News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 20 novembre 2019 - 15:52

Inquinamento, disastro può essere "ambientale" o "innominato"

Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Inquinamento, disastro può essere "ambientale" o "innominato"

La Corte di Cassazione ha ribadito che, anche dopo l’introduzione nel Codice penale del delitto di "disastro ambientale", il reato di "disastro innominato" non è stato abrogato, in quanto continua ad avere una funzione residuale.

 

Secondo la Suprema Corte (sentenza 44528/2019), il confronto tra il reato di "disastro innominato" previsto dall'articolo 434 C.p. e la più dettagliata fattispecie di "disastro ambientale", prevista dal numero 3) dell'articolo 452-quater C.p. (introdotto dalla legge 68/2015), può essere risolto con il ricorso al principio di specialità, il quale consente di delimitare il confine tra la residuale area di operatività della prima e la più grave ipotesi novellata, essendo quest'ultima "connotata da una speciale offesa alla pubblica incolumità".

 

Il reato di "disastro innominato", quindi, anche senza l'introduzione della clausola di riserva pur prevista dallo stesso articolo 452-quater ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 C.p."), avrebbe comunque una funzione residuale, connotandosi solo quando non sussistano gli elementi specializzanti indicati nell’articolo 452-quater.

 

Sotto altro aspetto, inoltre, nonostante l'articolo 434 sia incluso nell'ambito normativo che tratta specificamente del "crollo", non è escluso che tale evento possa essere individuato "anche in un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale", allorquando questi sia atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, idonei a provocare un pericolo per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

 

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 31 ottobre 2019, n. 44528

Danno ambientale - Inquinamento acque (non destinate all'alimentazione) non dovuto all'intenzionale e occulto sversamento di sostanze contaminanti - Inerzia e ritardi nell'esecuzione di opere per risanare il sistema fognario atte a impedire la contaminazione oltre l’area della raffineria - Rilevanza - Reato di disastro innominato ex articolo 434 C.p. - Funzione residuale rispetto al reato di disastro ambientale ex articolo 452-quater C.p. - Sussistenza - Fattispecie colposa aggravata ex articoli 449 e 61 n. 3 C.p. - Legittimità - Sussistenza - Diritto al risarcimento - Legittimazione processuale ex articolo 318, Dlgs 152/2006 - Esclusiva in capo al Ministero dell'ambiente – Sussistenza - Esercizio dell’azione civile del Comune in sede penale ex articolo 2043 del Codice civile - Legittimità - Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per lesione diritti diversi dall’interesse pubblico alla difesa dell’ambiente - Sussistenza - Costi “amministrativi” (es. Conferenze di servizi e sopralluoghi) sopportati e sforzo economico sostenuto per l’emergenza inquinamento sul territorio - Risarcibilità - Costituzione cittadino parte civile - Legittimità - Danno alla salute o danno esistenziale dovuti al peggioramento della qualità della vita per la paura di "ammalarsi" - Risarcibilità - Esposizione a sostanze nocive, assunzione o inalazione acque emunte dalla falda contaminata - Rilevanza - Natura reato "indeterminato" - Non rilevanza

Legge 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - Modifiche al C.p. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Modifiche al Dlgs 152/2006

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