Disastro ambientale, condotta omissiva nuovo gestore configura responsabilità
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
Il reato di disastro ambientale colposo ex articolo 434, Codice penale si configura anche in capo al nuovo gestore di stabilimento che ha omesso misure limitative del perdurante danno ambientale.
Lo ha precisato il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari nella sentenza 13 gennaio 2017, n. 932/16 che ha condannato i gestori di uno stabilimento petrolchimico per il reato di disastro ambientale colposo cosiddetto "innominato" (articolo 434, Codice penale, fattispecie precedente al nuovo reato di disastro ambientale) perché anche se subentrati successivamente al precedente gestore responsabile dell'originaria contaminazione del sito, non adottavano ex articolo 242, Dlgs 152/2006 l'estesa e approfondita vigilanza sulle matrici ambientali circostanti e l'adozione di tempestive iniziative per prevenire o limitare i danni della contaminazione, più volte inutilmente segnalata dalle competenti Autorità.
Il Giudice ha ritenuto provati i presupposti del reato di disastro innominato colposo, essendo l'evento dannoso o di pericolo per la pubblica incolumità prevedibile ed evitabile. Gli imputati si sono colpevolmente affidati ad alcuni studi da loro commissionati che dimostravano l'efficacia della barriera di contenimento delle sostanze mentre era evidente l'insufficienza di tale misura di prevenzione che ha portato a un diffuso inquinamento del mare da benzene. Per il Giudice "L'imponente contaminazione da benzene rilevata a valle della barriera non poteva non far sorgere in ogni persona prudente e diligente quantomeno il ragionevole dubbio sulla mancata tenuta idraulica della barriera".
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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