Impianto a biomassa, esclusa classificazione automatica come "insalubre"
Energia (Giurisprudenza)
Un nuovo impianto a biomassa non può essere automaticamente inquadrato come "centrale termoelettrica" e quindi classificato come industria "insalubre" ex Dm 5 settembre 1994.
Lo ha deciso il Tar Piemonte accogliendo con la sentenza 26 novembre 2018, n. 1273 le doglianze di una impresa titolare di un impianto di cogenerazione a biomasse legnose regolarmente autorizzato dal Comune che successivamente, in seguito ai rilievi della Asl, aveva inviato all'impresa un decreto con il quale l'attività produttiva esercitata veniva classificata come "industria insalubre" alla voce "centrali termoelettriche" ex articolo 216 del Rd 1265/1934 e Dm 5 settembre 1994.
Il Tar ha ricordato che le nuove centrali a biomassa (non contemplate ai tempi dell'emanazione del Dm del 1994) non possono essere assimilate in automatico alle centrali termoelettriche in base a mere considerazioni terminologiche o generiche considerazioni sul processo produttivo utilizzato, ma occorre evidenziare e considerare – cosa che il Comune non ha fatto nel caso di specie – l'omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell'emissione di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri".
Energie rinnovabili - Impianto a biomasse legnose - Classificazione come "industria insalubre" - Articolo 216 Rd n. 1265/1934 - Ragioni - Assimilazione automatica a "centrale termoelettrica" ex Dm 5 settembre 1994 - Legittimità - Insussistenza - Valutazione tecnica specifica ulteriore rispetto al dato terminologico - Necessità - Sussistenza
Elenco industrie insalubri ai sensi del Tu leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
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