Acque

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 14 febbraio 2020

(Gu 27 maggio 2020 n. 135)

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

Il Ministro della salute

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 98/83/Ce del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui è stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 164 del 15 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 31 dicembre 2018, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019, nel quale il Consiglio ritiene che "sia di essenziale rilevanza il piu' recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality" emesso nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019) in cui — ritirando il carattere "provvisorio" della precedente valutazione — viene definito un valore health-based per il cromo pari a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo una modalità di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore";

Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, formulata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria con nota protocollo n. 558 del 9 gennaio 2020;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 613 del 10 gennaio 2020, con la quale si esprime parere favorevole sulla proposta formulata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria;

Decreta:

Articolo 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 30 giugno 2020.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2020

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