Taglio bosco senza autorizzazione, scatta la pena detentiva
Territorio (Giurisprudenza)
In caso del taglio boschivo effettuato senza autorizzazione la pena prevista dal Dlgs 42/2004 è sia detentiva sia pecuniaria, essendo illegittimo applicare solo quella pecuniaria.
Lo ha ricordato la Cassazione che nella sentenza 12 settembre 2018, n. 40465 ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato alla pena pecuniaria l'autore del taglio di un bosco nelle Marche effettuato senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici).
In realtà il reato che punisce gli interventi su beni paesaggistici quale il bosco, effettuato senza autorizzazione e normato dall'articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 prevede l'applicazione sia della pena detentiva sia di quella pecuniaria (tramite il rinvio alle sanzioni dell'articolo 44 del Dpr 380/2001). Pertanto la condanna alla sola pena pecuniaria comporta l'applicazione di una pena illegale e pertanto l'annullamento della sentenza.
Territorio - Beni di interesse paesaggistico - Taglio di un bosco senza autorizzazione - Articoli 142, 146, Dlgs 42/2004 - Responsabilità penale - Illecito punito con la pena detentiva e la pena pecuniaria - Articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 - Applicazione della sola pena pecuniaria - Illegittimità della pena - Sussistenza
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