Riciclo navi, per Ue regolamento in linea con convenzioni internazionali
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Nella relazione 22 marzo 2018 ex regolamento 1257/2013 sul riciclaggio navi la Commissione Ue ha dichiarato non necessario modificare gli allegati sui materiali pericolosi in pendenza del vigore della convenzione di Hong Kong.
Il regolamento 20 novembre 2013, n. 1257/2013/Ue sul riciclaggio delle navi prevede che le navi tengano a bordo un inventario dei materiali pericolosi che sono indicati negli allegati I e II al regolamento e che devono comprendere quanto meno i materiali elencate nelle appendici 1 e 2 della convenzione di Hong Kong del 2009 sul riciclaggio delle navi. Parallelamente il medesimo regolamento assegna alla Commissione Ue (per periodi di 5 anni tacitamente prorogati salva opposizione di Parlamento o Consiglio) il compito di implementare gli allegati al regolamento aggiornando l'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi.
La relazione in parola è emanata per informare Parlamento e Consiglio Ue sulla adozione o meno degli atti delegati che implementano il regolamento. Col documento del 22 marzo 2018 la Commissione informa che visto il fatto che la convenzione di Hong Kong, seppur adottata, non è ancora entrata in vigore il contenuto di tale convenzione non può ancora essere riesaminato e non si possono aggiungere altre sostanze alle sue appendici. Poiché gli allegati del regolamento Ue sul riciclaggio delle navi attualmente comprendono già tutte le sostanze elencate nelle appendici della convenzione di Hong Kong, non vi è necessità di ricorrere agli atti delegati.
Esercizio del potere di adottare atti delegati di modifica e integrazione degli allegati al regolamento 1257/2013/Ue relativo al riciclaggio delle navi
Regolamento relativo al riciclaggio delle navi
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