Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Liguria 29 luglio 2013, n. 1114

Danno ambientale - Risarcimento - Articoli 311 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Ordinanza comunale per rivalsa oneri anticipati in materia ambientale - Impugnazione - Giurisdizione - Giudice ordinario

L'impugnazione dell'ordinanza con cui il Comune chiede al responsabile del danno la rivalsa delle somme pagate per ripristino ambientale va fatta davanti al Giudice ordinario, non a quello amministrativo.
Lo ha deciso il Tar Liguria nella sentenza 29 luglio 2013, n. 1114. L'articolo 316 del Dlgs 152/2006 prevede che l'ordinanza del Ministero dell'ambiente che quantifica il danno e impone il ripristino al colpevole è ricorribile davanti al Giudice amministrativo. Secondo il ricorrente tale norma è applicabile analogicamente anche all'impugnazione dell'ordinanza del Comune che chiede al colpevole la rivalsa di quanto ha pagato per il ripristino.
Per i Giudici amministrativi invece non è possibile estendere al Comune quanto previsto dall'articolo 316, Dlgs 152/2006 per l'ordinanza ingiuntiva emessa dal Ministero dell'ambiente. In questo senso il Tar ha seguito la costante giurisprudenza in materia che ritiene competente il Giudice ordinario sulla domanda di un Comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale (ved. Cassazione, Sezioni unite 10 dicembre 2012, n. 22382). Si ricorda che la legge 6 agosto 2013, n. 97 ha riscritto la disciplina del danno ambientale ex Dlgs 152/2006 eliminando la possibilità del risarcimento per equivalente patrimoniale.

 

Tar Liguria

Sentenza 29 luglio 2013, n. 1114

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2010, proposto dalla (A) Srl con sede a La Spezia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professor (omissis) e (omissis);

 

contro

Comune di La Spezia in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio presso la segreteria del Tar adito;

 

per l'annullamento

del provvedimento 14 febbraio 2009, n. 122071 del Comune di La Spezia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia

Visti gli atti e le memorie depositate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

(A) Srl si ritiene lesa dal provvedimento 14 febbraio 2009, n. 122071 del Comune di La Spezia, per il cui annullamento ha notificato l'atto 10 febbraio 2010, depositato il 18 febbraio 2010, con cui lamenta:

violazione degli articoli 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'articolo 253 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, degli articoli 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto dell'istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

Invalidità derivata.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'articolo 8 del Dm 25 ottobre 1999, n. 471, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'articolo 8 del Dm 471 del 1999 sotto distinto profilo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dell'istruttoria, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dell'articolo 15 del Dm 471 del 1999, incompetenza.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione degli articoli 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto dell'istruttoria e della motivazione.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e seguenti del Rd 14 aprile 1910, n. 639, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto dell'istruttoria e della motivazione.

Violazione dell'articolo 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'articolo 253 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, eccesso di potere per difetto dell'istruttoria e della motivazione, perplessità, indeterminatezza dell'oggetto, illogicità.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'articolo 253 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, eccesso di potere per difetto dell'istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e degli articoli 14 e 17 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.

Il Comune di La Spezia si è costituito in causa con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

L'atto impugnato contiene la richiesta che il Comune di La Spezia ha rivolto all'interessata perché effettui il pagamento della somma di euro 158.824,50 a titolo di "… ulteriore somma … dovuta per le spese sostenute successivamente per gli interventi di contenimento e gestione percolato nonché per interventi di messa in sicurezza e di emergenza … inerenti la discarica per rifiuti speciali tipo 2b in località (omissis) …"

In fatto va premesso che la società interessata è proprietaria di un fondo ubicato a La Spezia nella località (omissis) su cui è da tempo ubicata una discarica di categoria 2 tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali; l'impianto è da anni inattivo, cosa che ha consigliato all'Amministrazione comunale di disporre degli accertamenti che hanno poi comportato l'adozione del provvedimento impugnato.

La controversia ha pertanto per oggetto l'accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali di cui il Comune assume essere creditore in forza dell'attività svolta nella discarica in danno del soggetto concretamente obbligato; in tal senso il Legislatore ha introdotto l'azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale (articoli 311 seguenti del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) con lo scopo di regolamentare un settore dell'ordinamento in cui gli esborsi pubblici a tali titoli diventano sempre più onerosi.

