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Danno ambientale e bonifiche

Milano, 13 novembre 2019 - 11:54

Bonifiche, fusione societaria comporta assunzione responsabilità

Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Bonifiche, fusione societaria comporta assunzione responsabilità

La società che incorpora una società responsabile di un inquinamento risponde dello stesso anche se la fusione è avvenuta prima della riforma del diritto societario e la condotta è antecedente al "Decreto Ronchi".

 

È quanto stabilisce il principio di diritto affermato dalle Sezione Unite del Consiglio di Stato (sentenza 22 ottobre 2019, n. 10), secondo il quale "la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario (N.d.R.: ex Dlgs 6/2003), e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico (N.d.R.: ex articolo 17, Dlgs 22/1997), i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento".

 

Le Sezione Unite hanno così risposto alla questione rimessale dalla Sezione IV (ordinanza 2928/2019) circa il passaggio della responsabilità di bonifica, da incorporata a incorporante, nel caso di operazioni avvenute prima che il Dlgs 6/2003 sancisse la prevalenza della natura "evolutiva-modificativa" della fusione, rispetto a quella "estintiva".

 

Il Giudice, sotto altro aspetto, non ha avuto dubbi neanche nell'affermare che l'inquinamento ambientale era considerato un fatto illecito civile (ex articolo 2043 C.c.) anche prima che venisse introdotta nell'ordinamento la figura della bonifica (ex Dlgs 22/1997, poi sostituito dal Dlgs 152/2006). Il "Decreto Ronchi", precisano le Sezioni Unite, si è infatti limitato ad ampliare i rimedi disponibili rispetto a un fatto che, già prima della sua entrata in vigore, era pacificamente considerato lesivo di un bene giuridicamente tutelato.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 22 ottobre 2019, n. 10

Bonifiche siti contaminati - Ordinanza - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Inquinamento risalente ad epoca antecedente a quella in cui l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico - Legittimità - Sussistenza - Trasmissibilità dell'obbligo in virtù di fusione per incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario ex Dlgs 6/2003 - Sussistenza - Accertamento dell’illecito ambientale successivo alla fusione - Irrilevanza - Inquinamento ambientale - Evoluzione normativa - Illecito civile ai sensi dell’articolo 2043 C.c. - Introduzione dell’istituto della bonifica di siti contaminati - Articolo 17, Dlgs 22/1997 - Processo di rafforzamento della tutela del bene ambiente - Elementi comuni - Funzione "ripristinatoria-reintegratoria" - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"

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