News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 14 novembre 2018 - 15:35

Bonifiche, comunicazione "incompleta" è reato

Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Bonifiche, comunicazione "incompleta" è reato

Il responsabile di un inquinamento che pur avendo informato la P.a. circa il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ha omesso dati essenziali ex Dlgs 152/2006, è sanzionabile penalmente.

 

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione (sentenza 48548/2018) che ricorda come la comunicazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, obbligatoria ai sensi dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006, in base a quanto stabilito dall'articolo 304 dello stesso provvedimento deve riguardare "tutti gli aspetti pertinenti della situazione".

 

L'assenza di tali elementi inficia la validità dell’adempimento rendendolo inidoneo allo scopo cui è destinato, che è quello di informare  preliminarmente dell'evento potenzialmente inquinante i soggetti individuati dalla legge (Comune, Provincia, Regione e Prefetto) affinché gli stessi prendano cognizione della situazione.

 

La Suprema Corte ha così confermato la condanna ex articolo 257 del Dlgs 152/2006 inflitta dal Tribunale di Lecce al soggetto responsabile di un inquinamento che aveva inviato la comunicazione solo a Regione ed Enti locali (ma non al Prefetto), omettendo oltretutto di indicare le caratteristiche del sito, le matrici ambientali coinvolte e gli interventi da eseguire.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2018, n. 48548

Acque – Reato di avvelenamento colposo – Articoli 439 e 452, C.p. – Finalità – Colpire la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone prima che l'acqua venga destinata a uno specifico acquirente– Reato di pericoloso astratto – Sussistenza – Reato istantaneo ad effetti permanenti – Sussistenza – Permanenza delle conseguenze dannose del reato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione - Irrilevanza - Bonifiche di siti contaminati – Obbligo di comunicazione del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare sito da parte del responsabile dell'inquinamento – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Finalità – Modalità di effettuazione della comunicazione – Articolo 304, Dlgs 152/2006 – Elementi essenziali – Carenza – Equiparazione alla mancata comunicazione – Reato – Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale

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