Va ancora segnalato che tra il Comune di La Spezia, la ricorrente ed altri soggetti è da tempo in corso un variegato contenzioso, che ha per oggetto l'adempimento da parte dei gestori e proprietari della discarica degli obblighi loro incombenti per il risanamento del sito, nonché per il pagamento dei costi sostenuti dall'Amministrazione civica che ha eseguito in loro danno le attività considerate necessarie.

Parte del contendere è stato radicato avanti a questo Tribunale amministrativo, mentre risulta dagli atti allegati che altre liti pendono avanti al Tribunale ordinario. In proposito non può affermarsi che sono state introdotte avanti al Giudice amministrativo tutte le cause in cui si contestano le modalità imposte dalla P.a. per contenere l'inquinamento che deriva all'ambiente dai percolamenti originanti dalla discarica, posto che questo collegio si è pronunciato con la sentenza 21 novembre 2005, n. 1487 anche in ordine alla richiesta del Comune volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti per porre rimedio all'inottemperanza palesata dalla ricorrente agli obblighi assunti in quanto proprietaria del sito. In altre occasioni la ricorrente ha invece impugnato le ingiunzioni di pagamento avanti al Giudice ordinario, e risulta allegato che il Tribunale di La Spezia ha sospeso i giudizi ai sensi dell'articolo 295 C.p.c. in attesa delle pronunce del Giudice amministrativo.

In tale situazione parte ricorrente ha adombrato essa stessa la possibile sussistenza di una problematica attinente la giurisdizione (pagina 8 del ricorso introduttivo), sì che la questione appare ricompresa nell'oggetto del contendere, e non si deve conseguentemente dar corso alle attività previste dall'articolo 73 comma 3 del Dlgs 2 luglio 2010, n. 104.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la giurisprudenza che si condivide considera generale l'attribuzione al Giudice ordinario della cognizione quando si controverte sul recupero delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici (ad esempio Sezioni unite 9 novembre 2009, n. 23667 e Sezioni unite Cassazione, 1° ottobre 2009, n. 21049, e sotto altra prospettiva, Consiglio di Stato, 5 giugno 2013, n. 3111); in tale contesto vengono fatte salve le distinte previsioni normative che riconoscono invece tali attribuzioni al Giudice tributario, al Giudice amministrativo od alla Corte dei Conti.

Va pertanto verificato se la significativa innovazione ricordata ha apportato un mutamento alle regole generali che dovrebbe seguire un comune che ritiene di essere creditore di una somma di denaro per il titolo dedotto in causa.

Il Legislatore ha delineato con gli articoli 311 e seguenti del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 la legittimazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il recupero delle somme che lo Stato ha sborsato per porre riparo ai danni ambientali causati da taluno: le norme si soffermano sulla natura e sull'ampiezza dell'azione, sull'attività istruttoria da compiere per giungere alla quantificazione della richiesta che si avanza nei confronti dell'allegato trasgressore (articolo 312 del Dlgs citato), sull'atto con cui la ripetizione della somma diventa efficace (articoli 313 e 314 che menzionano l'ordinanza e ne delineano il contenuto) nonché sulle le modalità con cui è possibile ricorrere avverso tale atto (articolo 316).

Il problema che ci si deve porre consiste nell'individuazione dell'eventuale natura generale delle disposizioni ora citate, ovvero nella loro qualificazione come di stretta interpretazione.

La giurisprudenza che ha trattato sino ad ora tali questioni non ha avuto dubbi nel ritenere di competenza del G.o. la domanda di un Comune volta (Sezioni unite 10 dicembre 2012, n. 22382) a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale.

Oltre a ciò la formulazione delle norme in esame appare assai precisa nell'individuare le attività che l'organo statale deve compiere, allorché intende rivalersi sui soggetti presunti responsabili di fatti di inquinamento che concretano la nozione di danno ambientale; in tal senso non sembra possibile estendere analogicamente anche al Comune la potestà prevista specificamente dalle norme in rassegna, dal che deriva l'inapplicabilità della norma (articolo 316 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) che prevede che l'ordinanza del Ministero sia ricorribile al Giudice amministrativo competente per il territorio in cui si è verificato il danno.

Ne deriva che va declinata l'adita giurisdizione, e che la differente soluzione che viene data al caso in questione rispetto alla determinazione assunta con la sentenza 21 novembre 2005, n. 1487 deriva essenzialmente dal mutamento del quadro normativo intervento dopo la pubblicazione di tale pronuncia.

Tale circostanza impone altresì la compensazione delle spese occorse.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dichiara inammissibile il ricorso per essere competente il Giudice ordinario alla sua cognizione, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 29 luglio 2013.

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