Bosco, nozione ampia a tutela del paesaggio
Territorio (Giurisprudenza)
Nel configurare l'illecito penale per opere in area boschiva senza autorizzazione paesaggistica occorre rifarsi non alla nozione naturalistica di bosco ma a quella normativa, finalizzata a evitare deturpamenti "a macchia".
La Cassazione (sentenza 17 settembre 2019, n. 38471) ha confermato la condanna dell'imputato ai sensi dell'articolo 181, Dlgs 42/2004 che in Provincia di Trento aveva eseguito lavori di bonifica agraria in area boschiva senza autorizzazione paesaggistica, determinandone la trasformazione a prato. Di fronte all'obiezione della difesa che l'area dei lavori era sotto i 2.000 mq (quindi sotto il limite della definizione di area boschiva ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 227/2001) i Giudici hanno ribattuto che la nozione di bosco è quella normativa non naturalistica.
Secondo la definizione normativa occorre prendere in considerazione tutte le aree omogenee limitrofe all'area dei lavori perché altrimenti si potrebbero realizzare modifiche di estensione inferiore ai 2.000 metri quadri, ancorché limitrofe a più ampie aree omogenee aventi copertura boschiva, realizzando quindi deturpamenti "a macchia" tutti sotto soglia aggirando le finalità della norma. Quanto poi al fatto che la rimessione in pristino non fosse stata ordinata dal Giudice di primo grado ma solo dal Giudice d'appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza non si applica quando la sanzione accessoria (rimessione in pristino dello stato dei luoghi) è dovuta ex articolo 181, comma 2, Dlgs 42/2004.
Territorio - Edilizia - Opera realizzata in area boschiva senza autorizzazione paesaggistica - Responsabilità penale - Articolo 181, Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Definizione di bosco - Articolo 2, Dlgs 227/2001 - Nozione giuridica - Prevalenza su nozione naturalistica - Sussistenza - Considerazione anche delle aree omogenee limitrofe all'area in cui sono eseguiti i lavori - Necessità - Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi - Applicazione da parte del Giudice di appello - Divieto di reformatio in peius della sentenza - Applicabilità - Esclusione - Motivi - Sanzione accessoria costituente atto dovuto - Articolo 181, comma 2, Dlgs 42/2004
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