Dlgs 6 novembre 2007, n. 202
Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
Ultima versione disponibile al 13/10/2024
Consiglio dei Ministri
Dlgs 6 novembre 2007, n. 202
(So n. 228 alla Gu 9 novembre 2007 n. 261)
Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/Gai del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2006, n. 113;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico;
Vista la risoluzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (Mepc) 117(52) e 118 (52) del 15 ottobre 2004;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione del traffico navale;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Finalità
1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;
c) "scarico": ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
d) "nave": un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;
e) "Convenzione sul diritto del Mare": Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.
Articolo 4
Divieti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.
Articolo 5
Deroghe
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 6
Misure di controllo per le navi che si trovano in porto
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorità marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di irregolarità o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, procede ad apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113.
2. Qualora l'Autorità marittima competente per territorio, in base all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere stato violato il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, informa le Autorità competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorità dello Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in giudizio come parte civile.
Articolo 7
Misure di controllo per le navi in transito
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti è effettuato nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:
a) nel caso in cui il successivo porto di approdo è situato in un altro Stato membro, l'Autorità marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale Stato ai fini dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 1, e della individuazione dei provvedimenti da adottare;
b) nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, l'Autorità marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare iniziative adeguate.
2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorità marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all'articolo 6 e ad informare le Autorità dello Stato di bandiera della nave.
Articolo 8
Inquinamento doloso
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Articolo 9
Inquinamento colposo
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Articolo 10
Pene accessorie
1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorità marittima, condannati per il reato di cui all'articolo 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'articolo 1083 del Codice della Navigazione.
Articolo 11
Divieto di attracco
1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 è inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 12
Controlli ed accertamento delle violazioni
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.
2. L'attività di controllo di cui al comma 1 è effettuata sotto la direzione del comandante del porto.
Articolo 13
Comunicazione delle informazioni
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva.
Articolo 14
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, primo comma, e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Articolo 15
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2007