un fondo stradale provvisorio.
Tale utilizzo, inoltre, è escluso che possa essere considerato un "deposito temporaneo", visto che tale figura, ai sensi dell'articolo 183 del "Codice ambientale", è prodromica alla raccolta dei rifiuti per l’avvio a recupero o smaltimento. La collocazione del rifiuto in un Comune diverso da quello di produzione, infine, viola anche il requisito del raggruppamento nel luogo stesso della produzione, "a nulla rilevando che l'area in cui i rifiuti sono stati collocati fosse comunque nella disponibilità dell’imputato".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Inerti da demolizione - Natura di rifiuto - Articolo 184, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Impossibilità - Utilizzo come sottofondo stradale - Deposito temporaneo - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Non configurabilità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Sanzionabilità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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