Impianto a biomassa, valutazione emissioni dentro autorizzazione unica
Aria (Giurisprudenza)
L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di cogenerazione da biomassa va rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 e non può essere successiva.
Lo ha deciso il Tar Marche nella sentenza 15 maggio 2019, n. 316 relativa a un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa olio vegetale. La questione delle emissioni in atmosfera e relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006 avrebbe dovuto essere definita nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003 (provvedimento omnicomprensivo), essendo illegittimo rinviare la questione a successive valutazioni definitive della Provincia (competente per le autorizzazioni alle emissioni) e arrivare quindi a una autorizzazione alle emissioni che giunge dopo il rilascio dell'autorizzazione unica.
I Giudici hanno inoltre sottolineato che l'impianto in questione non rientra tra quelli "esclusi" dall'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 272 del Dlgs 152/2006. Infatti l'allegato IV alla Parte quinta del citato Dlgs 152/2006 fa riferimento a impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, mentre l'impianto in oggetto era di potenza termica di 2 MW.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Energia - Aria - Impianto di cogenerazione da biomassa - Autorizzazione unica - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Rilascio successivo all'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 - Illegittimità - Sussistenza - Impianto escluso dall'autorizzazione alle emissioni - Articolo 272, Dlgs 152/2006 - Riconducibilità di un impianto di cogenerazione di 2 MW di potenza termica - Esclusione
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