News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 27 novembre 2018 - 17:25

Definizione di rifiuto dipende da condotta tipica

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Definizione di rifiuto dipende da condotta tipica

La qualificazione come rifiuto dei materiali di cui un soggetto si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, senza che valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilità di tali materiali possano rilevare.

 

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 52993/2018, ricorda preliminarmente come l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, costituisca una "quaestio facti" demandata al Giudice di merito e quindi insindacabile, in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

 

Nel confermare la condanna per gestione e deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 1 e 2, Dlgs 152/2006) inflitta dalla Corte di Appello di Firenze all'amministratore di una società agricola responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, su un'area contigua al piazzale antistante l'azienda, la Suprema Corte ricorda che i soggetti che svolgono professionalmente determinate attività non possono genericamente appellarsi, nel caso di violazione delle regole, alla complessità della normativa in materia di rifiuti, in quanto sugli stessi grava un cd. "dovere di informazione" (cioè di conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia) che deve essere applicato in maniera "particolarmente rigorosa".

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 26 novembre 2018, n. 52993

Rifiuti - Nozione di rifiuto - Soggetto che si disfa di un materiale/oggetto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Applicazione nel caso concreto - Utilizzo di dati obiettivi connaturanti la condotta tipica - Sussistenza - Valutazioni soggettive incentrate sull'utilità dei materiali del soggetto - Irrilevanza - Reato di gestione e deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, comma 1 e 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Dovere di informarsi sulla normativa vigente - Sussistenza - Complessità della disciplina - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19206

Rifiuti - Definizione ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 - Interpretazione estensiva - Necessità - Intenzione di disfarsi - Sulla scorta di dati obiettivi che definiscono tale la condotta del detentore - Sussistenza - Valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare - Irrilevanza - Gestione illecita ex Dlgs 172/2008 - Integrazione

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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