Acque potabili, nuovo rinvio a fine 2019 per limiti cromo VI
Acque (Normativa Vigente)
Slitta al 31 dicembre 2019 l'entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite per il cromo esavalente.
Il Dm Salute 31 dicembre 2018 ha infatti posticipato al 31 dicembre 2019 l'entrata in vigore del Dm 14 novembre 2016 che ha modificato l'allegato I del Dlgs 31/2001 sui parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano inserendo per il cromo esavalente il limite di 10 µg/l. L'entrata in vigore del nuovo parametro doveva scattare a fine 2018 ma il Dm 31 dicembre 2018 ha fatto slittare di un anno l'entrata in vigore.
Attualmente quindi è in vigore solo il valore limite di 50 µg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale) come previsto dall'allegato I del Dlgs 31/2001. Ricordiamo che il Dlgs 152/2006 prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio.
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Cromo esavalente - Modifiche all'allegato I del Dlgs 31/2001
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Cromo esavalente - Proroga dell'entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 31/2001 apportate dal Dm 14 novembre 2016
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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