News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 23 marzo 2015

Inquinamento da idrocarburi, gestore impianto obbligato a bonifica

Danno ambientale e bonifiche

(Francesco Petrucci)

Il gestore di un deposito di idrocarburi esercisce attività pericolosa ed è obbligato a garantire la salubrità dell'ambiente coi relativi obblighi e se responsabile dell'inquinamento alla bonifica del sito contaminato.

 

Il Consiglio di Stato (sentenza 25 febbraio 2015, n. 933) ricorda la distinzione tra chi gestisce l'impianto di idrocarburi la cui fuoriuscita ha provocato l'inquinamento ambientale e il proprietario "incolpevole" del sito. Quest'ultimo deve solo adottare misure di tipo preventivo volte ad evitare che si possa verificare un danno all'ambiente. Il gestore dell'impianto, che svolge attività pericolosa, non solo è responsabile ex articoli 2050 e 2051, Codice civile dei danni causati alla salubrità dell'ambiente, ma è tenuto alla bonifica se risulta responsabile dell'inquinamento anche se esso è avvenuto per il concorso di cause successive poste in essere da terzi.

 

Il gestore, che ha subito la bonifica del sito "in danno" con obbligo quindi di risarcimento potrà rivalersi sugli eventuali altri responsabili dell'inquinamento, così come il Comune potrà attivare i poteri derivanti dal Codice ambientale in materia di bonifiche (articoli 239-253, Dlgs 152/ 2006) anche nei confronti di altri soggetti responsabili a titolo di concorso.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2015, n. 933

Impianto di carburante - Esercizio di attività pericolosa - Obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente - Inquinamento da idrocarburi - Concorso di cause - Obblighi di bonifica - In capo al gestore responsabile in parte dell'inquinamento - Sussistono

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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