Omessa bonifica, reato “sopravvive” a liquidazione società
Danno ambientale e bonifiche
Ai fini dell’applicazione della sanzione penale prevista per chi contamina un sito e non ottempera all’ordine di bonifica della P.a., la cessazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese sono del tutto irrilevanti.
Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 15246/2015), che ha confermato la condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Milano ai sensi dell’articolo 257 del Dlgs 152/2006 (“Bonifica dei siti”), nei confronti del legale rappresentante di un’azienda – poi estinta — che aveva omesso di adempiere a una diffida, inviatagli dal Sindaco, a bonificare il sito del cui inquinamento era ritenuta responsabile.
La Suprema Corte ricorda come il reato di omessa bonifica rappresenti “un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa”. Sebbene l’evento incriminato sia rappresentato dall’inquinamento del sito, cagionato da una condotta colposa o dolosa, la punizione è subordinata all’omessa bonifica.
Bonifiche - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Reato - Condotta libera - Diffida della P.a. - Punizione subordinata all'omessa bonifica - Cessazione attività società - Irrilevante
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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