Acque

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 31 dicembre 2018

(Gu 5 gennaio 2019 n. 4)

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"".

Il Ministro della salute

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 98/83/Ce del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, entrato in vigore il 15 luglio 2017, con cui viene fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta che "con particolare riferimento alle più recenti valutazioni in merito all'analisi di rischio per il cromo disponibili in sede di Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di Commissione europea elaborate nel processo di revisione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, non si considerano ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell'ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato da rappresentanti designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di aggiornare l'analisi di rischio e di definire l'origine geogenica o antropica del cromo esavalente sul territorio nazionale;

Vista la proposta della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17 dicembre 2018;

Decreta:

Articolo 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 31 dicembre 2019.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2018

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