News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 9 settembre 2013

Danno ambientale, ordinanza comunale su risarcimento al Giudice ordinario

Danno ambientale e bonifiche

(Francesco Petrucci)

Danno ambientale, ordinanza comunale su risarcimento al Giudice ordinario

L'impugnazione dell'ordinanza con cui il Comune chiede al responsabile del danno la rivalsa delle somme pagate per ripristino ambientale va fatta davanti al Giudice ordinario, non a quello amministrativo.

 

Lo ha deciso il Tar Liguria nella sentenza 29 luglio 2013, n. 1114. L'articolo 316 del Dlgs 152/2006 prevede che l'ordinanza del Ministero dell'ambiente che quantifica il danno e impone il ripristino al colpevole è ricorribile davanti al Giudice amministrativo. Secondo il ricorrente tale norma è applicabile analogicamente anche all'impugnazione dell'ordinanza del Comune che chiede al colpevole la rivalsa di quanto ha pagato per il ripristino.

 

Per i Giudici amministrativi invece non è possibile estendere al Comune quanto previsto dall'articolo 316, Dlgs 152/2006 per l'ordinanza ingiuntiva emessa dal Ministero dell'ambiente. In questo senso il Tar ha seguito la costante giurisprudenza in materia che ritiene competente il Giudice ordinario sulla domanda di un Comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale (ved. Cassazione, Sezioni unite 10 dicembre 2012, n. 22382). Si ricorda che la legge 6 agosto 2013, n. 97 ha riscritto la disciplina del danno ambientale ex Dlgs 152/2006 eliminando la possibilità del risarcimento per equivalente patrimoniale.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Liguria 29 luglio 2013, n. 1114

Danno ambientale - Risarcimento - Articoli 311 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Ordinanza comunale per rivalsa oneri anticipati in materia ambientale - Impugnazione - Giurisdizione - Giudice ordinario

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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